sabato 30 agosto 2014

Decreto "Spalma Incentivi" convertito in legge - le novità

spalma incentivi
In Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto “decreto spalma incentivi”, recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Taglio bollette e rimodulazione tariffe incentivanti
Il provvedimento prevede agevolazioni per le PMI attraverso un taglio delle bollette energetiche. La copertura dei costi di attuazione di questa misura avverrà con la rimodulazione degli incentivi già riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei Servizi Energetici eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 26, comma 2).
A partire dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 (art. 26, comma 3):
  1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2. Nello specifico:
    • 12 anni residui - riduzione incentivo pari al 25%
    • 13 anni residui - riduzione incentivo pari al 24%
    • 14 anni residui - riduzione incentivo pari al 22%
    • 15 anni residui - riduzione incentivo pari al 21%
    • 16 anni residui - riduzione incentivo pari al 20%
    • 17 anni residui - riduzione incentivo pari al 19%
    • 18 anni residui - riduzione incentivo pari al 18%
    • oltre 19 anni residui - riduzione incentivo pari al 17%
  2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
  3. la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
    • 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
    • 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
    • 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione 3.
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia, le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante calcolata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012.

Fondi per l'efficientamento energetico di scuole e università pubbliche
Il Decreto prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia (art. 9).
L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di una diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, dalla quale si evinca un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 20 anni (10 anni per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi).
L'importo massimo finanziabile di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno dell'edificio, comprensivo dell'involucro.
I finanziamenti vengono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell'ordine cronologico di invio delle domande.
Per la copertura dei costi di suddetta misura, vengono stanziati 350 milioni di euro a valere sul fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Credito di imposta per le imprese
Il Decreto prevede, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito di imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (art. 18). L’agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore della norma.
Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e, ad ogni modo, va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato.

Semplificazioni a favore dei nuovi impianti a fonti rinnovabili
L'art. 7-bis stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE.

Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la Legge 11 agosto 2014, n. 116

mercoledì 6 agosto 2014

Libretto di impianto e rapporto di controllo per l'efficienza energetica, modelli editabili

impianti di climatizzazione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 20 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente spostato al 15 ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici, evadendo così le numerose richieste di proroga avanzate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Diventa quindi operativo lo slittamento dei termini inizialmente previsti dal DM 10 febbraio 2014, che aveva fissato al 1 giugno 2014 la data a partire dalla quale gli impianti termici dovevano essere dotati del libretto di impianto (per i dettagli vedi il post precedente).
Rimangono invariati i modelli per la compilazione dei libretti, che dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
In realtà la proroga al 15 ottobre 2014 ha generato parecchia confusione e malcontento, soprattutto tra i professionisti e le imprese del settore. Infatti, nel testo del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto semplicemente modificare la data a partire dalla quale scatta l'obbligo per gli impianti termici di essere muniti di libretto di impianto, è stato introdotto il termine tassativo del 15 ottobre 2014, sostituendo le parole "a partire dal..." con "entro e non oltre il...".
Il Ministero, in effetti, ha cercato di correre ai ripari con un comunicato stampa abbastanza contraddittorio in cui precisa che il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto, anche se ciò è in evidente contrasto con le disposizioni del decreto. A complicare ulteriormente la vicenda vi è l'incredibile svista di chi ha scritto il testo del decreto, dimenticatosi di modificare la data del 1 giugno 2014 presente anche al comma 8 dell'articolo 3 del DM 10 febbraio 2014.
In attesa che il Ministero possa fare chiarezza sull'accaduto, magari con un errata corrige al decreto di proroga, il Blog mette a disposizione il modello di libretto di impianto editabile e il modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica editabile.
I modelli, costruiti sulla base degli Allegati al DM 10 febbraio 2014, sono realizzati in formato PDF e consentono l'input dei dati direttamente dai supporti informatici nonché la possibilità, per i soggetti coinvolti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download.

Allegato I - Libretto di Impianto - Modello PDF Editabile
Allegato II - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (Gruppi Termici) - Modello PDF Editabile
Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo) - Modello PDF Editabile
Allegato IV - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3 (Scambiatori) - Modello PDF Editabile
Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4 (Cogeneratori) - Modello PDF Editabile