lunedì 29 dicembre 2014

Semplificazione in Edilizia, disponibili moduli unificati CIL e CILA editabili

semplificazione-edilizia
CLICCA QUI per gli aggiornamenti sull'argomento

In data 18/12/2014 è stato siglato l'accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. L'adozione dei moduli in oggetto arriva in anticipo su quanto previsto dalla Agenda per la semplificazione 2015-2017, che ne aveva programmato l'uscita a gennaio 2015.
La Conferenza unificata ha così attuato quanto previsto dal decreto "Sblocca Italia" sulle semplificazioni per i lavori di edilizia libera permettendo ai professionisti e alle imprese del settore edile di operare in condizioni regolamentari uniformi su tutto il territorio nazionale.
I moduli nascono con l'intento di snellire l'iter procedurale degli interventi di edilizia libera che non rientrano nel regime del Permesso di Costruire o della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) si utilizzerà per gli interventi elencati nell'art. 6 comma 2 lettere da b) a e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; nello specifico opere a carattere temporaneo (da rimuovere entro 90 giorni), opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati, opere concernenti l'istallazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici e la realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e di aree ludiche senza fini di lucro.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) regolamenterà invece tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (art. 6 comma 2 lettere a) ed e-bis) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii) purchè non riguardino le parti strutturali degli edifici: interventi per l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, interventi per la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, e interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
I nuovi moduli unificati, dei quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fanno seguito ai precedenti, riguardanti la presentazione delle domande di Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), già adottati con l'Accordo 12/06/2014, n. 67/CU, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. 14/07/2014, n. 56. Si rinvia in proposito per approfondimenti al seguente post: Scia e Permesso di Costruire: Moduli Unificati ed Editabili.
Le Regioni ed i Comuni dovranno adeguarsi alla nuova modulistica entro 60 giorni.
I passi successivi previsti dalla Agenda in tema di modulistica sono l'adozione del modello per l'autorizzazione unica ambientale, per la SuperDIA e le "istruzioni per l'uso" dei moduli in edilizia.
Sulla falsariga di quanto fatto precedentemente per i modelli SCIA e Permesso di Costruire, Il Blog V-Studio Engineering mette a disposizione degli utenti i Moduli Unificati CIL e CILA in formato PDF Editabile, realizzati dall'Ing. Giuseppe Vitale sulla base dei modelli adottati in sede di Conferenza Unificata. I modelli contengono campi testo direttamente editabili da qualsiasi supporto informatico e offrono la possibilità, soprattutto per imprese e professionisti, di apporre firma digitale. Di seguito i link per il download:

Modulo Unificato CIL (Comunicazione Inizio Lavori) - versione PDF editabile (rev. 12-2014)

Modulo Unificato CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) - versione PDF Editabile (rev. 01-2015)

Rev. 01/2015 - Sono stati modificati i formati numerici per una corretta visualizzazione dei CAP e delle date all'interno del modulo.

giovedì 4 dicembre 2014

Formazione continua ingegneri - nuovi modelli autocertificazione crediti informali

V-Studio Engineering
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso disponibile, a partire dal 2 dicembre 2014, il portale www.formazionecni.it, attraverso il quale è possibile presentare, mediante compilazione online di apposito modulo, istanza per il riconoscimento dei CFP legati all'aggiornamento informale.
Il portale distingue due diverse procedure per il riconoscimento dei crediti professionali, accessibili rispettivamente dalle voci di menu "Crediti Informali" e "Autocertificazione 15 CFP".
La procedura Crediti Informali va utilizzata esclusivamente per il riconoscimento dei crediti connessi all'apprendimento informale nell'ambito delle seguenti categorie:
  • Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria;
  • Brevetti nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere.
Dopo aver compilato i dati anagrafici richiesti, il professionista deve caricare i moduli di autocertificazione (disponibili nella sezione "Moduli e Manuali" all'interno della sezione "Riconoscimento crediti informali") completi di copia del documento di identità.

La procedura Autocertificazione 15 CFP è invece utilizzata per inviare l’autocertificazione per l’accreditamento di 15 Crediti Formativi Professionali per attività di aggiornamento informale legata all'attività professionale svolta nel 2014, sia essa svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme.
Per accedere al modulo di autocertificazione online è necessario inserire le credenziali (Codice Fiscale e Numero di iscrizione Albo) e confermare i dati presenti nell'archivio e relativa email personale per l’invio della comunicazione. L’utente riceverà all'indirizzo email personale indicato un messaggio con il link per iniziare la compilazione dell'autocertificazione on line.
Le singole attività professionali effettuate nell'anno oggetto di autocertificazione vanno descritte con gli opportuni riferimenti, al fine di consentire una corretta e puntuale verifica di quanto dichiarato a seguito di eventuale controllo disposto dal CNI.
Tra le tipologie di attività di aggiornamento possono essere indicate le seguenti:
  • Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, formazione all'uso di software e hardware tecnici di nuovo acquisto o aggiornamento);
  • Aggiornamenti normativi, di carattere tecnico, connessi all'attività svolta;
  • Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili pertinenti al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo, ecc.);
  • Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale;
  • Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente;
  • Attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi;
  • Attività di ricerca tecnico scientifica;
  • Altre attività.
Il Blog mette a disposizione degli utenti i moduli di autocertificazione in versione PDF editabile, redatti dall' Ing. Giuseppe Vitale sulla base del format utilizzato dal CNI. Per firmare il modulo è sufficiente inserire una immagine della propria firma (scansione) utilizzando l'apposita funzione dei lettori PDF. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Adobe Reader per evitare problemi di compatibilità.

Modello Autocertificazione Brevetti Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Gruppi di Lavor Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Pubblicazioni Libri Manuali Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Supplenza Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering

lunedì 1 dicembre 2014

Formazione continua Ingegneri - nuovo modello autocertificazione e linee di indirizzo

V-Studio Engineering
Con le circolari 19 novembre 2014, n. 449 e 450 inerenti la formazione continua degli ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato il modello per l’auto-dichiarazione delle attività di aggiornamento informale, completo delle linee guida per la compilazione, e le nuove linee di indirizzo della formazione continua.
Per l'aggiornamento informale svolto nell'ambito della propria attività lavorativa, svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme (pubblica o privata), vengono assegnati 15 CFP.
Come descritto nel documento, l'invio dell'istanza sarà consentito a partire dal 2 dicembre fino al 15 gennaio 2015 e sarà gestito in tutte le sue fasi attraverso il portale del CNI dedicato alla Formazione www.formazionecni.it.
In attesa di capire se il modello per l'auto-dichiarazione delle attività di aggiornamento informale va compilato direttamente online o allegato al portale formazione in fase di registrazione, V-Studio Engineering ha già pronta la versione editabile del modello, nelle varianti con e senza firma digitale. Tali modelli verranno allegati a questo post dopo il 2 dicembre, in caso risultassero utili allo scopo.
Nell'attesa consiglio gli utenti di leggere le due circolari del CNI per i vari approfondimenti.

Link Circolare 19 novembre 2014, n. 449 - CFP per aggiornamento informale - Modulo di autocertificazione
Link Circolare 19 novembre 2014, n. 450 - Formazione - Linee di indirizzo n. 3

Aggiornamento - Per conoscere le ultime novità in materia di formazione professionale degli ingegneri consiglio il post Formazione continua ingegneri - nuovi modelli autocertificazione crediti informali

venerdì 14 novembre 2014

Sblocca Italia convertito in Legge - nuovi aggiornamenti al Testo Unico Edilizia

permesso di costruire
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sul Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", meglio noto come "Sblocca Italia".
La legge conferma in linea di massima l'impianto del D.L. 133/2014 relativamente a semplificazioni ed altre misure in materia di edilizia e reintroduce, con l'articolo 17-bis, l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio Unico in sede di Conferenza unificata tra governo, regioni e autonomie locali.
L'intento è quello di unificare la regolamentazione edilizia per tutti i comuni italiani al fine di uniformare le norme e gli adempimenti e semplificare, conseguentemente, l'attività dei professionisti tecnici e degli operatori nel settore dell'edilizia.
Con il comma 2 dell’articolo 6-ter viene inoltre inserito nel D.P.R. n. 380/2001, l'articolo 135-bis con cui si prevede l'obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione - con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 - di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. L'obbligo si applica non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
Consiglio ai lettori del Blog di leggere l'articolo "Sblocca Italia - Testo Unico Edilizia coordinato con D.L. 133/2014" per approfondire le modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia e per scaricare il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) aggiornato a novembre 2014 e integrato con le ultime modifiche legislative.

Novità: Ti potrebbe interessare anche l'articolo DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015

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Potrebbe anche interessarti l'articolo Testo Unico Edilizia - DPR 380/2001 aggiornato e coordinato con D.lgs 127/2016 (Riforma Madia)

mercoledì 29 ottobre 2014

Sblocca Italia - Testo Unico Edilizia coordinato con D.L. 133/2014

DPR 380/2001
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, meglio noto come Decreto Sblocca Italia, sono entrate in vigore le disposizioni e le misure relative al rilancio dell'edilizia, con numerose modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'intento del legislatore è stato quello di rilanciare il settore edile attraverso la semplificazione delle procedure edilizie e la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo.
Di seguito vengono illustrate le principali novità contenute nello Sblocca Italia.

Ridefinizione di manutenzione straordinaria
Il Legislatore ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), sostituendo il riferimento alle superfici con quello relativo alla volumetria complessiva: la conseguenza più rilevante è l'ampliamento della platea di interventi realizzabili con l'utilizzo della Comunicazione inizio lavori (CIL). Per inciso, il cittadino che utilizza la CIL (asseverata o meno) invece del permesso di costruire ha il vantaggio di non dover pagare gli oneri.
Si precisa, altresì, che rientra nella manutenzione straordinaria anche l'intervento consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
In pratica, sono ora da ricondurre agli interventi di manutenzione straordinaria, ed al conseguente regime edilizio della Comunicazione di inizio lavori, gli interventi che comportino la ridistribuzione dei volumi nell'ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio.

Interventi di conservazione
Il legislatore ha introdotto la possibilità per le Amministrazioni comunali di individuare nello strumento urbanistico gli edifici esistenti, presumibilmente in disuso o fatiscenti, non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse.
In pratica, detti edifici potranno essere espropriati o, preferibilmente, riqualificati da parte dei proprietari con modalità agevolate non individuate dalla norma (si potrebbe pensare ad una riduzione di tributi locali a favore dei proprietari o a riduzioni di oneri per il rilascio del titolo).

Asseverazione comunicazione di inizio lavori e aggiornamento catastale d'ufficio
Il nuovo testo dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001, chiarisce che l'asseverazione da parte del tecnico, necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, viene resa direttamente nell'ambito della Comunicazione di inizio lavori. Non è più necessario, quindi, allegare una separata relazione tecnica asseverata. Tra i requisiti che occorre asseverare, è stata correttamente inserita la necessità che gli interventi non interessino parti strutturali degli edifici.
Peraltro viene eliminata la necessità, per i citati interventi relativi ai locali adibiti ad uso produttivo d'impresa, di allegare le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.
Sempre con l'evidente finalità semplificatoria, il Legislatore ha modificato il comma 5 del citato art. 6, precisando che la Comunicazione di inizio lavori vale anche ai fini delle necessarie variazioni catastali e sostituendo l'obbligo di adempimento a carico dell'interessato con la comunicazione d'ufficio direttamente dal Comune all'Agenzia delle Entrate/Territorio.

Interventi di ristrutturazione edilizia sottoposti a permesso di costruire
Cambia il testo dell’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001, sulla scia delle modifiche di cui agli artt. 3 e 6. In base al nuovo testo sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Coerentemente con le modifiche introdotte all'art. 3, comma 1, lettera b), gli interventi che comportano modifiche nella distribuzione delle superfici, frazionamenti, accorpamenti, ecc., vengono ricondotti al regime della manutenzione straordinaria.

Permesso di costruire in deroga
Viene ampliata l'operatività dell'istituto del permesso di costruire in deroga (già utilizzato per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico), prevedendo che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Agevolazioni in materia di contributi per il rilascio del permesso di costruire
Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, il nuovo comma 2-bis dell'art. 16 prevede che il contributo per il rilascio del permesso di costruire sarà legato al solo costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione saranno direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resterebbe proprietario. Trattasi di modalità alternativa, evidentemente lasciata alla scelta degli interessati; ovviamente, dovranno essere concordate modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.
Si prevede che nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano incentivati (evidentemente con una riduzione del relativo costo) gli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione, in particolare nelle aree a maggiore densità del costruito.
Si consente ai Comuni, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di deliberare che i relativi costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Termini per inizio e fine lavori
Viene eliminata la tassatività dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Essa è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Si tratta quindi di una casistica nella quale la proroga deve essere accordata.

SCIA per varianti non essenziali ad interventi assentiti da permesso di costruire
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore

Disciplina del mutamento della destinazione d'uso
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Il Blog V-Studio Engineering mette a disposizione il Testo Unico sull'Edilizia aggiornato con tutte le modifiche ed integrazioni del Decreto Sbocca Italia e dei precedenti provvedimenti normativi.

Novità: Ti potrebbe interessare anche l'articolo DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015


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sabato 30 agosto 2014

Decreto "Spalma Incentivi" convertito in legge - le novità

spalma incentivi
In Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto “decreto spalma incentivi”, recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Taglio bollette e rimodulazione tariffe incentivanti
Il provvedimento prevede agevolazioni per le PMI attraverso un taglio delle bollette energetiche. La copertura dei costi di attuazione di questa misura avverrà con la rimodulazione degli incentivi già riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei Servizi Energetici eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 26, comma 2).
A partire dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 (art. 26, comma 3):
  1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2. Nello specifico:
    • 12 anni residui - riduzione incentivo pari al 25%
    • 13 anni residui - riduzione incentivo pari al 24%
    • 14 anni residui - riduzione incentivo pari al 22%
    • 15 anni residui - riduzione incentivo pari al 21%
    • 16 anni residui - riduzione incentivo pari al 20%
    • 17 anni residui - riduzione incentivo pari al 19%
    • 18 anni residui - riduzione incentivo pari al 18%
    • oltre 19 anni residui - riduzione incentivo pari al 17%
  2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
  3. la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
    • 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
    • 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
    • 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione 3.
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia, le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante calcolata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012.

Fondi per l'efficientamento energetico di scuole e università pubbliche
Il Decreto prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia (art. 9).
L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di una diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, dalla quale si evinca un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 20 anni (10 anni per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi).
L'importo massimo finanziabile di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno dell'edificio, comprensivo dell'involucro.
I finanziamenti vengono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell'ordine cronologico di invio delle domande.
Per la copertura dei costi di suddetta misura, vengono stanziati 350 milioni di euro a valere sul fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Credito di imposta per le imprese
Il Decreto prevede, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito di imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (art. 18). L’agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore della norma.
Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e, ad ogni modo, va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato.

Semplificazioni a favore dei nuovi impianti a fonti rinnovabili
L'art. 7-bis stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE.

Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la Legge 11 agosto 2014, n. 116

mercoledì 6 agosto 2014

Libretto di impianto e rapporto di controllo per l'efficienza energetica, modelli editabili

impianti di climatizzazione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 20 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente spostato al 15 ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici, evadendo così le numerose richieste di proroga avanzate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Diventa quindi operativo lo slittamento dei termini inizialmente previsti dal DM 10 febbraio 2014, che aveva fissato al 1 giugno 2014 la data a partire dalla quale gli impianti termici dovevano essere dotati del libretto di impianto (per i dettagli vedi il post precedente).
Rimangono invariati i modelli per la compilazione dei libretti, che dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
In realtà la proroga al 15 ottobre 2014 ha generato parecchia confusione e malcontento, soprattutto tra i professionisti e le imprese del settore. Infatti, nel testo del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto semplicemente modificare la data a partire dalla quale scatta l'obbligo per gli impianti termici di essere muniti di libretto di impianto, è stato introdotto il termine tassativo del 15 ottobre 2014, sostituendo le parole "a partire dal..." con "entro e non oltre il...".
Il Ministero, in effetti, ha cercato di correre ai ripari con un comunicato stampa abbastanza contraddittorio in cui precisa che il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto, anche se ciò è in evidente contrasto con le disposizioni del decreto. A complicare ulteriormente la vicenda vi è l'incredibile svista di chi ha scritto il testo del decreto, dimenticatosi di modificare la data del 1 giugno 2014 presente anche al comma 8 dell'articolo 3 del DM 10 febbraio 2014.
In attesa che il Ministero possa fare chiarezza sull'accaduto, magari con un errata corrige al decreto di proroga, il Blog mette a disposizione il modello di libretto di impianto editabile e il modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica editabile.
I modelli, costruiti sulla base degli Allegati al DM 10 febbraio 2014, sono realizzati in formato PDF e consentono l'input dei dati direttamente dai supporti informatici nonché la possibilità, per i soggetti coinvolti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download.

Allegato I - Libretto di Impianto - Modello PDF Editabile
Allegato II - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (Gruppi Termici) - Modello PDF Editabile
Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo) - Modello PDF Editabile
Allegato IV - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3 (Scambiatori) - Modello PDF Editabile
Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4 (Cogeneratori) - Modello PDF Editabile

mercoledì 30 luglio 2014

Conto Termico: DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014

Efficienza Energetica
Il D.lgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE ha introdotto diverse novità in materia di promozione e miglioramento dell'efficienza energetica, già ampiamente trattate in questo post. L'intento del legislatore è quello di accelerare il conseguimento, attraverso le misure del suddetto decreto, dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, coerentemente alla Strategia Energetica Nazionale. Nello specifico, il provvedimento persegue, l'obiettivo di ridurre, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP i consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.
Il provvedimento introduce, tra l'altro, delle modifiche al DM 28 dicembre 2012, meglio noto come Conto Termico, che da attuazione ad un regime di sostegno per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il D.lgs 102/2014 introduce, infatti, dei limiti in termini di erogazione degli incentivi. Nel dettaglio, l'incentivo erogato ai sensi del Conto termico non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, comprensive di IVA (dove essa costituisce un costo) e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l'ammontare dell'incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
In questo articolo, proponiamo il DM 28 dicembre 2012 coordinato con le modifiche (evidenziate in rosso) introdotte dal D.lgs 102/2014. Pur trattandosi di modifiche di scarso rilievo, abbiamo deciso di integrare la norma per avere a disposizione un testo di riferimento sempre aggiornato. Di seguito il link per il download:

Conto Termico DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014 - DOWNLOAD

lunedì 28 luglio 2014

Efficienza energetica: le novità del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

d.lgs 102-2014
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio scorso, recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Nello specifico, il presente decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorre al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ossia alla riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l’efficienza energetica e intende diffondere la cultura del "consumare meno e meglio" attraverso delle iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici tra le famiglie. Di seguito una sintesi delle principali novità del decreto:

Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elaborerà un quadro di proposte di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, pubblici e privati, anche nell'ottica di aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e perseguire il programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione. In particolare, le proposte devono individuare gli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica, e le misure di incentivazione avanzate da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, esaminare le barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti, quantificare il risparmio energetico e gli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale.

Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep. Sono esclusi dal suddetto programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 mq (soglia rimodulata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015), gli immobili vincolati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto, gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale e, infine, gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati, le pubbliche amministrazioni centrali dovranno favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e potranno agire tramite l'intervento di una o più ESCO.

Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1.

Regime obbligatorio di efficienza energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi, che sta alla base della metodologia di attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica, deve garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Qualora dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'Energia, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Le grandi aziende e le imprese energivore, a partire dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Nel merito, il testo del decreto prevede che, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. Inoltre, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria l'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Solo nel caso certificato di impossibilità tecnica a intervenire o nell'eventualità che i risparmi ottenibili non giustifichino il costo di intervento, si potrà derogare alla disposizione di legge. Per gli inadempienti il rischio è di incorrere in multe (da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500).
Il decreto specifica che, a seguito dell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.

Evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Il decreto contiene anche importanti novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, aumentando significativamente il numero dei casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6) e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione. In particolare, la possibilità di scaricare a parete è prevista sia per l'installazione di generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, sia per le ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh. Le medesime caldaie a condensazione, nel rispetto di analoghi limiti di emissione, potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto di intervento o il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a quanto esposto, per i generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore, viene meno qualsiasi condizione di verifica sia dell'impossibilità tecnica che dell'adeguamento dei sistemi fumari.

Bonus volumetrici
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

lunedì 14 luglio 2014

Conto Termico - Guida agli Incentivi e Approfondimento

solare termico Con la pubblicazione del D.M. 28 dicembre 2012, il cosiddetto decreto "Conto Termico", si dà attuazione al regime di sostegno, introdotto dal D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso lo stanziamento di un apposito fondo pari a 900 milioni di euro. Gli interventi incentivabili con il Conto Termico si riferiscono al miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), alla sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza (caldaie a condensazione), alla sostituzione e, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
In alcuni casi specifici, l'incentivazione copre anche le spese per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica dell'edificio oggetto di intervento.
L'incentivo è un contributo alle spese sostenute, calcolato sulla base dell'incremento di efficienza energetica dell'immobile e/o dell'energia termica prodotta con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili ed erogato, mediante bonifico bancario, in rate annuali variabili da 2 a 5 in funzione della tipologia di intervento.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) è responsabile dell'applicazione e della gestione del meccanismo compresa l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. La richiesta degli incentivi deve essere effettuate necessariamente tramite il portale informatico denominato "Portaltermico" accessibile dal sito del GSE.
Nell'ottica di rendere più agevole la comprensione delle modalità e degli adempimenti per ottenere i contributi previsti dal Conto Termico, V-Studio Engineering ha elaborato la Guida Conto Termico, un documento di rivisitazione in chiave esemplificativa delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012, “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” e delle relative Regole Applicative. La guida propone in maniera chiara e dettagliata, per ciascun intervento incentivabile, i soggetti ammessi all'incentivo, i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, il calcolo e la durata dell'incentivo, la documentazione da allegare sul sito del GSE e la documentazione da conservare. Particolare attenzione è dedicata anche alle diverse modalità di accesso agli incentivi e alle linee guida per la corretta compilazione di fatture e bonifici. Di seguito il link per il download della guida:

Guida Conto Termico realizzata da Ing. Giuseppe Vitale - DOWNLOAD

mercoledì 25 giugno 2014

SCIA e Permesso di Costruire: Moduli Unificati ed Editabili

modello unificato SCIA editabileCLICCA QUI per aggiornamenti sull'argomento

Adottati, con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il Permesso di Costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.
L'iniziativa, secondo il legislatore, è improntata ad un criterio di massima semplificazione: la documentazione già in possesso dell'amministrazione pubblica non verrà più chiesta e sarà sostituita da una semplice autocertificazione con l'indicazione degli estremi che consentono di reperirla.
Invece degli oltre 8000 moduli sinora in uso, si farà riferimento ad un solo modulo che, in funzione delle necessità contingenti, potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.
Il modello unificato agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese.
È solo un primo passo che dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni per la riforma della PA e la semplificazione. Le parti si impegneranno a:

  • verificare l'effettiva diffusione del modulo: il risultato non è raggiunto fino a quando non è percepito da imprese e cittadini;
  • adottare gli altri moduli per l'edilizia, l'ambiente e l'avvio delle attività produttive;
  • proseguire con la semplificazione delle procedure connesse alle attività edilizie.

Sono disponibili on line le demo del modulo SCIA e del modulo Permesso di Costruire. Nel loro formato digitale, i moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla SCIA e al Permesso di Costruire sul territorio nazionale.
V-Studio Engineering, con uno sforzo non indifferente e nell'ottica di agevolarne la compilazione, ha realizzato le versioni PDF Editabili dei moduli unificati SCIA e Permesso di Costruire, contenenti dei campi testo direttamente modificabili e la possibilità, soprattutto per imprese e professionisti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download:

Modulo Unificato Permesso di Costruire - versione PDF editabile (rev. 05-2015)

Modulo Unificato SCIA - versione PDF Editabile (rev. 05-2015)

Potrebbe interessarti: Nella sezione DOWNLOAD del blog sono disponibili tutti i modelli unici nazionali in materia di semplificazione edilizia, tra cui CIl, CILA e Super DIA.

CONSIDERAZIONI - Pensare che la semplificazione amministrativa passi per l'introduzione di moduli costituiti da circa trenta pagine è a mio avviso quasi surreale. Tuttavia, aver omogeneizzato a livello nazionale le procedure per la richiesta di SCIA e Permesso di Costruire, costituisce un primo passo verso l'agevolazione dell'attività dei professionisti, sempre più spesso disorientati nella giungla della burocrazia italiana.

Il servizio Progettazione Architettonica V-Studio Engineering è rivolto agli utenti che hanno la necessità di realizzare, ristrutturare o semplicemente ampliare un immobile attraverso una progettazione di qualità e a prezzi competitivi.
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venerdì 2 maggio 2014

PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

psc

Approfondimento Sicurezza sul Lavoro - PSC


Legislazione di riferimento
Art. 100 e allegato XV del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Definizione
Il PSC, meglio noto come piano di sicurezza e di coordinamento, è lo strumento finalizzato all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi alle attività di cantiere, e alla definizione delle conseguenti procedure, delle attrezzature e degli apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene inoltre le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, qualora ve ne sia la necessità, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Chi predispone il PSC
Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire il PSC viene predisposto dal coordinatore per la progettazione dell'opera da realizzare, noto anche con l'acronimo CSP. Nell'eventualità che l'esecuzione dei lavori, in seguito all'affidamento ad un'unica impresa, venga assegnata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, meglio noto come CSE, il quale provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna
Il compito di aggiornamento e modifica del piano di sicurezza e di coordinamento è demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro contenute nell'articolo 15 del D.lgs 81/2008.
I contenuti minimi del PSC sono di seguito elencati:
  • Identificazione e descrizione dell'opera, con esplicitato riferimento all'indirizzo del cantiere, alla descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere e alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi);
  • una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto) in relazione:
  • alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, al rischio di annegamento, agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
  • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
  • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • al rischio di caduta dall'alto;
  • al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  • al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
  • al rischio di elettrocuzione;
  • al rischio rumore;
  • al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Esclusione
Il PSC non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione (art. 100, comma 6).
Il PSC non deve essere redatto nel caso dovessero ricorrere le seguenti condizioni: una unica impresa operante ed entità presunta di lavoro non superiore a 200 Uomini-giorno (art. 90, commi 3, 4, 5 e art. 99, comma 1).
Il PSC è operativo nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI: i due documenti si escludono quindi a vicenda.

Obblighi del datore di lavoro e del committente
Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:
  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);
  • fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.
Idoneità tecnico professionale
Consiste nel possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs 81/2008;
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/2008
  • documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Per i lavori non soggetti a permesso di costruire è sufficiente AUTOCERTIFICAZIONE + DURC + CCIAA.

sabato 26 aprile 2014

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato a maggio 2014

d.lgs 81/2008
In Italia la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolamentate e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (spesso noto anche con l'acronimo TULS), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive introdotte con successivi leggi e decreti.
La norma, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da numerosi provvedimenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro succedutisi nell'arco di quasi 60 anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008, nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni. Tra i vari provvedimenti correttivi ricordiamo:
  • Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • Legge 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
  • Legge 12 luglio 2012, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro-imprese;
  • Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

NOVITA' EDIZIONE MAGGIO 2014
- Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del D.lgs 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014);
- Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti";
- Inserita la Circolare n. 45/2013 e la lettera circolare del 27/12/2013;
- Inseriti gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
- Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni."

Clicca su questo link per conoscere gli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro e scaricare la versione aggiornata del testo unico sulla sicurezza.

sabato 12 aprile 2014

D.M. 10 febbraio 2014, aggiornamento libretto impianto termico e rapporto di controllo per l'efficienza energetica

impianto termicoCon Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
A partire dalla data del 1 giugno 2014, pertanto, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione", conforme all'Allegato I del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
Ricordiamo che la definizione di impianto termico richiamata dal D.P.R. 74/2013 è quella dell'articolo 1-tricies del D.lgs 192/2005, vale a dire un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d'aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Dal primo giugno 2014, in occasione dei controlli periodici e di eventuale manutenzione, i tecnici dovranno compilare i nuovi modelli di rapporto di controllo nei seguenti casi:
  • impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
  • impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
I modelli di rapporto di controllo sono relativi a:
  • Gruppi termici (Allegato II);
  • Gruppi frigo (Allegato III);
  • Scambiatori (Allegato IV);
  • Cogeneratori (Allegato V).
Il libretto e il rapporto, redatti conformemente all'Allegato al D.M. 10 febbraio 2014, potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.
I format del libretto e dei rapporti devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 74/2013 (ad oggi risulta operativo solo il catasto della Regione Lombardia).
La compilazione e l'aggiornamento delle schede del libretto spettano al responsabile dell'impianto. Si ricorda che il responsabile dell'impianto termico è:
  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le sue responsabilità possono essere delegate ad un terzo (cosiddetto terzo responsabile).
Il libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.
I nuovi modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il D.M. 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti al 1 giugno 2014, i libretti di centrale e i libretti di impianto già compilati e conformi al D.M. 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto.
Gli allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono gli allegati F e G del D.lgs 192/2005.
Il Blog mette a disposizione degli utenti interessati all'argomento il download del nuovo libretto e dei rapporti di controllo in formato PDF (realizzati dalla redazione Biblus-net) compilabili digitalmente e stampabili, completi di supporto e note esplicative.

mercoledì 9 aprile 2014

D. lgs 192/05, testo aggiornato a marzo 2014

d.lgs 192/05Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è un provvedimento legislativo di recepimento e attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; esso stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale e favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.
Il Decreto disciplina la Certificazione Energetica degli Edifici e fornisce indicazioni di massima circa i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti delle prestazioni energetiche affidando la regolamentazione di dettaglio ad appositi provvedimenti: tra questi il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 contenente le Metodologie di Calcolo e il D.M. 26 giugno 2009 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici".
Il D.lgs n. 192/2005 è stato oggetto, nel corso degli anni, di modifiche e integrazioni, anche sostanziali, che ne hanno stravolto il testo originale. In ordine cronologico:
  • D.lgs 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
  • D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
  • D.M. 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
  • Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano Destinazione Italia" convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9;
  • Legge 27 dicembre 2013, n.147, cosiddetta Legge di Stabilità 2014;
  • Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151, cosiddetto Milleproroghe [Attenzione: il decreto è decaduto per mancata conversione in legge].
Il Blog V-Studio Engineering, nel tentativo di velocizzare e semplificare l'attività dei professionisti in ambito certificazione energetica degli edifici, mette a disposizione degli utenti il D.lgs 192/2005 aggiornato a marzo 2014 (redatto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA), coordinato con tutte le modifiche e integrazioni delle normative sopra elencate (entro doppie parentesi tonde).

lunedì 7 aprile 2014

Descrizione della procedura di deposito sismico al Genio Civile in Sicilia

progettazione strutturaleA cura di Ing. Vincenzo Agosta
Quando si deve costruire un nuovo edificio o un manufatto in cemento armato normale e/o precompresso, muratura portante, acciaio e legno, o si devono fare degli interventi su parti strutturali di opere esistenti è obbligatorio effettuare il deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Tale deposito è regolamentato a livello nazionale dalla Legge 5 febbraio 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". La suddetta affermazione trova conferma nella sentenza 2 febbraio 2006, n. 4317 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che "qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche."
Il territorio nazionale è inoltre suddiviso in zone sismiche, in funzione della probabilità con cui si potrà verificare un sisma e della sua intensità. Per tale motivo, il progetto, e quindi le future strutture, dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antisismica. In particolare, le norme di riferimento oggi sono due: la legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Tuttavia, esistono delle opere, considerate minori o di limitata importanza, per le quali si può derogare al deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Ricordiamo a tal proposito, anche se non sono le uniche, la Disposizione n. 11 del 2 febbraio 2009 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e la Circolare dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, dove vengono elencate le opere non sono soggette al deposito.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle Legge 1086/71, il deposito presso gli uffici del Genio Civile o lo Sportello Unico delle Attività Produttive deve essere fatto dalla ditta proprietaria del manufatto o dell'edificio in oggetto. Può essere effettuato anche da un soggetto terzo, quale il progettista o il direttore dei lavori, purché la documentazione sia accompagnata da una delega della ditta proprietaria.
Il progetto strutturale, che deve essere depositato in duplice copia, deve comprendere almeno:
  • una relazione tecnica strutturale, nella quale si da conto delle caratteristiche dimensionali dell'opera e della sua tipologia strutturale, nonché dei criteri di calcolo adottati;
  • i tabulati di calcolo di tutte le strutture. Se i calcoli sono redatti tramite software, si deve allegare, secondo quanto previsto al Capitolo 10 del D.M. 14/01/2008, copia della licenza d'uso intestata al calcolista e copia del certificato di conformità d'uso;
  • gli esecutivi strutturali da fornire all'impresa per una corretta realizzazione dell’opera;
  • una relazione geotecnica, in cui vengono descritte le caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche dei terreni di fondazione interessati dalle opere. Inoltre, si deve dare conto delle verifiche geotecniche delle opere di fondazione, redatte in accordo al Capitolo 8 del D.M. 14/01/2008;
  • una relazione tecnica sui materiali, in cui si da un'ampia trattazione dei materiali che verranno usati nella realizzazione delle opere e che dovranno essere poi perseguiti dall'Impresa esecutrice e dal direttore dei lavori;
  • una relazione tecnica sulle fondazioni, in cui vengono descritte le caratteristiche dimensionali e la tipologia strutturale delle opere di fondazione;
  • un piano di manutenzione, in cui vengono riportati i controlli periodici delle opere in progetto per garantire la loro durata nel tempo;
  • un progetto architettonico delle opere previste in progetto;
  • una relazione geologica. 
Tutti gli elaborati devono essere firmati e timbrati dal calcolista e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dalla ditta proprietaria.
Il progetto deve essere accompagnato da una denuncia dei lavori, sottoscritta dalla ditta proprietaria, in cui vengono riportati i seguenti dati: ubicazione, riferimenti catastali, tipologia e tecniche costruttive dell'opera, elenco degli elaborati che formano il progetto e i nomi del progettista architettonico, del calcolista strutturale, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'impresa esecutrice delle opere.
Inoltre, si deve allegare:
  • una dichiarazione congiunta del progettista e del direttore dei lavori in cui si asserisce che l'opera prevista non è in contrasto con i vincoli gravanti sull'area di sedime della stessa;
  • una dichiarazione con gli estremi dell'impresa esecutrice delle opere, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della medesima, a conferma della presa visione del progetto;
  • una dichiarazione del tecnico incaricato del collaudo e da lui firmata, per accettazione dell'incarico di collaudatore;
  • una dichiarazione, sottoscritta dal progettista, con cui si da conto della cubatura complessiva delle opere in progetto e degli oneri che devono essere versati dalla Ditta proprietaria secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge Regionale 3 Dicembre 2003, n. 20 (per la Regione Sicilia);
  • l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri suddetti;
  • due marche da bollo, l'una da allegare alla presentazione della denuncia dei lavori e l'altra alla successiva autorizzazione.
A seguito del deposito, viene rilasciata dall'ufficio competente una ricevuta in cui viene riportato il numero di protocollo con cui si individua la pratica e la data del deposito. Entro 60 giorni, l'ufficio fornisce una risposta in merito alla pratica e, se il progetto strutturale risulta conforme alle prescrizioni e alle disposizioni della normativa antisismica, viene rilasciata un’autorizzazione per l'esecuzione delle opere.

OSSERVAZIONE: la procedura si riferisce al deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile in Sicilia. Essa risulta più o meno uguale nelle altre regioni italiane con possibili differenze circa gli oneri da corrispondere, la modulistica e l'eventuale telematizzazione dei servizi del Genio Civile.