domenica 9 luglio 2017

Manovrina Fiscale - DPR 380/2001 coordinato con Legge 96/2017

Testo unico edilizia 2017

La pubblicazione in Gazzetta della cosiddetta manovrina fiscale (legge n. 96/2017) ha sancito l'ennesima modifica al Testo Unico per l’Edilizia, nella parte relativa alla definizione di restauro e risanamento conservativo.
La misura potrebbe placare il caos sollevato negli Uffici tecnici comunali dopo la sentenza n. 873/2017, con cui la Cassazione ha escluso la possibilità che gli edifici situati nei centri storici, dopo il restauro, possano trasformarsi in alberghi o residenze di lusso.
Nella suddetta sentenza, la Cassazione si è pronunciata affermando che il cambio di destinazione d’uso è qualificabile come un intervento di ristrutturazione pesante, per il quale è necessario il permesso di costruire.
Per scongiurare il rischio abbandono e degrado dei palazzi storici ed evitare il caos negli Uffici Tecnici, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'art. 65 bis che sostanzialmente, modificando l’articolo 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell’edilizia, riscrive la definizione di "interventi di restauro e risanamento conservativo", aprendo la strada ai cambi di destinazione d'uso, purché compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi.
In tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d’uso anche all'interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA. In pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d’uso nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo.
Bisogna comunque considerare il fatto che Stato e Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di urbanistica. Il D.lgs 222/2016 "SCIA 2" (contenente la tabella che, in corrispondenza di ogni lavoro riporta il titolo abilitativo da presentare) stabilisce che, salvo diversa normativa regionale, il cambio di destinazione d’uso richiede il permesso di costruire. Per chiudere definitivamente il cerchio bisognerebbe tenere conto di questa ridefinizione anche nella tabella di sintesi del Decreto Scia 2. Di contro la palla passa alle Regioni, le quali devono necessariamente prendere una posizione a riguardo.
Mettiamo a disposizione per il download il nuovo Testo Unico Edilizia coordinato ed integrato con le nuove modifiche introdotte dalla Legge 96/2017. La modifica viene recepita dinamicamente anche in Sicilia, secondo quanto stabilito dalla L.R. 16/2016.

DOWNLOAD D.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia Aggiornato Rev. Luglio 2017

DOWNLOAD D.P.R. 380/2001 Sicilia - Testo Unico Edilizia Sicilia Aggiornato Rev. Luglio 2017


venerdì 10 marzo 2017

DPR 380/2001 integrato con Dlgs 257/2016 - Revisione 03/2017

Altro piccolo intervento di restyling in chiave eco-sostenibile per il D.P.R. 380/2001. Con la pubblicazione del D.lgs 16 dicembre 2016, n. 257 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", il legislatore è intervenuto sulla modifica dell'articolo 4 comma 1-ter del Testo Unico Edilizia introducendo l'obbligo di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. L'obbligo concerne:
  • gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello sulle categorie sopra descritte;
Riproponiamo il D.P.R. 380/2001 integrato e coordinato con il D.lgs 257/2016 affinché i nostri utenti possano avere un testo di riferimento sempre aggiornato.

DOWNLOAD Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/2001 aggiornato a marzo 2017 e integrato con D.lgs 257/2016


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domenica 5 marzo 2017

Testo Unico Edilizia Sicilia integrato e coordinato con L.R. 16/2016

DPR 380/2001 Sicilia integrato con L.R. 16/2016 v-studio engineering
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″, e dopo 15 anni di ritardo, la Sicilia ha recepito il Testo Unico Edilizia. Meglio tardi che mai, sarebbe il caso di dire.
La Legge Regionale si suddivide in tre parti:

- PARTE 1 - recepimento "dinamico" del DPR 380/2001;
- PARTE 2 - recepimento "con modifiche" del DPR 380/2001;
- PARTE 3 - introduzione di norme collegate a disposizioni ovvero tematiche del Testo unico

Nella prima parte del testo, è previsto un regime di recepimento dinamico della maggior parte degli articoli del Testo Unico Edilizia. Il recepimento cosiddetto dinamico consente l'introduzione automatica nell'ordinamento regionale delle successive modifiche e integrazioni al DPR 380/2001 da parte del legislatore, permettendo un continuo raccordo tra la normativa nazionale e regionale di settore.

Per quanto riguarda la seconda parte del testo, sono state introdotte modifiche nel recepimento di alcune disposizioni legislative presenti nel DPR 380/2001. Tale tipologia di recepimento risulta necessaria, da un lato, per adattare il testo alle specificità della Regione, dall'altro, per semplificare e migliorare la normativa statale, anche tenendo conto della necessaria tutela per le aree protette pSIC, SIC, ZSC e ZPS e per le relative fasce di rispetto. Tra le suddette norme possiamo citare la disciplina per l'adozione dei regolamenti edilizi comunali, i pareri sugli strumenti urbanistici, la previsione di interventi di edilizia semplice senza la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni, il recepimento della disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sul permesso di costruire, anche convenzionato. Ovviamente, per questa seconda parte di norme, le eventuali modifiche apportate dal legislatore nazionale non saranno direttamente applicabili nella Regione ma, se ritenuto necessario, dovranno essere introdotte nell'ordinamento con l'approvazione di successive norme di recepimento.

La terza parte della L.R. 16/2016 è composta da articoli collegati ad alcune disposizioni del Testo Unico Edilizia e che permetteranno una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa attraverso l’utilizzo di moderni strumenti informatici e della rete web. A tal riguardo è da segnalare l’istituzione di un dispositivo di semplificazione e trasparenza, ossia lo Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione che, oltre ad unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l’applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consentirà, indirettamente, la formazione di un'anagrafe coordinata di tutta l’attività edilizia regionale. Lo STARS diventerà pertanto un centro regionale di coordinamento degli sportelli unici per l’edilizia che entrerà in relazione con ogni comune per ogni singola attività edilizia e diventerà un collettore regionale per tutte le pratiche. Il corretto funzionamento dello sportello telematico determinerà molteplici e innegabili vantaggi, principalmente legati al controllo ed al monitoraggio della stesse attività edilizie in tutte le loro forme. Altra importante novità è l'introduzione del Modello Unico per l’Edilizia (MUE), strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali; ciò allo scopo di chiarire la corretta valutazione del titolo edilizio adeguato e, con essa, quegli spazi discrezionali che hanno inevitabilmente generato nicchie di potere e di clientelismi a volte invalicabili, terreno fertile per la proliferazione di attività abusive. L’articolo 18 si propone di incentivare e rendere possibili interventi di riqualificazione urbana tramite l’attuazione dell’articolo 2 bis del DPR 380/2001, attraverso la possibilità di fissare limiti inferiori rispetto alla normativa statale per casi specifici di demolizione e ricostruzione.
La legge regionale è altresì composta da alcuni articoli di contenuto non direttamente collegato al recepimento del TU 380/2001 e volti, per la maggior parte, a favorire la semplificazione amministrativa ed il superamento di alcune criticità presenti nell'ordinamento regionale che, nel corso degli anni, hanno causato un rallentamento dell'attività amministrativa. A tal riguardo, è possibile citare l'introduzione della definizione di "carico urbanistico", di cui all'articolo 24, finalizzato alla risoluzione degli innumerevoli contenziosi amministrativi legati alle richieste di cambio di destinazione d’uso. Ricordiamo inoltre l'articolo 25, il quale permetterà alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali di potere valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su opere che hanno ottenuto in passato la concessione edilizia, anche in sanatoria, ma su cui non è stato rilasciato alcun parere paesaggistico. Inoltre è prevista, all'articolo 28, la possibilità di allegare la perizia giurata di un tecnico abilitato anche alle richieste per l'ottenimento della concessione in sanatoria concernente il condono edilizio del 2004, uniformando così la procedura a quella nazionale.

Attraverso il blog V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi siciliani il DPR 380/2001 integrato e coordinato con la Legge Regionale 16/2016, valido solo sul territorio siciliano. Buon Download.

Download DPR 380/2001 revisione 02/2019, integrato/coordinato con L.R. 16/2016



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giovedì 12 gennaio 2017

Calcolo Strutturale di un edificio, facciamo chiarezza

In ambito di progettazione strutturale di un edificio, è assai frequente per un tecnico imbattersi in domande dei propri clienti del tipo: ma è obbligatorio fare il calcolo strutturale?
calcoli strutturali

La risposta è SI. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa in qualsiasi modo interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, sono disciplinate dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale definisce i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la verifica strutturale delle costruzioni. Essendo l'Italia un Paese interamente sismico, ne consegue che il calcolo strutturale di un edificio è obbligatorio su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal materiale utilizzato e dalla tipologia costruttiva.
La norma di riferimento a livello nazionale è il D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni - che definisce i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Essa fornisce quindi i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
Occorre comunque distinguere tra costruzioni nuove ed esistenti. Mentre nel primo caso il calcolo strutturale è univocamente definito, nel secondo caso esso può assumere diverse sfumature in funzione del complesso di interventi cui è sottoposta la costruzione esistente. A tal proposito le norme tecniche distinguono tre tipologie di interventi:
  • interventi di riparazione o locali, che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
  • interventi di miglioramento sismico, atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalle NTC;
  • interventi di adeguamento sismico, atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalle NTC.
Gli interventi locali riguardano singole le parti e/o gli elementi della struttura che non alterino significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire finalità per lo più manutentive: ripristino, rispetto alla configurazione precedente al danno, delle caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate, miglioramento delle caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati, prevenzione di meccanismi di collasso locale, modifiche di elementi o porzioni limitate della struttura, ecc.
In questo caso, il progetto strutturale e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati dall'intervento e a quelle con essi interagenti, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di miglioramento sismico sono tutti quegli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti per l'intervento di adeguamento. In questo caso, la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Gli interventi di adeguamento sismico, infine, devono necessariamente conseguire i livelli di sicurezza fissati nelle norme tecniche per le costruzioni e sono obbligatori laddove si intenda sopraelevare la costruzione, ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta strutturale, apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente.
Negli ultimi due casi, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento.
Esistono comunque delle opere, cosiddette "minori", che non sono assoggettabili alla normativa sismica di cui alla legge 64/1974, e quindi escluse dall'obbligo di produzione del calcolo strutturale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo vale la pena richiamare gli interventi e le opere minori di cui alla circolare dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento, applicabile su tutto il territorio italiano, salvo diverse disposizioni:
  • Muri di recinzione che non abbiano anche funzione di contenimento del terreno, con altezza massima pari rispettivamente a 2,00 - 3,00 m, a seconda che siano prospicienti o meno su pubblica strada;
  • Muri di contenimento di altezza massima non superiore a 1,00 m, in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette;
  • Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) realizzati a piano terra su aree non aperte al pubblico, con struttura leggera in legno o in profilati di acciaio e copertura leggera, utilizzati a scopo di ombreggiamento;
  • Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
  • Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
  • Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a 2,00 m, non accessibili al pubblico;
  • Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a 3,00 m;
  • Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile;
  • Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
  • Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
  • Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri.
  • Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli,ecc.) di altezza massima non superiore a m. 1,50;
  • Scale autoportanti prefabbricate, con qualsivoglia tipologia costruttiva, purché i carichi trasmessi siano stati considerati in fase di calcolo della struttura principale.
Sono da ritenersi, inoltre, non assoggettabili alla legge 64/1974 i seguenti interventi sugli edifici esistenti:
  • Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
  • La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura non portante degli edifici con struttura portante intelaiata;
  • L’apertura e chiusura di vani nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;
  • Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, conformi comunque al D.lgs 81/2008.
A prescindere dalla complessità o dall'importanza dell'opera da progettare, è opportuno operare con buon senso interpellando uno strutturista in ogni caso onde evitare la realizzazione di opere improvvisate e/o non idonee dal punto di vista statico.

giovedì 8 dicembre 2016

DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 SCIA 2

testo unico edilizia
Se si volesse personificare con un nome di donna il Testo Unico Edilizia, allora sarebbe opportuno chiamarlo Alicia Douvall. Alicia è una una modella inglese entrata nei Guinnes World Records come donna più rifatta al mondo. Dai 20 anni a oggi si è sottoposta a oltre 330 interventi di chirurgia estetica che hanno completamente trasformato e rovinato il suo aspetto.
L'analogia tra Alicia e il DPR 380/2001 calza a pennello. Tanti sono gli interventi legislativi che ha subito la norma nel corso degli anni, alcuni dei quali ne hanno ridisegnato completamente la fisionomia.
L'ultimo in ordine cronologico risale a novembre 2016. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.lgs 25 novembre 2016, n. 222, meglio noto come "SCIA 2", concernente l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, ed entra in vigore a partire da 11 dicembre 2016.
Il provvedimento fornisce la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimenti di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento, con una semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
I quattro regimi amministrativi definiti dal provvedimento, vale a dire attività di edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e permesso di costruire, sono abbinati alle attività mediante la Tabella A suddivisa in tre sezioni
  • attività commerciali e assimilabili (sezione I);
  • edilizia (sezione II);
  • ambiente (sezione III).
Per ciascuna attività sono specificati il regime amministrativo, l’eventuale concomitanza di più regimi e i vari riferimenti normativi. I casi non contemplati rientrano automaticamente con la CILA. Escono di scena la CIL e la DIA.
Per quanto riguarda l’edilizia, le novità riguardano i nuovi interventi inseriti nell'attività libera senza comunicazione di inizio lavori:
  • installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici;
  • pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità;
  • realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
  • installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio prevede la CILA, mentre per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione, anche in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi, è consentita la SCIA alternativa al permesso di costruire e l’inizio dei lavori è fissato a 30 giorni dalla sua presentazione.
Scompare infine la Richiesta di Agibilità. Ai fini dell'agibilità, il soggetto intestatario del titolo edilizio, entro quindici giorni dalla fine dei lavori presenta una segnalazione certificata di agibilità sottoscritta da un professionista e corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Come è consuetudine, attraverso il Blog V-Studio Engineering, metto a disposizione per i colleghi il DPR 380/2001 aggiornato con tutte le modifiche legislative antecedenti a novembre 2016 e integrato e coordinato con il Decreto SCIA 2. Per facilitarne l'utilizzo ho allegato la Tabella A del D.lgs 222/2016 in fondo al testo della norma. Buon Download.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato a novembre 2016 integrato e coordinato con D.lgs 222/2016 (SCIA 2)


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lunedì 15 agosto 2016

Testo Unico Edilizia - DPR 380/2001 aggiornato e coordinato con D.lgs 127/2016 (Riforma Madia)

testo unico edilizia integrato e coordinato con dlgs 127/2016
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Continua la fase di attuazione delle Legge 124/2015 (cosiddetta riforma Madia). Dopo il D.Lgs 97/2016 su trasparenza e accesso civico e il D.Lgs 116/2016 sulle nuove norme in materia di licenziamento disciplinare, è arrivato il momento di due importanti decreti su SCIA e conferenza dei servizi, volti a velocizzare i rapporti tra PA, cittadini e imprese. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 13/7/2016, il D.Lgs 126/2016 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e il D.Lgs 127/2016 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Proprio quest' ultimo decreto ha apportato alcune modifiche al DPR 380/2001 per renderlo compatibile con le nuove disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi.
Vi proponiamo il Testo Unico Edilizia aggiornato, integrato e coordinato con il D.lgs 127/2016 e con tutte le modifiche introdotte negli anni.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad agosto 2016 integrato e coordinato con D.lgs 127/2016


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lunedì 11 aprile 2016

DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015

V-Studio Engineering
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016, sono entrate in vigore le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Come ormai è consuetudine nelle abitudini del legislatore, il nuovo provvedimento legislativo introduce modifiche al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 al fine di rafforzare e potenziare la tutela dell'assetto idrogeologico. Si fornisce qui di seguito un'ampia panoramica delle misure di interesse in materia edilizia contenute nel testo.

Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive
Con una modifica all'articolo 3 del Testo Unico Edilizia vengono esclusi dalla cerchia degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, purché siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore.

TU Edilizia e vincoli idrogeologici
La Legge 221/2015 modifica, inoltre, l'articolo 1 del TUE estendendo la regolamentazione dell'attività edilizia anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. A livello sostanziale non cambia nulla ma si tratta di un passaggio importante che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.
Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia, integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TUE. Secondo la nuova impostazione, lo sportello acquisisce anche gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico, provvedendo tra l'altro anche al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene depotenziato il meccanismo del silenzio assenso. In tutti i casi in cui sussistano vincoli di qualsiasi natura, e quindi anche vincoli relativi all'assetto idrogeologico, il silenzio assenso perde la sua validità; di conseguenza il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Con una modifica all'articolo 22 del TUE si afferma che gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, che riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Il nuovo provvedimento, inoltre, inserisce gli interessi legati al rispetto dell'assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un'opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

Pubblichiamo per i lettori del Blog la versione del Testo Unico Edilizia aggiornata ad aprile 2016 ed integrata con le modifiche introdotte dalla Legge 221/2015.

DOWNLOAD DPR 380/2001 aggiornato ad aprile 2016 e coordinato con Legge 221/2015

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mercoledì 6 gennaio 2016

Fotovoltaico: un investimento sicuro a favore della sostenibilità ambientale

A cura di: ing. Luca Iacovino L’espansione demografica, le abitudini alimentari che cambiano, le comodità e le tecnologie sempre al nostro fianco. L'umanità esige sempre di più dal pianeta terra.
Mentre Expo 2015 Milano punta tutto sulla tematica food, Expo 2017 Astana concentrerà la sua attenzione sulla Future Energy.
Preso atto che l’energia elettrica da gas e carbone non sarebbe in grado di soddisfare le nostre esigenze, oltre che essere dannosa per l’ambiente, cosa potremmo fare per contribuire alla diminuzione della richiesta energetica? Lo abbiamo chiesto al dott. Gabriele Cantamessa di Rinnovabili.biz.

Intervista a: dott. Gabriele Cantamessa
  1. Descrivi brevemente chi sei, di cosa ti occupi e da quanto tempo
  2. Dal 2009 ho iniziato ad occuparmi di efficienza energetica e fonti rinnovabili iniziando dalla tecnologia più semplice, il fotovoltaico. Negli anni abbiamo incrementato le competenze aggiungendo la tecnologia solare (termica), le Pompe di Calore, i LED, il mini-eolico purtroppo non applicabile alle regione in cui lavoriamo, ed in ultimo l'Efficienza Energetica, realizzando Diagnosi Energetiche, Riqualificazioni permesse da una certificazione da poco raggiunta come Esperto in Gestione dell'Energia certificato ai sensi della norma UNI 11339.

  3. Se dovessi dare una stima, qual’è la percentuale di energia rinnovabile prodotta in italia rispetto al totale? E in Europa?
  4. Le rispondo con dei numeri ufficiali del GME, il Gestore del Mercato Energetico, con dei numeri ricavati dai report scaricabili da chiunque sul sito dello stesso GME.
    Distinguiamo innanzitutto fra prodotta e consumata perché c'è una differenza di circa il 17% di energia che viene importata. Se analizziamo l'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale prodotto, essa è circa il 42%, a consuntivo del 2014, ma si devono fare tre considerazioni: la prima è che la domanda è in contrazione dovuto purtroppo alla crisi; la seconda è che l'importazione è comunque costante; il mercato fotovoltaico ha avuto un balzo enorme negli anni 2009-2012.
    Quindi allo stato attuale la produzione è notevole, ma la previsione potrebbe essere di contrazione che va contro tutte le aspettative, oltre che personali, anche definite dalle direttive europee.


  5. È vero che l’Italia è molto indietro con lo sviluppo delle energie rinnovabili rispetto ad altri paesi europei?
  6. Il mio pensiero personale è che NON siamo rimasti al palo, grazie anche al fatto del "lancio" della tecnologia fotovoltaica a partire dal 2005-2006 ed in modo più massivo dal 2007, ma c'è ancora molto da lavorare. Il problema sta nel fatto che da più di 10 anni le strategie energetiche sono state solo di breve e brevissimo periodo: 2005 fotovoltaico, 2007-2013 fotovoltaico, 2008 certificati verdi, 2011 cogenerazione, 2012 decreto FER, certificati bianchi e conto termico, 2014 detrazioni fiscali, 2015 rinnovo decreto FER... e poi? Il FiT programm inglese ha visibilità 2030, ed è partito nel 2010, la bozza di nuovo decreto FER ha visibilità 2016, modificando l'attuale meccanismo che ha visibilità di fine 2015. Ora, non voglio dire che gli altri sono sempre più bravi di noi, perché non è vero, e non voglio dire che siamo indietro con i tempi, ma che se le strategie non hanno visibilità decennale perdiamo quello che è stato fatto di buono con il lancio del fotovoltaico.

  7. Nell'ambito delle energie rinnovabili, il fotovoltaico / solare che ruolo ricopre?
  8. Il numero a consuntivo del 2014 è stato l'11% di quanto realmente consumato quindi il numero parla chiaro, ma l'annotazione da farsi è che il fotovoltaico produce nelle fasce orarie in cui è più richiesto dall'industria, quindi potrebbe avere come generazione distribuita un impatto ancor più incisivo di quanto non sia adesso.
    Infatti è stato grazie al fotovoltaico che il costo dell'energia ha raggiunto una contrattazione pari a 0€/MWh in una giornata di luglio 2014, ma tutti si concentrano a dirci che è colpa del fotovoltaico che paghiamo la bolletta più cara, e non è vero.

  9. Su Tgcom è uscito un articolo lo scorso marzo secondo cui “L'Italia è la terza potenza fotovoltaica al mondo, dietro soltanto a Germania e Cina”. Cosa ne pensi?
  10. La potenza fotovoltaica installata nel 2011 è stata di 6.9 GW contro l'installato di Germania (5.9GW), Stati UNiti (2.7GW) e Cina (1.7GW), conservo personalmente ancora un articolo di giornale, ma ci siamo fermati lì, è questo il problema dell'Italia. Nessuna politica energetica di lungo periodo.

  11. Senza entrare nei dettagli, nella pratica che differenza c’è tra un pannello solare fotovoltaico e uno termico?
  12. Quello che viene chiamato pannello solare (solare termico per i tecnici) produce acqua calda, che può essere destinato ad usi sanitari oppure come integrazione al riscaldamento, mentre il fotovoltaico produce energia elettrica.
    Anche il "fotovoltaico" si può chiamare pannello solare fotovoltaico perché l'energia in alimentazione è sempre la stessa, ma è di uso comune indicare con pannello solare quello che produce acqua calda, a volte confuso ancora con il pannello solare a circolazione naturale ovvero quello con l'accumulo sul tetto, quella specie di boiler messo sopra il pannello stesso.
    Ne esistono in commercio altri tipi a "circolazione forzata" in cui il boiler è messo in prossimità della caldaia o centrale termica, e ne esistono anche con delle forme integrate alla copertura veramente meravigliose.




  13. Il fotovoltaico nelle grandi città?
  14. Poco spazio…non sono impossibili, ed abbiamo realizzato diversi impianti proprio su condomini, ma è spesso più difficile burocraticamente, oltre che tecnicamente meno fattibile.
    Inoltre non fa parte della mentalità italiana, il che è assurdo perché si potrebbero fare delle belle realizzazioni con costi decisamente più bassi grazie all'economia di scala, anche per quanto riguarda il solare termico.

  15. Quanti mq di pannelli servono per produrre energia sufficiente da rendersi indipendente dalla rete pubblica?
  16. Se intendiamo il fotovoltaico ha la peculiarità di produrre di giorno mentre i consumi avvengono al 70% alla sera, quindi la disconnessione dalla rete elettrica è di fatto impossibile oppure con costi proibitivi perché c'è la necessità di installare anche dei sistemi di accumulo ed inverter che, allo stato di fatto, hanno costi elevati.
    Il consiglio, aspettando che i costi di accumulo abbiano un costo ragionevole, è connettersi alla rete e ben dimensionare l'impianto fotovoltaico sul consumo reale in fascia giornaliera.

  17. Qual'è l'investimento medio da sostenere per l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare l’utenza domestica di una famiglia?
  18. Come dicono i tecnici il fotovoltaico va "dimensionato in energia non in potenza". Ciò significa che, per rendere profittevole un impianto fotovoltaico si dimensiona sui consumi reali e sui kWh che possono essere prodotti e consumati in modo contestuale, non su "ho il contatore di 3kW quindi installo 3kW". Il calcolo semplificato per una abitazione è moltiplicare il consumo stimato annuo, indicato sempre in bolletta, per la quota in fascia F1 e dividerlo per 1000. Il risultato va sovrastimato del 20-50%.
    Un esempio potrebbe essere una famiglia di 3-5 persone con un consumo normale di 3000 kWh all'anno in cui il consumo in fascia F1 è il 30%; il risultato è 3000 x 30% / 1000 = 0,9 kW che sovrastimato potrebbe fare 1,5 kW, anche 2 kW perché il costo è molto vicino. Il costo si potrebbe avvicinare ai 5.000€ e, grazie alla detrazione fiscale del 50%, al risparmio di energia e una piccola parte di vendita di energia eccedente, si potrebbe recuperare la spesa in 8-9 anni.
    Una seconda famiglia che è abituata a consumi superiori, e la cui abitazione viene scaldata da una Pompa di Calore, diciamo 12.000 kWh all'anno con una F1 del 40%, l'ipotesi potrebbe essere 12.000 x 40% / 1000 = 4.8 kW e si potrebbe sovradimensionare a 5 - 5,5 kW, non superiore al 6 kW anche per prescrizioni tecniche. Il costo si potrebbe aggirare attorno ai 10.000€ che rientra sempre in 8-9 anni ma oltretutto il risparmio è anche nel riscaldamento.

  19. Nel fotovoltaico ci sono differenze tra impianti per privati e impianti industriali?
  20. Si, ovviamente, e molte, ma le condizioni principali sono due: la prima è che l'industria consuma la maggior parte dell'energia elettrica e termica in fascia F1, proprio nel momento in cui c'è la maggior produzione di un impianto fotovoltaico; la seconda che l'economia di scala garantisce prezzi al kW di impianto più basso, con tempi di ritorno più veloci.

  21. Non solo una scelta etica, ma anche di guadagno - in quanti anni riesco ad ammortizzare l’investimento iniziale?
  22. Come accennato prima il tempo di ritorno semplificato dell'investimento può variare fra i 7 e i 10 anni, in funzione di molti parametri, primo fra tutti il fattore di "autoconsumo" dell'impianto, ed il buon posizionamento rispetto al sud.

  23. Si parla tanto di detrazioni fiscali: come funzionano?
  24. Semplice: si realizza il lavoro e, per ogni stato avanzamento lavoro per cui è emessa una fattura, questa va pagata tramite bonifico con una causale apposita (i commessi di banca la conoscono molto bene e per i c/c on line c'è una dicitura apposita).
    La somma dei bonifici va portata al proprio commercialista o CAF una volta all'anno il quale provvede a inserirlo come detrazione, al 50% se si tratta di lavori ascrivibili alla ristrutturazione, come il fotovoltaico, il 65% se è per il risparmio energetico come i pannelli solari termici. L'importo va diviso sulle 10 annualità.
    In sostanza se per esempio realizziamo un lavoro per 8.000€ di fotovoltaico, possiamo detrarre (ovvero non pagare di tasse) 4.000€ in 10 anni, ovvero 400€ all'anno.

  25. Quanta e che tipo di manutenzione richiede un impianto fotovoltaico? Il fotovoltaico è per sempre?
  26. La manutenzione di un impianto fotovoltaico, per impianti civili, è piuttosto semplice. Vorrei subito però chiarire che, come si sente spesso, la pulizia è una manutenzione poco utile se non in zone con presenza di polveri come per esempio vicino ad una cava, inceneritori, etc.
    Il resto può essere opera di un buon elettricista con controlli di routine e costo modesti: fusibili, scaricatori, verifica del fissaggio di moduli. La cosa fondamentale è verificare continuamente la produzione, magari giornaliera, se l'inverter è posizionato in posti accessibili, oppure almeno mensilmente dal contatore di scambio. Potrebbe essere anche una manutenzione "fatta in proprio".

  27. In conclusione, dicci quali sono i 3 vantaggi per cui suggerisci il fotovoltaico e quali sono i 3 svantaggi.
  28. Partiamo dagli svantaggi:
    – costo ancora elevato, anche se molto diminuito rispetto agli anni passati;
    – per alcuni sono "brutti";
    – sono ancora sconosciuti i reali costi di smaltimento e/o riciclo a fine vita.
    I vantaggi secondo noi sono molti più di 3, ma li possiamo riassumere in:
    – data la vita utile molto lunga e l'affidabilità del sistema è facile calcolarsi il costo di produzione dell'energia che rimane costante lungo la vita dell'impianto. Risulta una sorta di taglio costante della bolletta;
    – è un bene di consumo di cui si può parlare di tempo di ritorno dell'investimento, rispetto a molti altri per cui sono soldi "buttati". Anche se il ritorno è lungo, comunque si tratta di un investimento;
    – la generazione distribuita, cioè la produzione vicino al consumo, è un bene comune ambientale, ecologico e sostenibile, perché eliminano una serie di inefficienze del sistema di distribuzione, e gli impianti fotovoltaici sono belli e permettono risparmio sulle bollette.

Il servizio progettazione di impianti fotovoltaici e solari termici della rete V-Studio Engineering si rivolge a chi intende conseguire risparmio ed efficientamento energetico attraverso la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile e consente di accedere a incentivi Conto Termico, Certificati Bianchi e detrazioni fiscali 50% e 65%.
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domenica 1 novembre 2015

Modello Unico Super DIA editabile, disponibile al download

servizi di ingegneria
A partire dal 14/10/2015, è operativo il modulo standardizzato per la presentazione della Super DIA. Si tratta della DIA alternativa al permesso di costruire, utilizzata per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche.
In base alla normativa vigente, la Super DIA può essere usata in alternativa al Permesso di Costruire per le seguenti tipologie di interventi:
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Le leggi regionali possono poi ammettere altri casi all'utilizzo della Super DIA.
Il modello unico è stato adottato dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015. In base all'accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, le Regioni hanno avuto a disposizione 90 giorni per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.
Questo significa che i professionisti, a partire dal 14 ottobre 2015, hanno a disposizione i moduli standardizzati che renderanno più agevole svolgere incarichi di progettazione in diverse regioni e comuni, senza doversi addentrare nella giungla delle innumerevoli e svariate modulistiche.
Nel modello si devono inserire tutti i dati che consentono la localizzazione dell’intervento e il calcolo del contributo di costruzione. Bisogna inoltre indicare se l’intervento riguarda le parti comuni di un edificio, se sono necessari altri atti o pareri, i tecnici incaricati, l’impresa esecutrice, la regolarità urbanistica.
I lavori possono iniziare trenta giorni dopo la presentazione della Super DIA allo Sportello Unico per l’Edilizia SUE o allo Sportello delle Attività Produttive SUAP.
Lo snellimento delle procedure è iniziato con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) che ha previsto una modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione.
Manca ora all'appello il Regolamento Edilizio Unico, chiesto a gran voce dai tecnici e dagli operatori del settore, che metterebbe definitivamente la parola fine al contorto panorama normativo caratterizzato fino ad ora non da sensibili differenze tra Comune e Comune.
Il Blog ha deciso di mettere a disposizione degli Utenti il Modulo Unico Super DIA editabile. E' stato un lavoro abbastanza impegnativo: la Conferenza Unificata, infatti, non si è minimamente preoccupata di pubblicare una versione digitale del modulo in PDF, bensì un PDF scansionato. Per tale motivo è stato dapprima necessario ricostruire il documento in formato digitale e successivamente rendere i vari campi editabili. Nonostante l'attenzione e l'impegno messi nella sua realizzazione, ciò non toglie che vi possano essere imprecisioni o inesattezze all'interno del modulo. Si invitano i lettori del Blog, quindi, a segnalare eventuali errori e malfunzionamenti.

DOWNLOAD Modello Unico Super DIA versione PDF Editabile 


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sabato 5 settembre 2015

Moduli Unici Edilizia 2015, arriva la Super DIA

Dopo il via libera ai modelli unici per l’edilizia SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, (che questo Blog ha reso disponibile al download in formato editabile) è la volta della super DIA (denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire).
La Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome, infatti, ha approvato il 16 luglio scorso il nuovo modello unificato che dovrà essere utilizzato sull'intero territorio nazionale. Le Regioni entro 90 giorni dall'adozione in sede di Conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adegueranno la modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.
Pertanto, entro il 14 ottobre 2015 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard.
L’adeguamento sarà vincolante per le Regioni a statuto ordinario, mentre risulterà opzionale per quelle a statuto speciale.
E' da sottolineare che l'adozione dei modelli non è obbligatoria in tutte quelle Regioni in cui l'utilizzo della Super DIA non è previsto, come ad esempio Toscana ed Emilia Romagna.

Quando si usa la super DIA?

Gli interventi che si potranno eseguire con super DIA sono quelli indicati dall’articolo 22 comma 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia). Nello specifico:
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La super DIA va presentata al SUE (sportello unico edilizia) oppure, per le attività produttive, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza.

Come è organizzato il Nuovo modello super DIA 2015?

Nel nuovo modello super DIA, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi all'immobile e alla tipologia di lavori da eseguire. In particolare, occorre definire gli aspetti tecnici, urbanistici e catastali dell'intervento, le modalità di calcolo del contributo di costruzione, i tecnici incaricati e l'impresa esecutrice, i diritti di terzi e il rispetto delle norme sulla privacy.
Occorre quindi compilare una check-list sulla documentazione già disponibile e allegata riguardante:
  • soggetti coinvolti;
  • ricevuta di versamento diritti di segreteria;
  • copie documenti di identità;
  • documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • dichiarazioni di assenso dei titolari di altri diritti reali o obbligatori;
  • modello Istat;
  • calcolo preventivo del contributo di costruzione;
  • notifica preliminare;
  • elaborati e documentazione fotografica dello stato di fatto e di progetto;
  • relazioni sul superamento delle barriere architettoniche;
  • progetto impianti;
  • relazione tecnica sui consumi energetici e documentazione di impatto acustico;
  • relazione geologica e geotecnica;
  • certificazioni, pareri, autorizzazioni e dichiarazioni sostitutive varie;
Al momento è disponibile in rete una scansione del modello cartaceo della Super DIA. Non appena sarà disponibile la versione digitale in PDF, questo Blog, sulla scia di quanto già fatto con i precedenti modelli, pubblicherà il modello Super Dia Editabile.

Aggiornamento 01/11/2015 - pubblicato il modello Super DIA Editabile


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sabato 6 giugno 2015

Semplificazione D.M. 19/05/2015, nuovo modello unico per impianti fotovoltaici fino a 20 kW

progettazione impianto fotovoltaico
Come previsto dal cosiddetto Decreto Taglia Bollette, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2015, che da attuazione all'art. 30 del D.L. 91/2014 introducendo il modello unico per l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici.
L'obiettivo del provvedimento, spiega una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di minimizzare gli adempimenti a carico dell'utente attraverso lo snellimento dell'iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, agendo simultaneamente su una drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati e razionalizzando l’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire a partire dal 28 novembre 2015, cioè decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e, secondo i proclami trionfalistici del Ministero, permetterà la realizzazione e la messa in opera dell'impianto "in due soli click".
Tralasciando le informazioni di carattere politico, entriamo nello specifico del provvedimento.
Il Modello Unico può essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall'articolo 7-bis comma 5 del D.lgs 28/2011;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Esso si compone di due parti. La parte I deve essere compilata prima dell'inizio dei lavori, mentre la parte II ad intervento concluso. La compilazione e la trasmissione del modello devono avvenire solo ed esclusivamente per via informatica, previa accettazione delle modalità e delle condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
Il Gestore di rete diventa dunque l'attore protagonista dell'intero iter, sostituendo l'utente nell'interazione con GSE, Terna e Comune.
Il Gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del Modello Unico verifica la compatibilità della domanda e che per la connessione siano previsti lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura.
In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il Gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
  • inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
  • caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
  • inviare copia del modello al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
  • inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC,qualora da questa richiesto.
Se il Gestore di rete riscontra invece la necessità di effettuare lavori complessi per la connessione, o comunque lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura, ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.
A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, il richiedente deve trasmettere al Gestore di rete la parte II del Modello Unico. In questa fase il soggetto richiedente prende visione e accetta il regolamento d'esercizio e il contratto di scambio sul posto. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:
  • inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  • inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
  • caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
  • addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
Nonostante questo alleggerimento nelle comunicazioni, in caso di controlli il soggetto richiedente deve mettere a disposizione tutta la documentazione prevista.

lunedì 11 maggio 2015

Aruba Key, guida alla firma digitale dei modelli CIL, CILA, SCIA e PDC

La firma digitale è uno strumento di sicurezza informatico che conferisce ad un documento elettronico la medesima validità legale di un testo autografato a mano. Al contrario della Posta Elettronica Certificata, che è obbligatoria a norma di legge per i titolari di Partita IVA, il possesso della firma digitale non viene ancora imposto.
Eppure i motivi per utilizzare la firma digitale sono tantissimi. L’utilità è fuori discussione, soprattutto per tutte le categorie professionali che dialogano costantemente con la Pubblica Amministrazione. Mediante l’apposizione di una firma digitale, si evitano le lunghe file negli uffici pubblici per il disbrigo di pratiche cartacee. E' possibile produrre documenti validi a tutti gli effetti di legge come autocertificazioni, richieste di qualsiasi tipo, contratti, ricorsi e tutto quanto richieda una firma autografata. Una soluzione utilissima per chi ad esempio lavora con amministrazioni pubbliche committenti o lontani.
In questo post, facendo seguito alle numerose richieste dei professionisti, spiegheremo come utilizzare la firma digitale per i modelli unificati CIL, CILA, SCIA e PDC reperibili nella sezione Download di questo blog.
Per la dimostrazione, faremo riferimento al Kit per la firma digitale Aruba Key, uno dei più diffusi tra i professionisti, e all'applicativo Adobe PDF Reader.

V-Studio Engineering

Collegare Aruba Key ad una presa USB del PC ed attendere che venga completata l'installazione dei driver. Se nella postazione è attiva la funzione di esecuzione automatica (Autorun) al momento del collegamento dell’Aruba Key verrà avviata automaticamente la barra degli strumenti come quella riportata nella figura sottostante. Se, invece, al momento dell’inserimento del dispositivo, non viene avviata la barra degli strumenti di Aruba Key, è probabile allora che la funzione di esecuzione automatica sia disattivata. In tal caso, accedere al contenuto dell'unità Aruba Key ed avviare il file autorun.exe.

V-Studio Engineering

Accedere alla sezione Utilities e cliccare "Import" Certificato. L’applicativo di Import del certificato consente l’importazione dei certificati dell’Aruba Key all'interno dello Store di Microsoft. Questa operazione, viene eseguita una tantum e permette l'interfacciamento di Aruba Key con applicativi diversi da quelli già installati a bordo del dispositivo e anche con quei software che, per le funzionalità di crittografia, fanno uso dei CSP di Microsoft come ad esempio Internet Explorer, Adobe Acrobat e Reader, Safari, ecc.
Seguire il wizard di installazione (Bit4id) accettando le condizioni di contratto e cliccando su OK ad ogni schermata.


Una volta eseguita l'importazione dei certificati è possibile procedere alla firma dei modelli PDF.
Ricordiamo a tal proposito che tutti i modelli sono dotati di apposito campo Firma digitale che ne agevola l'inserimento.
Aprire il modulo e cliccare sul campo Firma digitale; si aprirà la maschera "Firma documento" (vedi immagine di seguito).

V-Studio Engineering

Selezionare il tasto firma e attendere che venga avviata la maschera per il salvataggio del documento. Assegnare un nome al file e salvare nel percorso desiderato.
Subito dopo il salvataggio si aprirà una finestra per l'immissione del PIN della Smart Card del dispositivo. Inserire il PIN e attendere la fine del processo. Il risultato finale è il seguente.

V-Studio Engineering

In assenza degli appositi campi all'interno del documento, è possibile comunque firmare digitalmente il modulo. Selezionare l'opzione "Inserisci firma" all'interno del menu laterale Compila e Firma di Adobe Reader, disegnare un rettangolo di selezione nello spazio desiderato (trascinando il mouse con il pulsante sinistro premuto) e procedere alla firma seguendo gli step precedenti.

lunedì 4 maggio 2015

Raccolta modelli CIL, CILA, SCIA e PDC editabili

V-Studio Engineering
Questo Blog, diversi mesi fa, ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di scaricare i nuovi modelli unificati, adottati in sede di conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, al fine di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure che regolano il rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia.
Al fine di semplificarne la compilazione, l'autore del Blog ha reso i modelli editabili; il professionista viene dunque facilitato nell'esercizio della propria attività, avendo la possibilità di riempire i campi di interesse direttamente dal proprio terminale e inserire la propria firma digitale, con un conseguente risparmio di tempo.
I moduli editabili hanno avuto un grande successo tra i professionisti (si contano centinaia di visualizzazioni e download al giorno) ma sono stati riferiti alcuni problemi legati, direttamente o indirettamente, alla presenza della pagina introduttiva e alla protezione dei documenti.
Per tale motivo i modelli sono stati rivisti e modificati per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori finali.
Innanzitutto è stata eliminata, da ciascun modello, la pagina di introduzione che rimandava al Blog e ai Social V-Studio Engineering; in questo modo è possibile inviare direttamente il modello via mail alle Amministrazioni Pubbliche saltando i passaggi legati all'estromissione della pagina iniziale dalla pratica.
E' stata inoltre rimossa la protezione dei file che, soprattutto nei terminali dotati di versioni obsolete di Adobe Reader o di altri PDF Reader, creava dei problemi di stampa e salvataggio del file.
Infine, sono stati rivisti e modificati alcuni campi editabili che presentavano problemi minori di formattazione.
Nonostante l'attenzione rivolta alla revisione dei modelli, ciò non li rende esenti da ulteriori ed eventuali errori legati al loro utilizzo. L'autore del Blog non può essere dunque ritenuto responsabile a nessun titolo per eventuali danni e/o perdite causati dall'uso di tale materiale.
Di seguito i link per il download dei nuovi modelli, aggiornati a maggio 2015 con tutte le modifiche sopra riportate.

Modello Unificato CIL Comunicazione di Inizio Lavori Editabile [rev. 05-2015]

Modello Unificato CILA Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Editabile [rev. 05-2015]

Modello Unificato PDC Permesso di Costruire Editabile [rev. 05-2015]

Modello Unificato SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività Editabile [rev. 05-2015]

NEWModello Unificato Super DIA Denuncia di inizio attività [rev. 11-2015]

N.B. E' possibile che nella cronologia web siano memorizzate le versioni più datate dei file. All'apertura del link, aggiornare la finestra del browser per accedere alla visualizzazione dei moduli più recenti.

mercoledì 11 marzo 2015

Testo Unico Sicurezza - Nuova Revisione (dicembre 2014)

d.lgs 81/2008
In Italia la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolamentate e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (spesso noto anche con l'acronimo TULS), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive introdotte con successivi leggi e decreti.
L'ultima revisione del corposo testo normativo risale a dicembre 2014. Di seguito le novità in questa versione:

  • Modificati gli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall'articolo 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
  • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014);
  • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
  • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;
  • Eliminato il refuso della lettera f) all'articolo 69 comma 1.
Il Blog V-Studio Engineering mette a disposizione degli utenti il download del D.lgs 81/2008 aggiornato a dicembre 2014 e coordinato con tutte le modifiche e integrazioni delle normative sopra elencate.

lunedì 29 dicembre 2014

Semplificazione in Edilizia, disponibili moduli unificati CIL e CILA editabili

semplificazione-edilizia
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In data 18/12/2014 è stato siglato l'accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. L'adozione dei moduli in oggetto arriva in anticipo su quanto previsto dalla Agenda per la semplificazione 2015-2017, che ne aveva programmato l'uscita a gennaio 2015.
La Conferenza unificata ha così attuato quanto previsto dal decreto "Sblocca Italia" sulle semplificazioni per i lavori di edilizia libera permettendo ai professionisti e alle imprese del settore edile di operare in condizioni regolamentari uniformi su tutto il territorio nazionale.
I moduli nascono con l'intento di snellire l'iter procedurale degli interventi di edilizia libera che non rientrano nel regime del Permesso di Costruire o della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) si utilizzerà per gli interventi elencati nell'art. 6 comma 2 lettere da b) a e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; nello specifico opere a carattere temporaneo (da rimuovere entro 90 giorni), opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati, opere concernenti l'istallazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici e la realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e di aree ludiche senza fini di lucro.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) regolamenterà invece tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (art. 6 comma 2 lettere a) ed e-bis) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii) purchè non riguardino le parti strutturali degli edifici: interventi per l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, interventi per la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, e interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
I nuovi moduli unificati, dei quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fanno seguito ai precedenti, riguardanti la presentazione delle domande di Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), già adottati con l'Accordo 12/06/2014, n. 67/CU, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. 14/07/2014, n. 56. Si rinvia in proposito per approfondimenti al seguente post: Scia e Permesso di Costruire: Moduli Unificati ed Editabili.
Le Regioni ed i Comuni dovranno adeguarsi alla nuova modulistica entro 60 giorni.
I passi successivi previsti dalla Agenda in tema di modulistica sono l'adozione del modello per l'autorizzazione unica ambientale, per la SuperDIA e le "istruzioni per l'uso" dei moduli in edilizia.
Sulla falsariga di quanto fatto precedentemente per i modelli SCIA e Permesso di Costruire, Il Blog V-Studio Engineering mette a disposizione degli utenti i Moduli Unificati CIL e CILA in formato PDF Editabile, realizzati dall'Ing. Giuseppe Vitale sulla base dei modelli adottati in sede di Conferenza Unificata. I modelli contengono campi testo direttamente editabili da qualsiasi supporto informatico e offrono la possibilità, soprattutto per imprese e professionisti, di apporre firma digitale. Di seguito i link per il download:

Modulo Unificato CIL (Comunicazione Inizio Lavori) - versione PDF editabile (rev. 12-2014)

Modulo Unificato CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) - versione PDF Editabile (rev. 01-2015)

Rev. 01/2015 - Sono stati modificati i formati numerici per una corretta visualizzazione dei CAP e delle date all'interno del modulo.

giovedì 4 dicembre 2014

Formazione continua ingegneri - nuovi modelli autocertificazione crediti informali

V-Studio Engineering
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso disponibile, a partire dal 2 dicembre 2014, il portale www.formazionecni.it, attraverso il quale è possibile presentare, mediante compilazione online di apposito modulo, istanza per il riconoscimento dei CFP legati all'aggiornamento informale.
Il portale distingue due diverse procedure per il riconoscimento dei crediti professionali, accessibili rispettivamente dalle voci di menu "Crediti Informali" e "Autocertificazione 15 CFP".
La procedura Crediti Informali va utilizzata esclusivamente per il riconoscimento dei crediti connessi all'apprendimento informale nell'ambito delle seguenti categorie:
  • Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria;
  • Brevetti nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere.
Dopo aver compilato i dati anagrafici richiesti, il professionista deve caricare i moduli di autocertificazione (disponibili nella sezione "Moduli e Manuali" all'interno della sezione "Riconoscimento crediti informali") completi di copia del documento di identità.

La procedura Autocertificazione 15 CFP è invece utilizzata per inviare l’autocertificazione per l’accreditamento di 15 Crediti Formativi Professionali per attività di aggiornamento informale legata all'attività professionale svolta nel 2014, sia essa svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme.
Per accedere al modulo di autocertificazione online è necessario inserire le credenziali (Codice Fiscale e Numero di iscrizione Albo) e confermare i dati presenti nell'archivio e relativa email personale per l’invio della comunicazione. L’utente riceverà all'indirizzo email personale indicato un messaggio con il link per iniziare la compilazione dell'autocertificazione on line.
Le singole attività professionali effettuate nell'anno oggetto di autocertificazione vanno descritte con gli opportuni riferimenti, al fine di consentire una corretta e puntuale verifica di quanto dichiarato a seguito di eventuale controllo disposto dal CNI.
Tra le tipologie di attività di aggiornamento possono essere indicate le seguenti:
  • Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, formazione all'uso di software e hardware tecnici di nuovo acquisto o aggiornamento);
  • Aggiornamenti normativi, di carattere tecnico, connessi all'attività svolta;
  • Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili pertinenti al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo, ecc.);
  • Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale;
  • Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente;
  • Attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi;
  • Attività di ricerca tecnico scientifica;
  • Altre attività.
Il Blog mette a disposizione degli utenti i moduli di autocertificazione in versione PDF editabile, redatti dall' Ing. Giuseppe Vitale sulla base del format utilizzato dal CNI. Per firmare il modulo è sufficiente inserire una immagine della propria firma (scansione) utilizzando l'apposita funzione dei lettori PDF. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Adobe Reader per evitare problemi di compatibilità.

Modello Autocertificazione Brevetti Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Gruppi di Lavor Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Pubblicazioni Libri Manuali Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Supplenza Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering