mercoledì 30 luglio 2014

Conto Termico: DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014

Efficienza Energetica
Il D.lgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE ha introdotto diverse novità in materia di promozione e miglioramento dell'efficienza energetica, già ampiamente trattate in questo post. L'intento del legislatore è quello di accelerare il conseguimento, attraverso le misure del suddetto decreto, dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, coerentemente alla Strategia Energetica Nazionale. Nello specifico, il provvedimento persegue, l'obiettivo di ridurre, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP i consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.
Il provvedimento introduce, tra l'altro, delle modifiche al DM 28 dicembre 2012, meglio noto come Conto Termico, che da attuazione ad un regime di sostegno per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il D.lgs 102/2014 introduce, infatti, dei limiti in termini di erogazione degli incentivi. Nel dettaglio, l'incentivo erogato ai sensi del Conto termico non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, comprensive di IVA (dove essa costituisce un costo) e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l'ammontare dell'incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
In questo articolo, proponiamo il DM 28 dicembre 2012 coordinato con le modifiche (evidenziate in rosso) introdotte dal D.lgs 102/2014. Pur trattandosi di modifiche di scarso rilievo, abbiamo deciso di integrare la norma per avere a disposizione un testo di riferimento sempre aggiornato. Di seguito il link per il download:

Conto Termico DM 28 dicembre 2012 coordinato con D.lgs 102/2014 - DOWNLOAD

lunedì 28 luglio 2014

Efficienza energetica: le novità del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

d.lgs 102-2014
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio scorso, recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Nello specifico, il presente decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorre al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ossia alla riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l’efficienza energetica e intende diffondere la cultura del "consumare meno e meglio" attraverso delle iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici tra le famiglie. Di seguito una sintesi delle principali novità del decreto:

Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elaborerà un quadro di proposte di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, pubblici e privati, anche nell'ottica di aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e perseguire il programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione. In particolare, le proposte devono individuare gli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica, e le misure di incentivazione avanzate da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, esaminare le barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti, quantificare il risparmio energetico e gli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale.

Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep. Sono esclusi dal suddetto programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 mq (soglia rimodulata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015), gli immobili vincolati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto, gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale e, infine, gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati, le pubbliche amministrazioni centrali dovranno favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e potranno agire tramite l'intervento di una o più ESCO.

Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1.

Regime obbligatorio di efficienza energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi, che sta alla base della metodologia di attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica, deve garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Qualora dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'Energia, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Le grandi aziende e le imprese energivore, a partire dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Nel merito, il testo del decreto prevede che, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. Inoltre, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e' obbligatoria l'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Solo nel caso certificato di impossibilità tecnica a intervenire o nell'eventualità che i risparmi ottenibili non giustifichino il costo di intervento, si potrà derogare alla disposizione di legge. Per gli inadempienti il rischio è di incorrere in multe (da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500).
Il decreto specifica che, a seguito dell’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, le spese saranno ripartite in base ai consumi individuali e ai costi fissi derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica UNI 10200.

Evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Il decreto contiene anche importanti novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, aumentando significativamente il numero dei casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6) e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione. In particolare, la possibilità di scaricare a parete è prevista sia per l'installazione di generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, sia per le ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh. Le medesime caldaie a condensazione, nel rispetto di analoghi limiti di emissione, potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto di intervento o il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a quanto esposto, per i generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore, viene meno qualsiasi condizione di verifica sia dell'impossibilità tecnica che dell'adeguamento dei sistemi fumari.

Bonus volumetrici
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

lunedì 14 luglio 2014

Conto Termico - Guida agli Incentivi e Approfondimento

solare termico Con la pubblicazione del D.M. 28 dicembre 2012, il cosiddetto decreto "Conto Termico", si dà attuazione al regime di sostegno, introdotto dal D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso lo stanziamento di un apposito fondo pari a 900 milioni di euro. Gli interventi incentivabili con il Conto Termico si riferiscono al miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), alla sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza (caldaie a condensazione), alla sostituzione e, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
In alcuni casi specifici, l'incentivazione copre anche le spese per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica dell'edificio oggetto di intervento.
L'incentivo è un contributo alle spese sostenute, calcolato sulla base dell'incremento di efficienza energetica dell'immobile e/o dell'energia termica prodotta con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili ed erogato, mediante bonifico bancario, in rate annuali variabili da 2 a 5 in funzione della tipologia di intervento.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) è responsabile dell'applicazione e della gestione del meccanismo compresa l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. La richiesta degli incentivi deve essere effettuate necessariamente tramite il portale informatico denominato "Portaltermico" accessibile dal sito del GSE.
Nell'ottica di rendere più agevole la comprensione delle modalità e degli adempimenti per ottenere i contributi previsti dal Conto Termico, V-Studio Engineering ha elaborato la Guida Conto Termico, un documento di rivisitazione in chiave esemplificativa delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012, “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” e delle relative Regole Applicative. La guida propone in maniera chiara e dettagliata, per ciascun intervento incentivabile, i soggetti ammessi all'incentivo, i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, il calcolo e la durata dell'incentivo, la documentazione da allegare sul sito del GSE e la documentazione da conservare. Particolare attenzione è dedicata anche alle diverse modalità di accesso agli incentivi e alle linee guida per la corretta compilazione di fatture e bonifici. Di seguito il link per il download della guida:

Guida Conto Termico realizzata da Ing. Giuseppe Vitale - DOWNLOAD

mercoledì 25 giugno 2014

SCIA e Permesso di Costruire: Moduli Unificati ed Editabili

modello unificato SCIA editabileCLICCA QUI per aggiornamenti sull'argomento

Adottati, con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il Permesso di Costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.
L'iniziativa, secondo il legislatore, è improntata ad un criterio di massima semplificazione: la documentazione già in possesso dell'amministrazione pubblica non verrà più chiesta e sarà sostituita da una semplice autocertificazione con l'indicazione degli estremi che consentono di reperirla.
Invece degli oltre 8000 moduli sinora in uso, si farà riferimento ad un solo modulo che, in funzione delle necessità contingenti, potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.
Il modello unificato agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese.
È solo un primo passo che dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni per la riforma della PA e la semplificazione. Le parti si impegneranno a:

  • verificare l'effettiva diffusione del modulo: il risultato non è raggiunto fino a quando non è percepito da imprese e cittadini;
  • adottare gli altri moduli per l'edilizia, l'ambiente e l'avvio delle attività produttive;
  • proseguire con la semplificazione delle procedure connesse alle attività edilizie.

Sono disponibili on line le demo del modulo SCIA e del modulo Permesso di Costruire. Nel loro formato digitale, i moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla SCIA e al Permesso di Costruire sul territorio nazionale.
V-Studio Engineering, con uno sforzo non indifferente e nell'ottica di agevolarne la compilazione, ha realizzato le versioni PDF Editabili dei moduli unificati SCIA e Permesso di Costruire, contenenti dei campi testo direttamente modificabili e la possibilità, soprattutto per imprese e professionisti, di poter apporre firma digitale. Di seguito i link per il download:

Modulo Unificato Permesso di Costruire - versione PDF editabile (rev. 05-2015)

Modulo Unificato SCIA - versione PDF Editabile (rev. 05-2015)

Potrebbe interessarti: Nella sezione DOWNLOAD del blog sono disponibili tutti i modelli unici nazionali in materia di semplificazione edilizia, tra cui CIl, CILA e Super DIA.

CONSIDERAZIONI - Pensare che la semplificazione amministrativa passi per l'introduzione di moduli costituiti da circa trenta pagine è a mio avviso quasi surreale. Tuttavia, aver omogeneizzato a livello nazionale le procedure per la richiesta di SCIA e Permesso di Costruire, costituisce un primo passo verso l'agevolazione dell'attività dei professionisti, sempre più spesso disorientati nella giungla della burocrazia italiana.

Il servizio Progettazione Architettonica V-Studio Engineering è rivolto agli utenti che hanno la necessità di realizzare, ristrutturare o semplicemente ampliare un immobile attraverso una progettazione di qualità e a prezzi competitivi.
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venerdì 2 maggio 2014

PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

psc

Approfondimento Sicurezza sul Lavoro - PSC


Legislazione di riferimento
Art. 100 e allegato XV del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Definizione
Il PSC, meglio noto come piano di sicurezza e di coordinamento, è lo strumento finalizzato all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi connessi alle attività di cantiere, e alla definizione delle conseguenti procedure, delle attrezzature e degli apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene inoltre le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, qualora ve ne sia la necessità, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Chi predispone il PSC
Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire il PSC viene predisposto dal coordinatore per la progettazione dell'opera da realizzare, noto anche con l'acronimo CSP. Nell'eventualità che l'esecuzione dei lavori, in seguito all'affidamento ad un'unica impresa, venga assegnata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, meglio noto come CSE, il quale provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna
Il compito di aggiornamento e modifica del piano di sicurezza e di coordinamento è demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro contenute nell'articolo 15 del D.lgs 81/2008.
I contenuti minimi del PSC sono di seguito elencati:
  • Identificazione e descrizione dell'opera, con esplicitato riferimento all'indirizzo del cantiere, alla descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere e alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi);
  • una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall'alto) in relazione:
  • alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, al rischio di annegamento, agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
  • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
  • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • al rischio di caduta dall'alto;
  • al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  • al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
  • al rischio di elettrocuzione;
  • al rischio rumore;
  • al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Esclusione
Il PSC non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione (art. 100, comma 6).
Il PSC non deve essere redatto nel caso dovessero ricorrere le seguenti condizioni: una unica impresa operante ed entità presunta di lavoro non superiore a 200 Uomini-giorno (art. 90, commi 3, 4, 5 e art. 99, comma 1).
Il PSC è operativo nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI: i due documenti si escludono quindi a vicenda.

Obblighi del datore di lavoro e del committente
Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali il datore di lavoro deve:
  • verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00);
  • fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza.
Idoneità tecnico professionale
Consiste nel possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs 81/2008;
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/2008
  • documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Per i lavori non soggetti a permesso di costruire è sufficiente AUTOCERTIFICAZIONE + DURC + CCIAA.