giovedì 8 dicembre 2016

DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 SCIA 2

testo unico edilizia
Se si volesse personificare con un nome di donna il Testo Unico Edilizia, allora sarebbe opportuno chiamarlo Alicia Douvall. Alicia è una una modella inglese entrata nei Guinnes World Records come donna più rifatta al mondo. Dai 20 anni a oggi si è sottoposta a oltre 330 interventi di chirurgia estetica che hanno completamente trasformato e rovinato il suo aspetto.
L'analogia tra Alicia e il DPR 380/2001 calza a pennello. Tanti sono gli interventi legislativi che ha subito la norma nel corso degli anni, alcuni dei quali ne hanno ridisegnato completamente la fisionomia.
L'ultimo in ordine cronologico risale a novembre 2016. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.lgs 25 novembre 2016, n. 222, meglio noto come "SCIA 2", concernente l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, ed entra in vigore a partire da 11 dicembre 2016.
Il provvedimento fornisce la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimenti di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento, con una semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
I quattro regimi amministrativi definiti dal provvedimento, vale a dire attività di edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e permesso di costruire, sono abbinati alle attività mediante la Tabella A suddivisa in tre sezioni
  • attività commerciali e assimilabili (sezione I);
  • edilizia (sezione II);
  • ambiente (sezione III).
Per ciascuna attività sono specificati il regime amministrativo, l’eventuale concomitanza di più regimi e i vari riferimenti normativi. I casi non contemplati rientrano automaticamente con la CILA. Escono di scena la CIL e la DIA.
Per quanto riguarda l’edilizia, le novità riguardano i nuovi interventi inseriti nell'attività libera senza comunicazione di inizio lavori:
  • installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici;
  • pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità;
  • realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
  • installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio prevede la CILA, mentre per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione, anche in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi, è consentita la SCIA alternativa al permesso di costruire e l’inizio dei lavori è fissato a 30 giorni dalla sua presentazione.
Scompare infine la Richiesta di Agibilità. Ai fini dell'agibilità, il soggetto intestatario del titolo edilizio, entro quindici giorni dalla fine dei lavori presenta una segnalazione certificata di agibilità sottoscritta da un professionista e corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Come è consuetudine, attraverso il Blog V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi il DPR 380/2001 aggiornato con tutte le modifiche legislative antecedenti a novembre 2016 e integrato e coordinato con il Decreto SCIA 2. Per facilitarne l'utilizzo ho allegato la Tabella A del D.lgs 222/2016 in fondo al testo della norma. Buon Download.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato a novembre 2016 integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 (SCIA 2)


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lunedì 15 agosto 2016

Testo Unico Edilizia - DPR 380/2001 aggiornato e coordinato con D.lgs 127/2016 (Riforma Madia)

testo unico edilizia integrato e coordinato con dlgs 127/2016
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Continua la fase di attuazione delle Legge 124/2015 (cosiddetta riforma Madia). Dopo il D.Lgs 97/2016 su trasparenza e accesso civico e il D.Lgs 116/2016 sulle nuove norme in materia di licenziamento disciplinare, è arrivato il momento di due importanti decreti su SCIA e conferenza dei servizi, volti a velocizzare i rapporti tra PA, cittadini e imprese. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 13/7/2016, il D.Lgs 126/2016 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e il D.Lgs 127/2016 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Proprio quest' ultimo decreto ha apportato alcune modifiche al DPR 380/2001 per renderlo compatibile con le nuove disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi.
Vi proponiamo il Testo Unico Edilizia aggiornato, integrato e coordinato con il D.lgs 127/2016 e con tutte le modifiche introdotte negli anni.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad agosto 2016 integrato e coordinato con D.lgs 127/2016


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lunedì 11 aprile 2016

DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015

V-Studio Engineering
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016, sono entrate in vigore le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Come ormai è consuetudine nelle abitudini del legislatore, il nuovo provvedimento legislativo introduce modifiche al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 al fine di rafforzare e potenziare la tutela dell'assetto idrogeologico. Si fornisce qui di seguito un'ampia panoramica delle misure di interesse in materia edilizia contenute nel testo.

Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive
Con una modifica all'articolo 3 del Testo Unico Edilizia vengono esclusi dalla cerchia degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, purché siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore.

TU Edilizia e vincoli idrogeologici
La Legge 221/2015 modifica, inoltre, l'articolo 1 del TUE estendendo la regolamentazione dell'attività edilizia anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. A livello sostanziale non cambia nulla ma si tratta di un passaggio importante che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.
Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia, integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TUE. Secondo la nuova impostazione, lo sportello acquisisce anche gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico, provvedendo tra l'altro anche al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene depotenziato il meccanismo del silenzio assenso. In tutti i casi in cui sussistano vincoli di qualsiasi natura, e quindi anche vincoli relativi all'assetto idrogeologico, il silenzio assenso perde la sua validità; di conseguenza il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Con una modifica all'articolo 22 del TUE si afferma che gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, che riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Il nuovo provvedimento, inoltre, inserisce gli interessi legati al rispetto dell'assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un'opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

Pubblichiamo per i lettori del Blog la versione del Testo Unico Edilizia aggiornata ad aprile 2016 ed integrata con le modifiche introdotte dalla Legge 221/2015.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad aprile 2016 e coordinato con Legge 221/2015

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mercoledì 6 gennaio 2016

Fotovoltaico: un investimento sicuro a favore della sostenibilità ambientale

A cura di: ing. Luca Iacovino L’espansione demografica, le abitudini alimentari che cambiano, le comodità e le tecnologie sempre al nostro fianco. L'umanità esige sempre di più dal pianeta terra.
Mentre Expo 2015 Milano punta tutto sulla tematica food, Expo 2017 Astana concentrerà la sua attenzione sulla Future Energy.
Preso atto che l’energia elettrica da gas e carbone non sarebbe in grado di soddisfare le nostre esigenze, oltre che essere dannosa per l’ambiente, cosa potremmo fare per contribuire alla diminuzione della richiesta energetica? Lo abbiamo chiesto al dott. Gabriele Cantamessa di Rinnovabili.biz.

Intervista a: dott. Gabriele Cantamessa
  1. Descrivi brevemente chi sei, di cosa ti occupi e da quanto tempo
  2. Dal 2009 ho iniziato ad occuparmi di efficienza energetica e fonti rinnovabili iniziando dalla tecnologia più semplice, il fotovoltaico. Negli anni abbiamo incrementato le competenze aggiungendo la tecnologia solare (termica), le Pompe di Calore, i LED, il mini-eolico purtroppo non applicabile alle regione in cui lavoriamo, ed in ultimo l'Efficienza Energetica, realizzando Diagnosi Energetiche, Riqualificazioni permesse da una certificazione da poco raggiunta come Esperto in Gestione dell'Energia certificato ai sensi della norma UNI 11339.

  3. Se dovessi dare una stima, qual’è la percentuale di energia rinnovabile prodotta in italia rispetto al totale? E in Europa?
  4. Le rispondo con dei numeri ufficiali del GME, il Gestore del Mercato Energetico, con dei numeri ricavati dai report scaricabili da chiunque sul sito dello stesso GME.
    Distinguiamo innanzitutto fra prodotta e consumata perché c'è una differenza di circa il 17% di energia che viene importata. Se analizziamo l'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale prodotto, essa è circa il 42%, a consuntivo del 2014, ma si devono fare tre considerazioni: la prima è che la domanda è in contrazione dovuto purtroppo alla crisi; la seconda è che l'importazione è comunque costante; il mercato fotovoltaico ha avuto un balzo enorme negli anni 2009-2012.
    Quindi allo stato attuale la produzione è notevole, ma la previsione potrebbe essere di contrazione che va contro tutte le aspettative, oltre che personali, anche definite dalle direttive europee.


  5. È vero che l’Italia è molto indietro con lo sviluppo delle energie rinnovabili rispetto ad altri paesi europei?
  6. Il mio pensiero personale è che NON siamo rimasti al palo, grazie anche al fatto del "lancio" della tecnologia fotovoltaica a partire dal 2005-2006 ed in modo più massivo dal 2007, ma c'è ancora molto da lavorare. Il problema sta nel fatto che da più di 10 anni le strategie energetiche sono state solo di breve e brevissimo periodo: 2005 fotovoltaico, 2007-2013 fotovoltaico, 2008 certificati verdi, 2011 cogenerazione, 2012 decreto FER, certificati bianchi e conto termico, 2014 detrazioni fiscali, 2015 rinnovo decreto FER... e poi? Il FiT programm inglese ha visibilità 2030, ed è partito nel 2010, la bozza di nuovo decreto FER ha visibilità 2016, modificando l'attuale meccanismo che ha visibilità di fine 2015. Ora, non voglio dire che gli altri sono sempre più bravi di noi, perché non è vero, e non voglio dire che siamo indietro con i tempi, ma che se le strategie non hanno visibilità decennale perdiamo quello che è stato fatto di buono con il lancio del fotovoltaico.

  7. Nell'ambito delle energie rinnovabili, il fotovoltaico / solare che ruolo ricopre?
  8. Il numero a consuntivo del 2014 è stato l'11% di quanto realmente consumato quindi il numero parla chiaro, ma l'annotazione da farsi è che il fotovoltaico produce nelle fasce orarie in cui è più richiesto dall'industria, quindi potrebbe avere come generazione distribuita un impatto ancor più incisivo di quanto non sia adesso.
    Infatti è stato grazie al fotovoltaico che il costo dell'energia ha raggiunto una contrattazione pari a 0€/MWh in una giornata di luglio 2014, ma tutti si concentrano a dirci che è colpa del fotovoltaico che paghiamo la bolletta più cara, e non è vero.

  9. Su Tgcom è uscito un articolo lo scorso marzo secondo cui “L'Italia è la terza potenza fotovoltaica al mondo, dietro soltanto a Germania e Cina”. Cosa ne pensi?
  10. La potenza fotovoltaica installata nel 2011 è stata di 6.9 GW contro l'installato di Germania (5.9GW), Stati UNiti (2.7GW) e Cina (1.7GW), conservo personalmente ancora un articolo di giornale, ma ci siamo fermati lì, è questo il problema dell'Italia. Nessuna politica energetica di lungo periodo.

  11. Senza entrare nei dettagli, nella pratica che differenza c’è tra un pannello solare fotovoltaico e uno termico?
  12. Quello che viene chiamato pannello solare (solare termico per i tecnici) produce acqua calda, che può essere destinato ad usi sanitari oppure come integrazione al riscaldamento, mentre il fotovoltaico produce energia elettrica.
    Anche il "fotovoltaico" si può chiamare pannello solare fotovoltaico perché l'energia in alimentazione è sempre la stessa, ma è di uso comune indicare con pannello solare quello che produce acqua calda, a volte confuso ancora con il pannello solare a circolazione naturale ovvero quello con l'accumulo sul tetto, quella specie di boiler messo sopra il pannello stesso.
    Ne esistono in commercio altri tipi a "circolazione forzata" in cui il boiler è messo in prossimità della caldaia o centrale termica, e ne esistono anche con delle forme integrate alla copertura veramente meravigliose.




  13. Il fotovoltaico nelle grandi città?
  14. Poco spazio…non sono impossibili, ed abbiamo realizzato diversi impianti proprio su condomini, ma è spesso più difficile burocraticamente, oltre che tecnicamente meno fattibile.
    Inoltre non fa parte della mentalità italiana, il che è assurdo perché si potrebbero fare delle belle realizzazioni con costi decisamente più bassi grazie all'economia di scala, anche per quanto riguarda il solare termico.

  15. Quanti mq di pannelli servono per produrre energia sufficiente da rendersi indipendente dalla rete pubblica?
  16. Se intendiamo il fotovoltaico ha la peculiarità di produrre di giorno mentre i consumi avvengono al 70% alla sera, quindi la disconnessione dalla rete elettrica è di fatto impossibile oppure con costi proibitivi perché c'è la necessità di installare anche dei sistemi di accumulo ed inverter che, allo stato di fatto, hanno costi elevati.
    Il consiglio, aspettando che i costi di accumulo abbiano un costo ragionevole, è connettersi alla rete e ben dimensionare l'impianto fotovoltaico sul consumo reale in fascia giornaliera.

  17. Qual'è l'investimento medio da sostenere per l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare l’utenza domestica di una famiglia?
  18. Come dicono i tecnici il fotovoltaico va "dimensionato in energia non in potenza". Ciò significa che, per rendere profittevole un impianto fotovoltaico si dimensiona sui consumi reali e sui kWh che possono essere prodotti e consumati in modo contestuale, non su "ho il contatore di 3kW quindi installo 3kW". Il calcolo semplificato per una abitazione è moltiplicare il consumo stimato annuo, indicato sempre in bolletta, per la quota in fascia F1 e dividerlo per 1000. Il risultato va sovrastimato del 20-50%.
    Un esempio potrebbe essere una famiglia di 3-5 persone con un consumo normale di 3000 kWh all'anno in cui il consumo in fascia F1 è il 30%; il risultato è 3000 x 30% / 1000 = 0,9 kW che sovrastimato potrebbe fare 1,5 kW, anche 2 kW perché il costo è molto vicino. Il costo si potrebbe avvicinare ai 5.000€ e, grazie alla detrazione fiscale del 50%, al risparmio di energia e una piccola parte di vendita di energia eccedente, si potrebbe recuperare la spesa in 8-9 anni.
    Una seconda famiglia che è abituata a consumi superiori, e la cui abitazione viene scaldata da una Pompa di Calore, diciamo 12.000 kWh all'anno con una F1 del 40%, l'ipotesi potrebbe essere 12.000 x 40% / 1000 = 4.8 kW e si potrebbe sovradimensionare a 5 - 5,5 kW, non superiore al 6 kW anche per prescrizioni tecniche. Il costo si potrebbe aggirare attorno ai 10.000€ che rientra sempre in 8-9 anni ma oltretutto il risparmio è anche nel riscaldamento.

  19. Nel fotovoltaico ci sono differenze tra impianti per privati e impianti industriali?
  20. Si, ovviamente, e molte, ma le condizioni principali sono due: la prima è che l'industria consuma la maggior parte dell'energia elettrica e termica in fascia F1, proprio nel momento in cui c'è la maggior produzione di un impianto fotovoltaico; la seconda che l'economia di scala garantisce prezzi al kW di impianto più basso, con tempi di ritorno più veloci.

  21. Non solo una scelta etica, ma anche di guadagno - in quanti anni riesco ad ammortizzare l’investimento iniziale?
  22. Come accennato prima il tempo di ritorno semplificato dell'investimento può variare fra i 7 e i 10 anni, in funzione di molti parametri, primo fra tutti il fattore di "autoconsumo" dell'impianto, ed il buon posizionamento rispetto al sud.

  23. Si parla tanto di detrazioni fiscali: come funzionano?
  24. Semplice: si realizza il lavoro e, per ogni stato avanzamento lavoro per cui è emessa una fattura, questa va pagata tramite bonifico con una causale apposita (i commessi di banca la conoscono molto bene e per i c/c on line c'è una dicitura apposita).
    La somma dei bonifici va portata al proprio commercialista o CAF una volta all'anno il quale provvede a inserirlo come detrazione, al 50% se si tratta di lavori ascrivibili alla ristrutturazione, come il fotovoltaico, il 65% se è per il risparmio energetico come i pannelli solari termici. L'importo va diviso sulle 10 annualità.
    In sostanza se per esempio realizziamo un lavoro per 8.000€ di fotovoltaico, possiamo detrarre (ovvero non pagare di tasse) 4.000€ in 10 anni, ovvero 400€ all'anno.

  25. Quanta e che tipo di manutenzione richiede un impianto fotovoltaico? Il fotovoltaico è per sempre?
  26. La manutenzione di un impianto fotovoltaico, per impianti civili, è piuttosto semplice. Vorrei subito però chiarire che, come si sente spesso, la pulizia è una manutenzione poco utile se non in zone con presenza di polveri come per esempio vicino ad una cava, inceneritori, etc.
    Il resto può essere opera di un buon elettricista con controlli di routine e costo modesti: fusibili, scaricatori, verifica del fissaggio di moduli. La cosa fondamentale è verificare continuamente la produzione, magari giornaliera, se l'inverter è posizionato in posti accessibili, oppure almeno mensilmente dal contatore di scambio. Potrebbe essere anche una manutenzione "fatta in proprio".

  27. In conclusione, dicci quali sono i 3 vantaggi per cui suggerisci il fotovoltaico e quali sono i 3 svantaggi.
  28. Partiamo dagli svantaggi:
    – costo ancora elevato, anche se molto diminuito rispetto agli anni passati;
    – per alcuni sono "brutti";
    – sono ancora sconosciuti i reali costi di smaltimento e/o riciclo a fine vita.
    I vantaggi secondo noi sono molti più di 3, ma li possiamo riassumere in:
    – data la vita utile molto lunga e l'affidabilità del sistema è facile calcolarsi il costo di produzione dell'energia che rimane costante lungo la vita dell'impianto. Risulta una sorta di taglio costante della bolletta;
    – è un bene di consumo di cui si può parlare di tempo di ritorno dell'investimento, rispetto a molti altri per cui sono soldi "buttati". Anche se il ritorno è lungo, comunque si tratta di un investimento;
    – la generazione distribuita, cioè la produzione vicino al consumo, è un bene comune ambientale, ecologico e sostenibile, perché eliminano una serie di inefficienze del sistema di distribuzione, e gli impianti fotovoltaici sono belli e permettono risparmio sulle bollette.

Il servizio progettazione di impianti fotovoltaici e solari termici della rete V-Studio Engineering si rivolge a chi intende conseguire risparmio ed efficientamento energetico attraverso la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile e consente di accedere a incentivi Conto Termico, Certificati Bianchi e detrazioni fiscali 50% e 65%.
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