lunedì 24 marzo 2014

Efficienza energetica e detrazioni fiscali 65%: approfondimento

risparmio energeticoLa Legge 27 dicembre 2013 n. 147, cosiddetta Legge di Stabilità 2014, ha introdotto misure importanti a sostegno dell'efficienza energetica, tra i quali la proroga della detrazioni fiscale, in altri termini ecobonus, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La percentuale detraibile, confermata nella misura del 65% dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito poi nella Legge 3 agosto 2013, n. 90) è stata di fatto prorogata fino al 31 dicembre 2014. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la proroga ha scadenza 31 dicembre 2015.









Quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione 65%?
Sono gli interventi descritti dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 commi da 344 a 347). In particolare:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono valori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione minori o uguali ai valori limite riportati nell'allegato A del DM 11 marzo 2008(detrazione max € 100.000);
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U della Tabella 2 allegata al DM 26 Gennaio 2010 (detrazione max € 60.000);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione max € 60.000);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione(detrazione max € 30.000).
A questi interventi se ne aggiungono altri di più recente attuazione normativa. Nello specifico:
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (Legge Finanziaria 2008, art. 1 comma 286);
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (Allegato della Legge di conversione del Decreto Salva Italia - Legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Per entrambi gli interventi la detrazione massima ammissibile è pari a € 30.000.

Chi può beneficiare delle detrazioni 65%?
Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti fiscalmente attivi (che pagano le tasse) che sostengono – fino al 31 dicembre 2014 per i privati, e fino al 30 giugno 2015 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio – spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.
In particolare, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui sopra sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Possono accedere alla detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Quali sono i requisiti per accedere alla detrazione 65%?
Le agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica interessano i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. La definizione "esistente" applicata a fabbricato presuppone che esso sia iscritto al catasto oppure provvisto di richiesta di accatastamento oppure in regola con il pagamento dell'IMU (TRISE nel 2014), se dovuta (Circolare 31 Maggio 2007, n. 36).
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari termici, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento. L'esistenza di un impianto di riscaldamento come requisito per l'accesso alle detrazioni fiscali è di facile comprensione; L'agevolazione, infatti, è studiata per conseguire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale ragion per cui i nuovi impianti sono esclusi dall'incentivazione.

Quali sono le modalità di pagamento che danno diritto alle detrazioni 65%?
L'unica forma di pagamento accettata per poter usufruire della detrazione 65% è il bonifico bancario parlante. Altre forme, quali ad esempio assegni o carte di credito, non sono ammesse in virtù del fatto che, pur garantendo la tracciabilità, non consentono l'applicazione della ritenuta d’acconto del 4% che l’istituto di credito effettua quando accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario.
Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la suddetta ritenuta e la versa all'erario, non è però il committente dei lavori, ma l'istituto bancario che riceve i bonifici in accredito. Sarà dunque obbligo della banca rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata.
Il bonifico, a tal riguardo, deve indicare:
  • riferimento norme e fatture nella causale. Es: "Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65% (ex 55%), ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XXX del giorno/mese/anno";
  • il nominativo e codice fiscale/partita IVA del beneficiario della detrazione;
  • la ragione sociale e il codice fiscale/partita IVA della società o del professionista che ha emesso la fattura.
Questi parametri consentono all'istituto bancario di individuare i bonifici soggetti alla ritenuta. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno del 2012 pone l'attenzione su questo tema avvertendo della possibilità di decadenza della detrazione qualora il bonifico non presenti i giusti riferimenti utili agli istituti bancari per operare la ritenuta.

Quali sono le procedure per accedere alle detrazioni 65%?
La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni fiscali al 65% per qualsiasi intervento di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici esistenti presuppone l'assolvimento di diversi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione agli Enti preposti. In generale l'iter procedurale coinvolge tre diversi referenti:
  • Regione per quanto riguarda la certificazione energetica. La redazione di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è obbligatoria in caso di richiesta di detrazioni 65%. La competenza in tale ambito è regionale; tuttavia, le Regioni prive di apposite norme regionali in materia applicano le linee guida nazionali sulla certificazione energetica.
  • ENEA, per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi. Esclusivamente attraverso l'apposito sito web http://finanziaria2014.enea.it, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, vanno trasmessi l'attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al “decreto edifici” e una scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).
  • Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la pratica fiscale. Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, occorre inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica utilizzando apposito modello entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Il modello non va presentato nei casi in cui i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d'imposta o se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
CONSIDERAZIONI : il quadro normativo in materia di efficienza energetica risulta ad oggi fortemente eterogeneo: una giungla di leggi e decreti variamente interconnessi tra loro non ha di certo facilitato la stesura di questo post. Immagino il disorientamento e il conseguente disinteresse del cittadino di fronte ad una tematica così importante come quella legata al risparmio energetico. Sarebbe auspicabile un intervento delle istituzioni per omogeneizzare la disciplina che regola il risparmio energetico, cominciando dalla stabilizzazione delle detrazioni fiscali e dalla semplificazione delle procedure per il loro ottenimento.

AGGIORNAMENTO - Ammesse alle detrazioni fiscali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa. Clicca qui per approfondire l'argomento.

AGGIORNAMENTO - La detrazione fiscale del 65% può essere concessa anche per i sistemi di climatizzazione invernale costituiti da un'unità esterna e un'unità interna che, in un unico contenitore, prevedono sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. Il chiarimento è arrivato dall'Enea con la faq 74.
L'Enea ha ricordato che la tipologia di apparecchio che integra la caldaia a condensazione con la pompa di calore, essendo di recente introduzione nel mercato, non rientra tra gli interventi agevolabili previsti dalla Finanziaria 2007. Tuttavia, poiché la finalità della misura è favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, l'Enea ha affermato che l’installazione del sistema composto da caldaia a condensazione e pompa di calore è compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l’efficienza energetica, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione, contenuti nell'articolo 9 del D.M. 19 febbraio 2007 (Decreto Edifici). La pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri quindi tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell'art.3 del decreto edifici.

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