sabato 26 aprile 2014

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato a maggio 2014

d.lgs 81/2008
In Italia la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolamentate e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (spesso noto anche con l'acronimo TULS), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive introdotte con successivi leggi e decreti.
La norma, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da numerosi provvedimenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro succedutisi nell'arco di quasi 60 anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008, nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni. Tra i vari provvedimenti correttivi ricordiamo:
  • Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • Legge 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
  • Legge 12 luglio 2012, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro-imprese;
  • Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

NOVITA' EDIZIONE MAGGIO 2014
- Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del D.lgs 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014);
- Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti";
- Inserita la Circolare n. 45/2013 e la lettera circolare del 27/12/2013;
- Inseriti gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
- Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni."

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sabato 12 aprile 2014

D.M. 10 febbraio 2014, aggiornamento libretto impianto termico e rapporto di controllo per l'efficienza energetica

impianto termicoCon Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
A partire dalla data del 1 giugno 2014, pertanto, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione", conforme all'Allegato I del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
Ricordiamo che la definizione di impianto termico richiamata dal D.P.R. 74/2013 è quella dell'articolo 1-tricies del D.lgs 192/2005, vale a dire un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d'aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Dal primo giugno 2014, in occasione dei controlli periodici e di eventuale manutenzione, i tecnici dovranno compilare i nuovi modelli di rapporto di controllo nei seguenti casi:
  • impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
  • impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
I modelli di rapporto di controllo sono relativi a:
  • Gruppi termici (Allegato II);
  • Gruppi frigo (Allegato III);
  • Scambiatori (Allegato IV);
  • Cogeneratori (Allegato V).
Il libretto e il rapporto, redatti conformemente all'Allegato al D.M. 10 febbraio 2014, potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.
I format del libretto e dei rapporti devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 74/2013 (ad oggi risulta operativo solo il catasto della Regione Lombardia).
La compilazione e l'aggiornamento delle schede del libretto spettano al responsabile dell'impianto. Si ricorda che il responsabile dell'impianto termico è:
  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le sue responsabilità possono essere delegate ad un terzo (cosiddetto terzo responsabile).
Il libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.
I nuovi modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il D.M. 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti al 1 giugno 2014, i libretti di centrale e i libretti di impianto già compilati e conformi al D.M. 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto.
Gli allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 sostituiscono gli allegati F e G del D.lgs 192/2005.
Il Blog mette a disposizione degli utenti interessati all'argomento il download del nuovo libretto e dei rapporti di controllo in formato PDF (realizzati dalla redazione Biblus-net) compilabili digitalmente e stampabili, completi di supporto e note esplicative.

mercoledì 9 aprile 2014

D. lgs 192/05, testo aggiornato a marzo 2014

d.lgs 192/05Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è un provvedimento legislativo di recepimento e attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; esso stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale e favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.
Il Decreto disciplina la Certificazione Energetica degli Edifici e fornisce indicazioni di massima circa i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti delle prestazioni energetiche affidando la regolamentazione di dettaglio ad appositi provvedimenti: tra questi il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 contenente le Metodologie di Calcolo e il D.M. 26 giugno 2009 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici".
Il D.lgs n. 192/2005 è stato oggetto, nel corso degli anni, di modifiche e integrazioni, anche sostanziali, che ne hanno stravolto il testo originale. In ordine cronologico:
  • D.lgs 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
  • D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
  • D.M. 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
  • Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano Destinazione Italia" convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9;
  • Legge 27 dicembre 2013, n.147, cosiddetta Legge di Stabilità 2014;
  • Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151, cosiddetto Milleproroghe [Attenzione: il decreto è decaduto per mancata conversione in legge].
Il Blog V-Studio Engineering, nel tentativo di velocizzare e semplificare l'attività dei professionisti in ambito certificazione energetica degli edifici, mette a disposizione degli utenti il D.lgs 192/2005 aggiornato a marzo 2014 (redatto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA), coordinato con tutte le modifiche e integrazioni delle normative sopra elencate (entro doppie parentesi tonde).

lunedì 7 aprile 2014

Descrizione della procedura di deposito sismico al Genio Civile in Sicilia

progettazione strutturaleA cura di Ing. Vincenzo Agosta
Quando si deve costruire un nuovo edificio o un manufatto in cemento armato normale e/o precompresso, muratura portante, acciaio e legno, o si devono fare degli interventi su parti strutturali di opere esistenti è obbligatorio effettuare il deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Tale deposito è regolamentato a livello nazionale dalla Legge 5 febbraio 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". La suddetta affermazione trova conferma nella sentenza 2 febbraio 2006, n. 4317 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che "qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche."
Il territorio nazionale è inoltre suddiviso in zone sismiche, in funzione della probabilità con cui si potrà verificare un sisma e della sua intensità. Per tale motivo, il progetto, e quindi le future strutture, dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antisismica. In particolare, le norme di riferimento oggi sono due: la legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Tuttavia, esistono delle opere, considerate minori o di limitata importanza, per le quali si può derogare al deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile. Ricordiamo a tal proposito, anche se non sono le uniche, la Disposizione n. 11 del 2 febbraio 2009 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani e la Circolare dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, dove vengono elencate le opere non sono soggette al deposito.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle Legge 1086/71, il deposito presso gli uffici del Genio Civile o lo Sportello Unico delle Attività Produttive deve essere fatto dalla ditta proprietaria del manufatto o dell'edificio in oggetto. Può essere effettuato anche da un soggetto terzo, quale il progettista o il direttore dei lavori, purché la documentazione sia accompagnata da una delega della ditta proprietaria.
Il progetto strutturale, che deve essere depositato in duplice copia, deve comprendere almeno:
  • una relazione tecnica strutturale, nella quale si da conto delle caratteristiche dimensionali dell'opera e della sua tipologia strutturale, nonché dei criteri di calcolo adottati;
  • i tabulati di calcolo di tutte le strutture. Se i calcoli sono redatti tramite software, si deve allegare, secondo quanto previsto al Capitolo 10 del D.M. 14/01/2008, copia della licenza d'uso intestata al calcolista e copia del certificato di conformità d'uso;
  • gli esecutivi strutturali da fornire all'impresa per una corretta realizzazione dell’opera;
  • una relazione geotecnica, in cui vengono descritte le caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche dei terreni di fondazione interessati dalle opere. Inoltre, si deve dare conto delle verifiche geotecniche delle opere di fondazione, redatte in accordo al Capitolo 8 del D.M. 14/01/2008;
  • una relazione tecnica sui materiali, in cui si da un'ampia trattazione dei materiali che verranno usati nella realizzazione delle opere e che dovranno essere poi perseguiti dall'Impresa esecutrice e dal direttore dei lavori;
  • una relazione tecnica sulle fondazioni, in cui vengono descritte le caratteristiche dimensionali e la tipologia strutturale delle opere di fondazione;
  • un piano di manutenzione, in cui vengono riportati i controlli periodici delle opere in progetto per garantire la loro durata nel tempo;
  • un progetto architettonico delle opere previste in progetto;
  • una relazione geologica. 
Tutti gli elaborati devono essere firmati e timbrati dal calcolista e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dalla ditta proprietaria.
Il progetto deve essere accompagnato da una denuncia dei lavori, sottoscritta dalla ditta proprietaria, in cui vengono riportati i seguenti dati: ubicazione, riferimenti catastali, tipologia e tecniche costruttive dell'opera, elenco degli elaborati che formano il progetto e i nomi del progettista architettonico, del calcolista strutturale, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'impresa esecutrice delle opere.
Inoltre, si deve allegare:
  • una dichiarazione congiunta del progettista e del direttore dei lavori in cui si asserisce che l'opera prevista non è in contrasto con i vincoli gravanti sull'area di sedime della stessa;
  • una dichiarazione con gli estremi dell'impresa esecutrice delle opere, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della medesima, a conferma della presa visione del progetto;
  • una dichiarazione del tecnico incaricato del collaudo e da lui firmata, per accettazione dell'incarico di collaudatore;
  • una dichiarazione, sottoscritta dal progettista, con cui si da conto della cubatura complessiva delle opere in progetto e degli oneri che devono essere versati dalla Ditta proprietaria secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge Regionale 3 Dicembre 2003, n. 20 (per la Regione Sicilia);
  • l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri suddetti;
  • due marche da bollo, l'una da allegare alla presentazione della denuncia dei lavori e l'altra alla successiva autorizzazione.
A seguito del deposito, viene rilasciata dall'ufficio competente una ricevuta in cui viene riportato il numero di protocollo con cui si individua la pratica e la data del deposito. Entro 60 giorni, l'ufficio fornisce una risposta in merito alla pratica e, se il progetto strutturale risulta conforme alle prescrizioni e alle disposizioni della normativa antisismica, viene rilasciata un’autorizzazione per l'esecuzione delle opere.

OSSERVAZIONE: la procedura si riferisce al deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile in Sicilia. Essa risulta più o meno uguale nelle altre regioni italiane con possibili differenze circa gli oneri da corrispondere, la modulistica e l'eventuale telematizzazione dei servizi del Genio Civile.

domenica 6 aprile 2014

Dati catastali e ipotecari: consultazione online gratuita per i contribuenti

catastoContinua, seppur a rilento e con qualche difficoltà, il processo di semplificazione e telematizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate infatti, con Provvedimento n. 31224 del 2014, ha definito modalità e tempi di accesso alla procedura di consultazione telematica gratuita delle proprie banche dati, in attuazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, cosiddetto Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

In particolare, a partire dal 31 marzo 2014 e attraverso i canali Entratel e Fisconline, le persone fisiche potranno consultare online le banche dati ipotecarie e catastali, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili dei quali risultano titolari, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Nel dettaglio, comodamente dal proprio PC, sarà possibile consultare le informazioni di seguito elencate:

  • visura catastale (per soggetto e per immobile);
  • mappa con la particella terreni;
  • planimetria del fabbricato;
  • visura ipotecaria.
Per accedere alla consultazione, il codice fiscale del richiedente deve coincidere con quello del proprietario dell’abitazione o del soggetto che vanta su di essa i diritti reali di godimento.
La procedura telematica è attiva per gli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare. Il servizio di consultazione di questi dati è già disponibile negli uffici provinciali del Territorio. Le informazioni catastali potranno essere consultate gratuitamente anche presso gli sportelli catastali decentrati da soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso, la domanda va presentata da un legale rappresentante che, oltre a consegnare il proprio documento di identità, deve dimostrare la sua qualità di rappresentante.
Sempre in un'ottica di semplificazione sarà possibile l'invio telematico degli atti alle Conservatorie dei Registri Immobiliari, tramite modello unico informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, esteso adesso anche a tutti i pubblici ufficiali, come i segretari comunali, gli ufficiali roganti della pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione, oltre che ai notai. Dal 31 marzo 2014, anche i pubblici ufficiali possono quindi inviare online i documenti che costituiscono il titolo per gli atti da presentare alle Conservatorie dei registri immobiliari. Non sarà, quindi, più necessario recarsi presso gli uffici per richiedere le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.