Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″, e dopo 15 anni di ritardo, la Sicilia ha recepito il Testo Unico Edilizia. Meglio tardi che mai, sarebbe il caso di dire.
La Legge Regionale si suddivide in tre parti:
- PARTE 1 - recepimento "dinamico" del DPR 380/2001;
- PARTE 2 - recepimento "con modifiche" del DPR 380/2001;
- PARTE 3 - introduzione di norme collegate a disposizioni ovvero tematiche del Testo unico
Nella prima parte del testo, è previsto un regime di recepimento dinamico della maggior parte degli articoli del Testo Unico Edilizia. Il recepimento cosiddetto dinamico consente l'introduzione automatica nell'ordinamento regionale delle successive modifiche e integrazioni al DPR 380/2001 da parte del legislatore, permettendo un continuo raccordo tra la normativa nazionale e regionale di settore.
Per quanto riguarda la seconda parte del testo, sono state introdotte modifiche nel recepimento di alcune disposizioni legislative presenti nel DPR 380/2001. Tale tipologia di recepimento risulta necessaria, da un lato, per adattare il testo alle specificità della Regione, dall'altro, per semplificare e migliorare la normativa statale, anche tenendo conto della necessaria tutela per le aree protette pSIC, SIC, ZSC e ZPS e per le relative fasce di rispetto. Tra le suddette norme possiamo citare la disciplina per l'adozione dei regolamenti edilizi comunali, i pareri sugli strumenti urbanistici, la previsione di interventi di edilizia semplice senza la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni, il recepimento della disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sul permesso di costruire, anche convenzionato. Ovviamente, per questa seconda parte di norme, le eventuali modifiche apportate dal legislatore nazionale non saranno direttamente applicabili nella Regione ma, se ritenuto necessario, dovranno essere introdotte nell'ordinamento con l'approvazione di successive norme di recepimento.
La terza parte della L.R. 16/2016 è composta da articoli collegati ad alcune disposizioni del Testo Unico Edilizia e che permetteranno una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa attraverso l’utilizzo di moderni strumenti informatici e della rete web. A tal riguardo è da segnalare l’istituzione di un dispositivo di semplificazione e trasparenza, ossia lo Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione che, oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l’applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consentirà, indirettamente, la formazione di un'anagrafe coordinata di tutta l’attività edilizia regionale. Lo STARS diventerà pertanto un centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l’edilizia che entrerà in relazione con ogni comune per ogni singola attività edilizia e diventerà un collettore regionale per tutte le pratiche. Il corretto funzionamento dello sportello telematico determinerà molteplici e innegabili vantaggi, principalmente legati al controllo ed al monitoraggio della stesse attività edilizie in tutte le loro forme. Altra importante novità è l'introduzione del Modello Unico per l’Edilizia (MUE), strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali; ciò allo scopo di chiarire la corretta valutazione del titolo edilizio adeguato e, con essa, quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, terreno fertile per la proliferazione di attività abusive. L’articolo 18 si propone di incentivare e rendere possibili interventi di riqualificazione urbana tramite l’attuazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, attraverso la possibilità di fissare limiti inferiori rispetto alla normativa statale per casi specifici di demolizione e ricostruzione.
La legge regionale è altresì composta da alcuni articoli di contenuto non direttamente collegato al recepimento del TU 380/2001 e volti, per la maggior parte, a favorire la semplificazione amministrativa ed il superamento di alcune criticità presenti nell'ordinamento regionale che, nel corso degli anni, hanno causato un rallentamento dell'attività amministrativa. A tal riguardo, è possibile citare l'introduzione della definizione di "carico urbanistico", di cui all'articolo 24, finalizzato alla risoluzione degli innumerevoli contenziosi amministrativi legati alle richieste di cambio di destinazione d’uso. Ricordiamo inoltre l'articolo 25, il quale permetterà alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali di potere valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su opere che hanno ottenuto in passato la concessione edilizia, anche in sanatoria, ma su cui non è stato rilasciato alcun parere paesaggistico. Inoltre è prevista, all'articolo 28, la possibilità di allegare la perizia giurata di un tecnico abilitato anche alle richieste per l'ottenimento della concessione in sanatoria concernente il condono edilizio del 2004, uniformando così la procedura a quella nazionale.
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V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi siciliani il DPR 380/2001 integrato e coordinato con la Legge Regionale 16/2016, valido solo sul territorio siciliano. Buon Download.
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