lunedì 7 aprile 2014

Descrizione della procedura di deposito sismico al Genio Civile in Sicilia

progettazione strutturaleA cura di Ing. Vincenzo Agosta
Quando si deve costruire un nuovo edificio o un manufatto in cemento armato normale e/o precompresso, muratura portante, acciaio e legno, o si devono fare degli interventi su parti strutturali di opere esistenti è obbligatorio effettuare il deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Tale deposito è regolamentato a livello nazionale dalla Legge 5 febbraio 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". La suddetta affermazione trova conferma nella sentenza 2 febbraio 2006, n. 4317 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che "qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche."
Il territorio nazionale è inoltre suddiviso in zone sismiche, in funzione della probabilità con cui si potrà verificare un sisma e della sua intensità. Per tale motivo, il progetto, e quindi le future strutture, dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antisismica. In particolare, le norme di riferimento oggi sono due: la legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Tuttavia, esistono delle opere, considerate minori o di limitata importanza, per le quali si può derogare al deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Ricordiamo a tal proposito, anche se non sono le uniche, la Disposizione n. 11 del 2 febbraio 2009 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e la Circolare dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, dove vengono elencate le opere non sono soggette al deposito.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle Legge 1086/71, il deposito presso gli uffici del Genio Civile o lo Sportello Unico delle Attività Produttive deve essere fatto dalla ditta proprietaria del manufatto o dell'edificio in oggetto. Può essere effettuato anche da un soggetto terzo, quale il progettista o il direttore dei lavori, purché la documentazione sia accompagnata da una delega della ditta proprietaria.
Il progetto strutturale, che deve essere depositato in duplice copia, deve comprendere almeno:
  • una relazione tecnica strutturale, nella quale si da conto delle caratteristiche dimensionali dell'opera e della sua tipologia strutturale, nonché dei criteri di calcolo adottati;
  • i tabulati di calcolo di tutte le strutture. Se i calcoli sono redatti tramite software, si deve allegare, secondo quanto previsto al Capitolo 10 del D.M. 14/01/2008, copia della licenza d'uso intestata al calcolista e copia del certificato di conformità d'uso;
  • gli esecutivi strutturali da fornire all'impresa per una corretta realizzazione dell’opera;
  • una relazione geotecnica, in cui vengono descritte le caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche dei terreni di fondazione interessati dalle opere. Inoltre, si deve dare conto delle verifiche geotecniche delle opere di fondazione, redatte in accordo al Capitolo 8 del D.M. 14/01/2008;
  • una relazione tecnica sui materiali, in cui si da un'ampia trattazione dei materiali che verranno usati nella realizzazione delle opere e che dovranno essere poi perseguiti dall'Impresa esecutrice e dal direttore dei lavori;
  • una relazione tecnica sulle fondazioni, in cui vengono descritte le caratteristiche dimensionali e la tipologia strutturale delle opere di fondazione;
  • un piano di manutenzione, in cui vengono riportati i controlli periodici delle opere in progetto per garantire la loro durata nel tempo;
  • un progetto architettonico delle opere previste in progetto;
  • una relazione geologica. 
Tutti gli elaborati devono essere firmati e timbrati dal calcolista e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dalla ditta proprietaria.
Il progetto deve essere accompagnato da una denuncia dei lavori, sottoscritta dalla ditta proprietaria, in cui vengono riportati i seguenti dati: ubicazione, riferimenti catastali, tipologia e tecniche costruttive dell'opera, elenco degli elaborati che formano il progetto e i nomi del progettista architettonico, del calcolista strutturale, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'impresa esecutrice delle opere.
Inoltre, si deve allegare:
  • una dichiarazione congiunta del progettista e del direttore dei lavori in cui si asserisce che l'opera prevista non è in contrasto con i vincoli gravanti sull'area di sedime della stessa;
  • una dichiarazione con gli estremi dell'impresa esecutrice delle opere, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della medesima, a conferma della presa visione del progetto;
  • una dichiarazione del tecnico incaricato del collaudo e da lui firmata, per accettazione dell'incarico di collaudatore;
  • una dichiarazione, sottoscritta dal progettista, con cui si da conto della cubatura complessiva delle opere in progetto e degli oneri che devono essere versati dalla Ditta proprietaria secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge Regionale 3 Dicembre 2003, n. 20 (per la Regione Sicilia);
  • l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri suddetti;
  • due marche da bollo, l'una da allegare alla presentazione della denuncia dei lavori e l'altra alla successiva autorizzazione.
A seguito del deposito, viene rilasciata dall'ufficio competente una ricevuta in cui viene riportato il numero di protocollo con cui si individua la pratica e la data del deposito. Entro 60 giorni, l'ufficio fornisce una risposta in merito alla pratica e, se il progetto strutturale risulta conforme alle prescrizioni e alle disposizioni della normativa antisismica, viene rilasciata un’autorizzazione per l'esecuzione delle opere.

OSSERVAZIONE: la procedura si riferisce al deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile in Sicilia. Essa risulta più o meno uguale nelle altre regioni italiane con possibili differenze circa gli oneri da corrispondere, la modulistica e l'eventuale telematizzazione dei servizi del Genio Civile.

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