Il D.lgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE ha introdotto diverse novità in materia di promozione e miglioramento dell'efficienza energetica, già ampiamente trattate in questo post. L'intento del legislatore è quello di accelerare il conseguimento, attraverso le misure del suddetto decreto, dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, coerentemente alla Strategia Energetica Nazionale. Nello specifico, il provvedimento persegue, l'obiettivo di ridurre, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP i consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.
Il provvedimento introduce, tra l'altro, delle modifiche al DM 28 dicembre 2012, meglio noto come Conto Termico, che da attuazione ad un regime di sostegno per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il D.lgs 102/2014 introduce, infatti, dei limiti in termini di erogazione degli incentivi. Nel dettaglio, l'incentivo erogato ai sensi del Conto termico non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, comprensive di IVA (dove essa costituisce un costo) e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l'ammontare dell'incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
In questo articolo, proponiamo il DM 28 dicembre 2012 coordinato con le modifiche (evidenziate in rosso) introdotte dal D.lgs 102/2014. Pur trattandosi di modifiche di scarso rilievo, abbiamo deciso di integrare la norma per avere a disposizione un testo di riferimento sempre aggiornato. Di seguito il link per il download:
Conto Termico DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014 - DOWNLOAD
Il provvedimento introduce, tra l'altro, delle modifiche al DM 28 dicembre 2012, meglio noto come Conto Termico, che da attuazione ad un regime di sostegno per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il D.lgs 102/2014 introduce, infatti, dei limiti in termini di erogazione degli incentivi. Nel dettaglio, l'incentivo erogato ai sensi del Conto termico non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, comprensive di IVA (dove essa costituisce un costo) e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l'ammontare dell'incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
In questo articolo, proponiamo il DM 28 dicembre 2012 coordinato con le modifiche (evidenziate in rosso) introdotte dal D.lgs 102/2014. Pur trattandosi di modifiche di scarso rilievo, abbiamo deciso di integrare la norma per avere a disposizione un testo di riferimento sempre aggiornato. Di seguito il link per il download:
Conto Termico DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014 - DOWNLOAD
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