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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016, sono entrate in vigore le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Come ormai è consuetudine nelle abitudini del legislatore, il nuovo provvedimento legislativo introduce modifiche al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 al fine di rafforzare e potenziare la tutela dell'assetto idrogeologico. Si fornisce qui di seguito un'ampia panoramica delle misure di interesse in materia edilizia contenute nel testo.
Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive
Con una modifica all'articolo 3 del Testo Unico Edilizia vengono esclusi dalla cerchia degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, purché siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore.
TU Edilizia e vincoli idrogeologici
La Legge 221/2015 modifica, inoltre, l'articolo 1 del TUE estendendo la regolamentazione dell'attività edilizia anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. A livello sostanziale non cambia nulla ma si tratta di un passaggio importante che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.
Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia, integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TUE. Secondo la nuova impostazione, lo sportello acquisisce anche gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico, provvedendo tra l'altro anche al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene depotenziato il meccanismo del silenzio assenso. In tutti i casi in cui sussistano vincoli di qualsiasi natura, e quindi anche vincoli relativi all'assetto idrogeologico, il silenzio assenso perde la sua validità; di conseguenza il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Con una modifica all'articolo 22 del TUE si afferma che gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, che riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Il nuovo provvedimento, inoltre, inserisce gli interessi legati al rispetto dell'assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un'opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.
Pubblichiamo per i lettori del Blog la versione del Testo Unico Edilizia aggiornata ad aprile 2016 ed integrata con le modifiche introdotte dalla Legge 221/2015.
DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad aprile 2016 e coordinato con Legge 221/2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016, sono entrate in vigore le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Come ormai è consuetudine nelle abitudini del legislatore, il nuovo provvedimento legislativo introduce modifiche al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 al fine di rafforzare e potenziare la tutela dell'assetto idrogeologico. Si fornisce qui di seguito un'ampia panoramica delle misure di interesse in materia edilizia contenute nel testo.
Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive
Con una modifica all'articolo 3 del Testo Unico Edilizia vengono esclusi dalla cerchia degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, purché siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore.
TU Edilizia e vincoli idrogeologici
La Legge 221/2015 modifica, inoltre, l'articolo 1 del TUE estendendo la regolamentazione dell'attività edilizia anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. A livello sostanziale non cambia nulla ma si tratta di un passaggio importante che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.
Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia, integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TUE. Secondo la nuova impostazione, lo sportello acquisisce anche gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico, provvedendo tra l'altro anche al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene depotenziato il meccanismo del silenzio assenso. In tutti i casi in cui sussistano vincoli di qualsiasi natura, e quindi anche vincoli relativi all'assetto idrogeologico, il silenzio assenso perde la sua validità; di conseguenza il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Con una modifica all'articolo 22 del TUE si afferma che gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, che riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Il nuovo provvedimento, inoltre, inserisce gli interessi legati al rispetto dell'assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un'opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.
Pubblichiamo per i lettori del Blog la versione del Testo Unico Edilizia aggiornata ad aprile 2016 ed integrata con le modifiche introdotte dalla Legge 221/2015.
DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad aprile 2016 e coordinato con Legge 221/2015
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