Come previsto dal cosiddetto Decreto Taglia Bollette, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2015, che da attuazione all'art. 30 del D.L. 91/2014 introducendo il modello unico per l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici.
L'obiettivo del provvedimento, spiega una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di minimizzare gli adempimenti a carico dell'utente attraverso lo snellimento dell'iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, agendo simultaneamente su una drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati e razionalizzando l’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire a partire dal 28 novembre 2015, cioè decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e, secondo i proclami trionfalistici del Ministero, permetterà la realizzazione e la messa in opera dell'impianto "in due soli click".
Tralasciando le informazioni di carattere politico, entriamo nello specifico del provvedimento.
Il Modello Unico può essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
Il Gestore di rete diventa dunque l'attore protagonista dell'intero iter, sostituendo l'utente nell'interazione con GSE, Terna e Comune.
Il Gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del Modello Unico verifica la compatibilità della domanda e che per la connessione siano previsti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura.
In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il Gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, il richiedente deve trasmettere al Gestore di rete la parte II del Modello Unico. In questa fase il soggetto richiedente prende visione e accetta il regolamento d'esercizio e il contratto di scambio sul posto. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:
L'obiettivo del provvedimento, spiega una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di minimizzare gli adempimenti a carico dell'utente attraverso lo snellimento dell'iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, agendo simultaneamente su una drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati e razionalizzando l’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire a partire dal 28 novembre 2015, cioè decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e, secondo i proclami trionfalistici del Ministero, permetterà la realizzazione e la messa in opera dell'impianto "in due soli click".
Tralasciando le informazioni di carattere politico, entriamo nello specifico del provvedimento.
Il Modello Unico può essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall'articolo 7-bis comma 5 del D.lgs 28/2011;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Il Gestore di rete diventa dunque l'attore protagonista dell'intero iter, sostituendo l'utente nell'interazione con GSE, Terna e Comune.
Il Gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del Modello Unico verifica la compatibilità della domanda e che per la connessione siano previsti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura.
In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il Gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
- inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
- caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
- inviare copia del modello al GSE;
- addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
- inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
- inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC,qualora da questa richiesto.
A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, il richiedente deve trasmettere al Gestore di rete la parte II del Modello Unico. In questa fase il soggetto richiedente prende visione e accetta il regolamento d'esercizio e il contratto di scambio sul posto. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:
- inviarne copia al Comune, tramite PEC;
- inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
- caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
- addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
- inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
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