domenica 9 luglio 2017

Manovrina Fiscale - DPR 380/2001 coordinato con Legge 96/2017

Testo unico edilizia 2017

La pubblicazione in Gazzetta della cosiddetta manovrina fiscale (legge n. 96/2017) ha sancito l'ennesima modifica al Testo Unico per l’Edilizia, nella parte relativa alla definizione di restauro e risanamento conservativo.
La misura potrebbe placare il caos sollevato negli Uffici tecnici comunali dopo la sentenza n. 873/2017, con cui la Cassazione ha escluso la possibilità che gli edifici situati nei centri storici, dopo il restauro, possano trasformarsi in alberghi o residenze di lusso.
Nella suddetta sentenza, la Cassazione si è pronunciata affermando che il cambio di destinazione d’uso è qualificabile come un intervento di ristrutturazione pesante, per il quale è necessario il permesso di costruire.
Per scongiurare il rischio abbandono e degrado dei palazzi storici ed evitare il caos negli Uffici Tecnici, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'art. 65 bis che sostanzialmente, modificando l’articolo 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell’edilizia, riscrive la definizione di "interventi di restauro e risanamento conservativo", aprendo la strada ai cambi di destinazione d'uso, purché compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi.
In tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d’uso anche all'interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA. In pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d’uso nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo.
Bisogna comunque considerare il fatto che Stato e Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di urbanistica. Il D.lgs 222/2016 "SCIA 2" (contenente la tabella che, in corrispondenza di ogni lavoro riporta il titolo abilitativo da presentare) stabilisce che, salvo diversa normativa regionale, il cambio di destinazione d’uso richiede il permesso di costruire. Per chiudere definitivamente il cerchio bisognerebbe tenere conto di questa ridefinizione anche nella tabella di sintesi del Decreto Scia 2. Di contro la palla passa alle Regioni, le quali devono necessariamente prendere una posizione a riguardo.
Mettiamo a disposizione per il download il nuovo Testo Unico Edilizia coordinato ed integrato con le nuove modifiche introdotte dalla Legge 96/2017. La modifica viene recepita dinamicamente anche in Sicilia, secondo quanto stabilito dalla L.R. 16/2016.

DOWNLOAD D.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia Aggiornato Rev. Luglio 2017

DOWNLOAD D.P.R. 380/2001 Sicilia - Testo Unico Edilizia Sicilia Aggiornato Rev. Luglio 2017


venerdì 10 marzo 2017

DPR 380/2001 integrato con Dlgs 257/2016 - Revisione 03/2017

Altro piccolo intervento di restyling in chiave eco-sostenibile per il D.P.R. 380/2001. Con la pubblicazione del D.lgs 16 dicembre 2016, n. 257 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", il legislatore è intervenuto sulla modifica dell'articolo 4 comma 1-ter del Testo Unico Edilizia introducendo l'obbligo di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. L'obbligo concerne:
  • gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello sulle categorie sopra descritte;
Riproponiamo il D.P.R. 380/2001 integrato e coordinato con il D.lgs 257/2016 affinché i nostri utenti possano avere un testo di riferimento sempre aggiornato.

DOWNLOAD Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/2001 aggiornato a marzo 2017 e integrato con D.lgs 257/2016


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domenica 5 marzo 2017

Testo Unico Edilizia Sicilia integrato e coordinato con L.R. 16/2016

DPR 380/2001 Sicilia integrato con L.R. 16/2016 v-studio engineering
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″, e dopo 15 anni di ritardo, la Sicilia ha recepito il Testo Unico Edilizia. Meglio tardi che mai, sarebbe il caso di dire.
La Legge Regionale si suddivide in tre parti:

- PARTE 1 - recepimento "dinamico" del DPR 380/2001;
- PARTE 2 - recepimento "con modifiche" del DPR 380/2001;
- PARTE 3 - introduzione di norme collegate a disposizioni ovvero tematiche del Testo unico

Nella prima parte del testo, è previsto un regime di recepimento dinamico della maggior parte degli articoli del Testo Unico Edilizia. Il recepimento cosiddetto dinamico consente l'introduzione automatica nell'ordinamento regionale delle successive modifiche e integrazioni al DPR 380/2001 da parte del legislatore, permettendo un continuo raccordo tra la normativa nazionale e regionale di settore.

Per quanto riguarda la seconda parte del testo, sono state introdotte modifiche nel recepimento di alcune disposizioni legislative presenti nel DPR 380/2001. Tale tipologia di recepimento risulta necessaria, da un lato, per adattare il testo alle specificità della Regione, dall'altro, per semplificare e migliorare la normativa statale, anche tenendo conto della necessaria tutela per le aree protette pSIC, SIC, ZSC e ZPS e per le relative fasce di rispetto. Tra le suddette norme possiamo citare la disciplina per l'adozione dei regolamenti edilizi comunali, i pareri sugli strumenti urbanistici, la previsione di interventi di edilizia semplice senza la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni, il recepimento della disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sul permesso di costruire, anche convenzionato. Ovviamente, per questa seconda parte di norme, le eventuali modifiche apportate dal legislatore nazionale non saranno direttamente applicabili nella Regione ma, se ritenuto necessario, dovranno essere introdotte nell'ordinamento con l'approvazione di successive norme di recepimento.

La terza parte della L.R. 16/2016 è composta da articoli collegati ad alcune disposizioni del Testo Unico Edilizia e che permetteranno una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa attraverso l’utilizzo di moderni strumenti informatici e della rete web. A tal riguardo è da segnalare l’istituzione di un dispositivo di semplificazione e trasparenza, ossia lo Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione che, oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l’applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consentirà, indirettamente, la formazione di un'anagrafe coordinata di tutta l’attività edilizia regionale. Lo STARS diventerà pertanto un centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l’edilizia che entrerà in relazione con ogni comune per ogni singola attività edilizia e diventerà un collettore regionale per tutte le pratiche. Il corretto funzionamento dello sportello telematico determinerà molteplici e innegabili vantaggi, principalmente legati al controllo ed al monitoraggio della stesse attività edilizie in tutte le loro forme. Altra importante novità è l'introduzione del Modello Unico per l’Edilizia (MUE), strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali; ciò allo scopo di chiarire la corretta valutazione del titolo edilizio adeguato e, con essa, quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, terreno fertile per la proliferazione di attività abusive. L’articolo 18 si propone di incentivare e rendere possibili interventi di riqualificazione urbana tramite l’attuazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, attraverso la possibilità di fissare limiti inferiori rispetto alla normativa statale per casi specifici di demolizione e ricostruzione.
La legge regionale è altresì composta da alcuni articoli di contenuto non direttamente collegato al recepimento del TU 380/2001 e volti, per la maggior parte, a favorire la semplificazione amministrativa ed il superamento di alcune criticità presenti nell'ordinamento regionale che, nel corso degli anni, hanno causato un rallentamento dell'attività amministrativa. A tal riguardo, è possibile citare l'introduzione della definizione di "carico urbanistico", di cui all'articolo 24, finalizzato alla risoluzione degli innumerevoli contenziosi amministrativi legati alle richieste di cambio di destinazione d’uso. Ricordiamo inoltre l'articolo 25, il quale permetterà alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali di potere valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su opere che hanno ottenuto in passato la concessione edilizia, anche in sanatoria, ma su cui non è stato rilasciato alcun parere paesaggistico. Inoltre è prevista, all'articolo 28, la possibilità di allegare la perizia giurata di un tecnico abilitato anche alle richieste per l'ottenimento della concessione in sanatoria concernente il condono edilizio del 2004, uniformando così la procedura a quella nazionale.

Attraverso il blog V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi siciliani il DPR 380/2001 integrato e coordinato con la Legge Regionale 16/2016, valido solo sul territorio siciliano. Buon Download.

Download DPR 380/2001 revisione 02/2019, integrato/coordinato con L.R. 16/2016



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giovedì 12 gennaio 2017

Calcolo Strutturale di un edificio, facciamo chiarezza

In ambito di progettazione strutturale di un edificio, è assai frequente per un tecnico imbattersi in domande dei propri clienti del tipo: ma è obbligatorio fare il calcolo strutturale?
calcoli strutturali

La risposta è SI. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa in qualsiasi modo interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, sono disciplinate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale definisce i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la verifica strutturale delle costruzioni. Essendo l'Italia un Paese interamente sismico, ne consegue che il calcolo strutturale di un edificio è obbligatorio su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal materiale utilizzato e dalla tipologia costruttiva.
La norma di riferimento a livello nazionale è il D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni - che definisce i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Essa fornisce quindi i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
Occorre comunque distinguere tra costruzioni nuove ed esistenti. Mentre nel primo caso il calcolo strutturale è univocamente definito, nel secondo caso esso può assumere diverse sfumature in funzione del complesso di interventi cui è sottoposta la costruzione esistente. A tal proposito le norme tecniche distinguono tre tipologie di interventi:
  • interventi di riparazione o locali, che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
  • interventi di miglioramento sismico, atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalle NTC;
  • interventi di adeguamento sismico, atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalle NTC.
Gli interventi locali riguardano singole le parti e/o gli elementi della struttura che non alterino significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire finalità per lo più manutentive: ripristino, rispetto alla configurazione precedente al danno, delle caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate, miglioramento delle caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati, prevenzione di meccanismi di collasso locale, modifiche di elementi o porzioni limitate della struttura, ecc.
In questo caso, il progetto strutturale e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati dall'intervento e a quelle con essi interagenti, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di miglioramento sismico sono tutti quegli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti per l'intervento di adeguamento. In questo caso, la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Gli interventi di adeguamento sismico, infine, devono necessariamente conseguire i livelli di sicurezza fissati nelle norme tecniche per le costruzioni e sono obbligatori laddove si intenda sopraelevare la costruzione, ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta strutturale, apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente.
Negli ultimi due casi, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento.
Esistono comunque delle opere, cosiddette "minori", che non sono assoggettabili alla normativa sismica di cui alla legge 64/1974, e quindi escluse dall'obbligo di produzione del calcolo strutturale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo vale la pena richiamare gli interventi e le opere minori di cui alla circolare dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento, applicabile su tutto il territorio italiano, salvo diverse disposizioni:
  • Muri di recinzione che non abbiano anche funzione di contenimento del terreno, con altezza massima pari rispettivamente a 2,00 - 3,00 m, a seconda che siano prospicienti o meno su pubblica strada;
  • Muri di contenimento di altezza massima non superiore a 1,00 m, in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette;
  • Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) realizzati a piano terra su aree non aperte al pubblico, con struttura leggera in legno o in profilati di acciaio e copertura leggera, utilizzati a scopo di ombreggiamento;
  • Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
  • Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
  • Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a 2,00 m, non accessibili al pubblico;
  • Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a 3,00 m;
  • Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile;
  • Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
  • Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
  • Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri.
  • Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli,ecc.) di altezza massima non superiore a m. 1,50;
  • Scale autoportanti prefabbricate, con qualsivoglia tipologia costruttiva, purché i carichi trasmessi siano stati considerati in fase di calcolo della struttura principale.
Sono da ritenersi, inoltre, non assoggettabili alla legge 64/1974 i seguenti interventi sugli edifici esistenti:
  • Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
  • La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura non portante degli edifici con struttura portante intelaiata;
  • L’apertura e chiusura di vani nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;
  • Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, conformi comunque al D.lgs 81/2008.
A prescindere dalla complessità o dall'importanza dell'opera da progettare, è opportuno operare con buon senso interpellando uno strutturista in ogni caso onde evitare la realizzazione di opere improvvisate e/o non idonee dal punto di vista statico.

giovedì 8 dicembre 2016

DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 SCIA 2

testo unico edilizia
Se si volesse personificare con un nome di donna il Testo Unico Edilizia, allora sarebbe opportuno chiamarlo Alicia Douvall. Alicia è una una modella inglese entrata nei Guinnes World Records come donna più rifatta al mondo. Dai 20 anni a oggi si è sottoposta a oltre 330 interventi di chirurgia estetica che hanno completamente trasformato e rovinato il suo aspetto.
L'analogia tra Alicia e il DPR 380/2001 calza a pennello. Tanti sono gli interventi legislativi che ha subito la norma nel corso degli anni, alcuni dei quali ne hanno ridisegnato completamente la fisionomia.
L'ultimo in ordine cronologico risale a novembre 2016. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.lgs 25 novembre 2016, n. 222, meglio noto come "SCIA 2", concernente l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, ed entra in vigore a partire da 11 dicembre 2016.
Il provvedimento fornisce la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimenti di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento, con una semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
I quattro regimi amministrativi definiti dal provvedimento, vale a dire attività di edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e permesso di costruire, sono abbinati alle attività mediante la Tabella A suddivisa in tre sezioni
  • attività commerciali e assimilabili (sezione I);
  • edilizia (sezione II);
  • ambiente (sezione III).
Per ciascuna attività sono specificati il regime amministrativo, l’eventuale concomitanza di più regimi e i vari riferimenti normativi. I casi non contemplati rientrano automaticamente con la CILA. Escono di scena la CIL e la DIA.
Per quanto riguarda l’edilizia, le novità riguardano i nuovi interventi inseriti nell'attività libera senza comunicazione di inizio lavori:
  • installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici;
  • pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità;
  • realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
  • installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio prevede la CILA, mentre per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione, anche in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi, è consentita la SCIA alternativa al permesso di costruire e l’inizio dei lavori è fissato a 30 giorni dalla sua presentazione.
Scompare infine la Richiesta di Agibilità. Ai fini dell'agibilità, il soggetto intestatario del titolo edilizio, entro quindici giorni dalla fine dei lavori presenta una segnalazione certificata di agibilità sottoscritta da un professionista e corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Come è consuetudine, attraverso il Blog V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi il DPR 380/2001 aggiornato con tutte le modifiche legislative antecedenti a novembre 2016 e integrato e coordinato con il Decreto SCIA 2. Per facilitarne l'utilizzo ho allegato la Tabella A del D.lgs 222/2016 in fondo al testo della norma. Buon Download.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato a novembre 2016 integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 (SCIA 2)


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