Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 20 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente spostato al 15 ottobre 2014 la data entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici, evadendo così le numerose richieste di proroga avanzate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Diventa quindi operativo lo slittamento dei termini inizialmente previsti dal DM 10 febbraio 2014, che aveva fissato al 1 giugno 2014 la data a partire dalla quale gli impianti termici dovevano essere dotati del libretto di impianto (per i dettagli vedi il post precedente).
Rimangono invariati i modelli per la compilazione dei libretti, che dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
In realtà la proroga al 15 ottobre 2014 ha generato parecchia confusione e malcontento, soprattutto tra i professionisti e le imprese del settore. Infatti, nel testo del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto semplicemente modificare la data a partire dalla quale scatta l'obbligo per gli impianti termici di essere muniti di libretto di impianto, è stato introdotto il termine tassativo del 15 ottobre 2014, sostituendo le parole "a partire dal..." con "entro e non oltre il...".
Il Ministero, in effetti, ha cercato di correre ai ripari con un comunicato stampa abbastanza contraddittorio in cui precisa che il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto, anche se ciò è in evidente contrasto con le disposizioni del decreto. A complicare ulteriormente la vicenda vi è l'incredibile svista di chi ha scritto il testo del decreto, dimenticatosi di modificare la data del 1 giugno 2014 presente anche al comma 8 dell'articolo 3 del DM 10 febbraio 2014.
In attesa che il Ministero possa fare chiarezza sull'accaduto, magari con un errata corrige al decreto di proroga, il Blog mette a disposizione il modello di libretto di impianto editabile e il modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica editabile.
I modelli, costruiti sulla base degli Allegati al DM 10 febbraio 2014, sono realizzati in formato PDF e consentono l'input dei dati direttamente dai supporti informatici nonché la possibilità, per i soggetti coinvolti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download.
Allegato I - Libretto di Impianto - Modello PDF Editabile
Allegato II - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (Gruppi Termici) - Modello PDF Editabile
Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo) - Modello PDF EditabileDiventa quindi operativo lo slittamento dei termini inizialmente previsti dal DM 10 febbraio 2014, che aveva fissato al 1 giugno 2014 la data a partire dalla quale gli impianti termici dovevano essere dotati del libretto di impianto (per i dettagli vedi il post precedente).
Rimangono invariati i modelli per la compilazione dei libretti, che dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nel DM 10 febbraio 2014 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
In realtà la proroga al 15 ottobre 2014 ha generato parecchia confusione e malcontento, soprattutto tra i professionisti e le imprese del settore. Infatti, nel testo del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto semplicemente modificare la data a partire dalla quale scatta l'obbligo per gli impianti termici di essere muniti di libretto di impianto, è stato introdotto il termine tassativo del 15 ottobre 2014, sostituendo le parole "a partire dal..." con "entro e non oltre il...".
Il Ministero, in effetti, ha cercato di correre ai ripari con un comunicato stampa abbastanza contraddittorio in cui precisa che il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto, anche se ciò è in evidente contrasto con le disposizioni del decreto. A complicare ulteriormente la vicenda vi è l'incredibile svista di chi ha scritto il testo del decreto, dimenticatosi di modificare la data del 1 giugno 2014 presente anche al comma 8 dell'articolo 3 del DM 10 febbraio 2014.
In attesa che il Ministero possa fare chiarezza sull'accaduto, magari con un errata corrige al decreto di proroga, il Blog mette a disposizione il modello di libretto di impianto editabile e il modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica editabile.
I modelli, costruiti sulla base degli Allegati al DM 10 febbraio 2014, sono realizzati in formato PDF e consentono l'input dei dati direttamente dai supporti informatici nonché la possibilità, per i soggetti coinvolti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download.
Allegato I - Libretto di Impianto - Modello PDF Editabile
Allegato II - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (Gruppi Termici) - Modello PDF Editabile
Allegato IV - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3 (Scambiatori) - Modello PDF Editabile
Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4 (Cogeneratori) - Modello PDF Editabile
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