lunedì 17 marzo 2014

APE: il punto della situazione

certificazione energeticaIl D.lgs. 192/2005 che disciplina la Certificazione Energetica degli Edifici ha subito di recente una serie di sostanziali modifiche, anche a breve distanza temporale l'una dall'altra, che hanno generato una grande confusione attorno ad un argomento così importante, riguardante la compravendita e l'affitto degli immobili. In particolare sono intervenuti sul tema:
  • Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito da Legge 90/2013);
  • Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013);
  • Legge di Stabilità (Legge 147/2013);
  • Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013).
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
In sintesi, le norme e i relativi aggiornamenti distinguono tra tra obbligo di dotarsi di APE e obbligo di allegare APE al contratto.



L'obbligo di dotazione APE scatta per le seguenti tipologie di contratto: atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita), atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione), locazione singola unità immobiliare, locazione intero edificio.

L'obbligo di allegazione APE scatta per gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) e per la locazione di interi edifici. L'allegazione non è dovuta per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) e la locazione di singola unità immobiliare.

Il Decreto Ecobonus ha stabilito, inoltre, l'inserimento di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici. Tale clausola si applica a tutte le tipologie contrattuali ad eccezione degli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) per i quali non è richiesta.

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