Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio scorso, recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Nello specifico, il presente decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorre al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ossia alla riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l’efficienza energetica e intende diffondere la cultura del "consumare meno e meglio" attraverso delle iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici tra le famiglie. Di seguito una sintesi delle principali novità del decreto:
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elaborerà un quadro di proposte di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, pubblici e privati, anche nell'ottica di aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e perseguire il programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione. In particolare, le proposte devono individuare gli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica, e le misure di incentivazione avanzate da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, esaminare le barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti, quantificare il risparmio energetico e gli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep. Sono esclusi dal suddetto programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 mq (soglia rimodulata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015), gli immobili vincolati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto, gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale e, infine, gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati, le pubbliche amministrazioni centrali dovranno favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e potranno agire tramite l'intervento di una o più ESCO.
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi, che sta alla base della metodologia di attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica, deve garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Qualora dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'Energia, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Le grandi aziende e le imprese energivore, a partire dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Nel merito, il testo del decreto prevede che, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. Inoltre, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria l'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Solo nel caso certificato di impossibilità tecnica a intervenire o nell'eventualità che i risparmi ottenibili non giustifichino il costo di intervento, si potrà derogare alla disposizione di legge. Per gli inadempienti il rischio è di incorrere in multe (da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500).
Il decreto specifica che, a seguito dell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.
Evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Il decreto contiene anche importanti novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, aumentando significativamente il numero dei casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6) e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione. In particolare, la possibilità di scaricare a parete è prevista sia per l'installazione di generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, sia per le ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh. Le medesime caldaie a condensazione, nel rispetto di analoghi limiti di emissione, potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto di intervento o il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a quanto esposto, per i generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore, viene meno qualsiasi condizione di verifica sia dell'impossibilità tecnica che dell'adeguamento dei sistemi fumari.
Bonus volumetrici
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l’efficienza energetica e intende diffondere la cultura del "consumare meno e meglio" attraverso delle iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici tra le famiglie. Di seguito una sintesi delle principali novità del decreto:
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elaborerà un quadro di proposte di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, pubblici e privati, anche nell'ottica di aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e perseguire il programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione. In particolare, le proposte devono individuare gli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica, e le misure di incentivazione avanzate da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, esaminare le barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti, quantificare il risparmio energetico e gli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep. Sono esclusi dal suddetto programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 mq (soglia rimodulata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015), gli immobili vincolati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto, gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale e, infine, gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati, le pubbliche amministrazioni centrali dovranno favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e potranno agire tramite l'intervento di una o più ESCO.
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi, che sta alla base della metodologia di attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica, deve garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Qualora dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'Energia, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Le grandi aziende e le imprese energivore, a partire dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Nel merito, il testo del decreto prevede che, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. Inoltre, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria l'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Solo nel caso certificato di impossibilità tecnica a intervenire o nell'eventualità che i risparmi ottenibili non giustifichino il costo di intervento, si potrà derogare alla disposizione di legge. Per gli inadempienti il rischio è di incorrere in multe (da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500).
Il decreto specifica che, a seguito dell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.
Evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Il decreto contiene anche importanti novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, aumentando significativamente il numero dei casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6) e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione. In particolare, la possibilità di scaricare a parete è prevista sia per l'installazione di generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, sia per le ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh. Le medesime caldaie a condensazione, nel rispetto di analoghi limiti di emissione, potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto di intervento o il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a quanto esposto, per i generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore, viene meno qualsiasi condizione di verifica sia dell'impossibilità tecnica che dell'adeguamento dei sistemi fumari.
Bonus volumetrici
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
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