Il D.lgs. 192/2005 che disciplina la Certificazione Energetica degli Edifici ha subito di recente una serie di sostanziali modifiche, anche a breve distanza temporale l'una dall'altra, che hanno generato una grande confusione attorno ad un argomento così importante, riguardante la compravendita e l'affitto degli immobili. In particolare sono intervenuti sul tema:
In sintesi, le norme e i relativi aggiornamenti distinguono tra tra obbligo di dotarsi di APE e obbligo di allegare APE al contratto.
L'obbligo di dotazione APE scatta per le seguenti tipologie di contratto: atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione), locazione singola unità immobiliare, locazione intero edificio.
L'obbligo di allegazione APE scatta per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) e per la locazione di interi edifici. L'allegazione non è dovuta per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) e la locazione di singola unità immobiliare.
Il Decreto Ecobonus ha stabilito, inoltre, l'inserimento di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici. Tale clausola si applica a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione degli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) per i quali non è richiesta.
- Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito da Legge 90/2013);
- Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013);
- Legge di Stabilità (Legge 147/2013);
- Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013).
In sintesi, le norme e i relativi aggiornamenti distinguono tra tra obbligo di dotarsi di APE e obbligo di allegare APE al contratto.
L'obbligo di dotazione APE scatta per le seguenti tipologie di contratto: atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione), locazione singola unità immobiliare, locazione intero edificio.
L'obbligo di allegazione APE scatta per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) e per la locazione di interi edifici. L'allegazione non è dovuta per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) e la locazione di singola unità immobiliare.
Il Decreto Ecobonus ha stabilito, inoltre, l'inserimento di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici. Tale clausola si applica a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione degli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) per i quali non è richiesta.
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