
Le incentivazioni di natura energetica, ampiamente trattate in un precedente post, non sono le uniche previste dalla Legge. Il comma 1 dell'art. 15, infatti, pone l'accento anche su misure e incentivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti.
Le agevolazioni fiscali riguardano tutte le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica (art. 16 comma 1-bis), cioè nelle zone 1 e 2 individuate secondo i criteri dell'OPCM n. 3274 del 2003. La detrazione massima ammissibile per interventi strutturali è fissata in € 96.000 per unità immobiliare. Nello specifico, è possibile detrarre le spese concernenti gli interventi di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera i) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, relativi a:
- adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (valutazione di sicurezza statica, vulnerabilità sismica, progettazione interventi);
- interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (ad esempio indagini e relazioni geologiche, campagna di prove sui materiali, ecc.).
Alla luce di queste novità legislative il bonus del 65% per interventi di ristrutturazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa, nel rispetto però della volumetria preesistente. Questo concetto è stato ribadito dall'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con la nuova FAQ 68-bis.
L'Enea ha spiegato, inoltre, che con il Decreto del Fare sono stati inseriti negli interventi di ristrutturazione anche quelli per il ripristino degli edifici, o di parte di essi, crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; nelle zone omogenee A (centri storici) bisogna inoltre accertare che il Comune non abbia escluso con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. La Legge del Fare ha infatti concesso agli enti locali di valutare caso per caso la presenza di condizioni specifiche da sottoporre a tutela.
Infine, se l'intervento di ristrutturazione prevede anche un ampliamento, la detrazione è ammissibile unicamente per le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio, in quanto l'ampliamento costituisce a tutti gli effetti una nuova costruzione.
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