sabato 29 marzo 2014

Bonus 65%: ammesse demolizioni e ricostruzioni con sagoma diversa

ecobonus 65%Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90), cosiddetto Decreto Ecobonus, ha apportato sostanziali modifiche alla vigente normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, introducendo misure a sostegno dell'efficienza energetica degli edifici. A tal proposito, tra le varie disposizioni, è da rilevare l'innalzamento al 65% della percentuale detraibile sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
Le incentivazioni di natura energetica, ampiamente trattate in un precedente post, non sono le uniche previste dalla Legge. Il comma 1 dell'art. 15, infatti, pone l'accento anche su misure e incentivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti.
Le agevolazioni fiscali riguardano tutte le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica (art. 16 comma 1-bis), cioè nelle zone 1 e 2 individuate secondo i criteri dell'OPCM n. 3274 del 2003. La detrazione massima ammissibile per interventi strutturali è fissata in € 96.000 per unità immobiliare. Nello specifico, è possibile detrarre le spese concernenti gli interventi di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera i) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, relativi a:
  • adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (valutazione di sicurezza statica, vulnerabilità sismica, progettazione interventi);
  • interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (ad esempio indagini e relazioni geologiche, campagna di prove sui materiali, ecc.).
Gli interventi di cui sopra, rientranti nella classificazione di ristrutturazioni edilizie, sono stati oggetto di ulteriori e recenti modifiche legislative. Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), cosiddetto Decreto del Fare, ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ridefinendo il concetto di ristrutturazione edilizia, sopprimendo il vincolo di sagoma e introducendo un vincolo di volumetria. In sintesi, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con sagoma qualsiasi e volumetria uguale a quella preesistente.
Alla luce di queste novità legislative il bonus del 65% per interventi di ristrutturazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa, nel rispetto però della volumetria preesistente. Questo concetto è stato ribadito dall'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con la nuova FAQ 68-bis.
L'Enea ha spiegato, inoltre, che con il Decreto del Fare sono stati inseriti negli interventi di ristrutturazione anche quelli per il ripristino degli edifici, o di parte di essi, crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; nelle zone omogenee A (centri storici) bisogna inoltre accertare che il Comune non abbia escluso con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. La Legge del Fare ha infatti concesso agli enti locali di valutare caso per caso la presenza di condizioni specifiche da sottoporre a tutela.
Infine, se l'intervento di ristrutturazione prevede anche un ampliamento, la detrazione è ammissibile unicamente per le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio, in quanto l'ampliamento costituisce a tutti gli effetti una nuova costruzione.

lunedì 24 marzo 2014

Efficienza energetica e detrazioni fiscali 65%: approfondimento

risparmio energeticoLa Legge 27 dicembre 2013 n. 147, cosiddetta Legge di Stabilità 2014, ha introdotto misure importanti a sostegno dell'efficienza energetica, tra i quali la proroga della detrazioni fiscale, in altri termini ecobonus, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La percentuale detraibile, confermata nella misura del 65% dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito poi nella Legge 3 agosto 2013, n. 90) è stata di fatto prorogata fino al 31 dicembre 2014. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga ha scadenza 31 dicembre 2015.









Quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione 65%?
Sono gli interventi descritti dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 commi da 344 a 347). In particolare:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione minori o uguali ai valori limite riportati nell'allegato A del DM 11 marzo 2008(detrazione max € 100.000);
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U della Tabella 2 allegata al DM 26 Gennaio 2010 (detrazione max € 60.000);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione max € 60.000);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione(detrazione max € 30.000).
A questi interventi se ne aggiungono altri di più recente attuazione normativa. Nello specifico:
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (Legge Finanziaria 2008, art. 1 comma 286);
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (Allegato della Legge di conversione del Decreto Salva Italia - Legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Per entrambi gli interventi la detrazione massima ammissibile è pari a € 30.000.

Chi può beneficiare delle detrazioni 65%?
Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti fiscalmente attivi (che pagano le tasse) che sostengono – fino al 31 dicembre 2014 per i privati, e fino al 30 giugno 2015 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio – spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.
In particolare, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui sopra sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Possono accedere alla detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Quali sono i requisiti per accedere alla detrazione 65%?
Le agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica interessano i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. La definizione "esistente" applicata a fabbricato presuppone che esso sia iscritto al catasto oppure provvisto di richiesta di accatastamento oppure in regola con il pagamento dell'IMU (TRISE nel 2014), se dovuta (Circolare 31 Maggio 2007, n. 36).
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari termici, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento. L'esistenza di un impianto di riscaldamento come requisito per l'accesso alle detrazioni fiscali è di facile comprensione; L'agevolazione, infatti, è studiata per conseguire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale ragion per cui i nuovi impianti sono esclusi dall'incentivazione.

Quali sono le modalità di pagamento che danno diritto alle detrazioni 65%?
L'unica forma di pagamento accettata per poter usufruire della detrazione 65% è il bonifico bancario parlante. Altre forme, quali ad esempio assegni o carte di credito, non sono ammesse in virtù del fatto che, pur garantendo la tracciabilità, non consentono l'applicazione della ritenuta d’acconto del 4% che l’istituto di credito effettua quando accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario.
Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la suddetta ritenuta e la versa all'erario, non è però il committente dei lavori, ma l'istituto bancario che riceve i bonifici in accredito. Sarà dunque obbligo della banca rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata.
Il bonifico, a tal riguardo, deve indicare:
  • riferimento norme e fatture nella causale. Es: "Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65% (ex 55%), ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XXX del giorno/mese/anno";
  • il nominativo e codice fiscale/partita IVA del beneficiario della detrazione;
  • la ragione sociale e il codice fiscale/partita IVA della società o del professionista che ha emesso la fattura.
Questi parametri consentono all'istituto bancario di individuare i bonifici soggetti alla ritenuta. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno del 2012 pone l'attenzione su questo tema avvertendo della possibilità di decadenza della detrazione qualora il bonifico non presenti i giusti riferimenti utili agli istituti bancari per operare la ritenuta.

Quali sono le procedure per accedere alle detrazioni 65%?
La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni fiscali al 65% per qualsiasi intervento di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici esistenti presuppone l'assolvimento di diversi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione agli Enti preposti. In generale l'iter procedurale coinvolge tre diversi referenti:
  • Regione per quanto riguarda la certificazione energetica. La redazione di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è obbligatoria in caso di richiesta di detrazioni 65%. La competenza in tale ambito è regionale; tuttavia, le Regioni prive di apposite norme regionali in materia applicano le linee guida nazionali sulla certificazione energetica.
  • ENEA, per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi. Esclusivamente attraverso l'apposito sito web http://finanziaria2014.enea.it, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, vanno trasmessi l'attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al “decreto edifici” e una scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).
  • Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la pratica fiscale. Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica utilizzando apposito modello entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Il modello non va presentato nei casi in cui i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d'imposta o se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
CONSIDERAZIONI : il quadro normativo in materia di efficienza energetica risulta ad oggi fortemente eterogeneo: una giungla di leggi e decreti variamente interconnessi tra loro non ha di certo facilitato la stesura di questo post. Immagino il disorientamento e il conseguente disinteresse del cittadino di fronte ad una tematica così importante come quella legata al risparmio energetico. Sarebbe auspicabile un intervento delle istituzioni per omogeneizzare la disciplina che regola il risparmio energetico, cominciando dalla stabilizzazione delle detrazioni fiscali e dalla semplificazione delle procedure per il loro ottenimento.

AGGIORNAMENTO - Ammesse alle detrazioni fiscali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa. Clicca qui per approfondire l'argomento.

AGGIORNAMENTO - La detrazione fiscale del 65% può essere concessa anche per i sistemi di climatizzazione invernale costituiti da un'unità esterna e un'unità interna che, in un unico contenitore, prevedono sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. Il chiarimento è arrivato dall'Enea con la faq 74.
L'Enea ha ricordato che la tipologia di apparecchio che integra la caldaia a condensazione con la pompa di calore, essendo di recente introduzione nel mercato, non rientra tra gli interventi agevolabili previsti dalla Finanziaria 2007. Tuttavia, poiché la finalità della misura è favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, l'Enea ha affermato che l’installazione del sistema composto da caldaia a condensazione e pompa di calore è compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l’efficienza energetica, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione, contenuti nell'articolo 9 del D.M. 19 febbraio 2007 (Decreto Edifici). La pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri quindi tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell'art.3 del decreto edifici.

martedì 18 marzo 2014

Guida alla redazione del DUVRI

sicurezza cantieriIl DUVRI è il documento contenente tutte le misure preventive e le prescrizioni da adottare al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze presenti sul luogo di lavoro.
La redazione del DUVRI (introdotta dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs n. 81/2008) è a carico del datore di lavoro e sempre obbligatoria in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.
Anche in assenza di rischi dovuti a interferenze, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di elaborare il DUVRI; la compilazione di tale modello, infatti, costituisce testimonianza dell'avvenuta valutazione dei rischi.
L'INAIL ha pubblicato la nuova edizione della Guida all'elaborazione del DUVRI, utile a tutti i tecnici e ai datori di lavoro committenti cui spetta il compito di informare i lavoratori dell'impresa appaltatrice circa i rischi e di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa.
La guida fornisce dapprima le definizioni (contratti, appalti, concessioni, figure della sicurezza, elaborati della sicurezza), semplifica la trattazione con diagrammi di flusso relativi all'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente, illustra le differenze tra DUVRI e PSC nei cantieri temporanei e mobili e riporta una tabella riassuntiva con i principali adempimenti dei soggetti coinvolti, sottolineando la necessità o meno della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti e i riferimenti normativi.
La guida presenta, inoltre, un intero capitolo relativo ai costi della sicurezza (costi speciali e costi ordinari) contenente esempi su come computare i costi della sicurezza da interferenze.
Qui il link alla guida.

lunedì 17 marzo 2014

APE: il punto della situazione

certificazione energeticaIl D.lgs. 192/2005 che disciplina la Certificazione Energetica degli Edifici ha subito di recente una serie di sostanziali modifiche, anche a breve distanza temporale l'una dall'altra, che hanno generato una grande confusione attorno ad un argomento così importante, riguardante la compravendita e l'affitto degli immobili. In particolare sono intervenuti sul tema:
  • Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito da Legge 90/2013);
  • Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013);
  • Legge di Stabilità (Legge 147/2013);
  • Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013).
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
In sintesi, le norme e i relativi aggiornamenti distinguono tra tra obbligo di dotarsi di APE e obbligo di allegare APE al contratto.



L'obbligo di dotazione APE scatta per le seguenti tipologie di contratto: atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione), locazione singola unità immobiliare, locazione intero edificio.

L'obbligo di allegazione APE scatta per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) e per la locazione di interi edifici. L'allegazione non è dovuta per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) e la locazione di singola unità immobiliare.

Il Decreto Ecobonus ha stabilito, inoltre, l'inserimento di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici. Tale clausola si applica a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione degli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) per i quali non è richiesta.