venerdì 2 maggio 2014

PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

psc

Approfondimento Sicurezza sul Lavoro - PSC


Legislazione di riferimento
Art. 100 e allegato XV del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Definizione
Il PSC, meglio noto come piano di sicurezza e di coordinamento, è lo strumento finalizzato all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi alle attività di cantiere, e alla definizione delle conseguenti procedure, delle attrezzature e degli apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene inoltre le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, qualora ve ne sia la necessità, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Chi predispone il PSC
Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire il PSC viene predisposto dal coordinatore per la progettazione dell'opera da realizzare, noto anche con l'acronimo CSP. Nell'eventualità che l'esecuzione dei lavori, in seguito all'affidamento ad un'unica impresa, venga assegnata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, meglio noto come CSE, il quale provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna
Il compito di aggiornamento e modifica del piano di sicurezza e di coordinamento è demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro contenute nell'articolo 15 del D.lgs 81/2008.
I contenuti minimi del PSC sono di seguito elencati:
  • Identificazione e descrizione dell'opera, con esplicitato riferimento all'indirizzo del cantiere, alla descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere e alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi);
  • una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto) in relazione:
  • alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, al rischio di annegamento, agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
  • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
  • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • al rischio di caduta dall'alto;
  • al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  • al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
  • al rischio di elettrocuzione;
  • al rischio rumore;
  • al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Esclusione
Il PSC non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione (art. 100, comma 6).
Il PSC non deve essere redatto nel caso dovessero ricorrere le seguenti condizioni: una unica impresa operante ed entità presunta di lavoro non superiore a 200 Uomini-giorno (art. 90, commi 3, 4, 5 e art. 99, comma 1).
Il PSC è operativo nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI: i due documenti si escludono quindi a vicenda.

Obblighi del datore di lavoro e del committente
Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:
  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);
  • fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.
Idoneità tecnico professionale
Consiste nel possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs 81/2008;
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/2008
  • documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Per i lavori non soggetti a permesso di costruire è sufficiente AUTOCERTIFICAZIONE + DURC + CCIAA.

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