sabato 12 aprile 2014

D.M. 10 febbraio 2014, aggiornamento libretto impianto termico e rapporto di controllo per l'efficienza energetica

impianto termicoCon Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
A partire dalla data del 1 giugno 2014, pertanto, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione", conforme all'Allegato I del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
Ricordiamo che la definizione di impianto termico richiamata dal D.P.R. 74/2013 è quella dell'articolo 1-tricies del D.lgs 192/2005, vale a dire un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d'aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Dal primo giugno 2014, in occasione dei controlli periodici e di eventuale manutenzione, i tecnici dovranno compilare i nuovi modelli di rapporto di controllo nei seguenti casi:
  • impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
  • impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
I modelli di rapporto di controllo sono relativi a:
  • Gruppi termici (Allegato II);
  • Gruppi frigo (Allegato III);
  • Scambiatori (Allegato IV);
  • Cogeneratori (Allegato V).
Il libretto e il rapporto, redatti conformemente all'Allegato al D.M. 10 febbraio 2014, potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.
I format del libretto e dei rapporti devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 74/2013 (ad oggi risulta operativo solo il catasto della Regione Lombardia).
La compilazione e l'aggiornamento delle schede del libretto spettano al responsabile dell'impianto. Si ricorda che il responsabile dell'impianto termico è:
  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le sue responsabilità possono essere delegate ad un terzo (cosiddetto terzo responsabile).
Il libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.
I nuovi modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il D.M. 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti al 1 giugno 2014, i libretti di centrale e i libretti di impianto già compilati e conformi al D.M. 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto.
Gli allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono gli allegati F e G del D.lgs 192/2005.
Il Blog mette a disposizione degli utenti interessati all'argomento il download del nuovo libretto e dei rapporti di controllo in formato PDF (realizzati dalla redazione Biblus-net) compilabili digitalmente e stampabili, completi di supporto e note esplicative.

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