giovedì 4 dicembre 2014

Formazione continua ingegneri - nuovi modelli autocertificazione crediti informali

V-Studio Engineering
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso disponibile, a partire dal 2 dicembre 2014, il portale www.formazionecni.it, attraverso il quale è possibile presentare, mediante compilazione online di apposito modulo, istanza per il riconoscimento dei CFP legati all'aggiornamento informale.
Il portale distingue due diverse procedure per il riconoscimento dei crediti professionali, accessibili rispettivamente dalle voci di menu "Crediti Informali" e "Autocertificazione 15 CFP".
La procedura Crediti Informali va utilizzata esclusivamente per il riconoscimento dei crediti connessi all'apprendimento informale nell'ambito delle seguenti categorie:
  • Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria;
  • Brevetti nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria;
  • Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere.
Dopo aver compilato i dati anagrafici richiesti, il professionista deve caricare i moduli di autocertificazione (disponibili nella sezione "Moduli e Manuali" all'interno della sezione "Riconoscimento crediti informali") completi di copia del documento di identità.

La procedura Autocertificazione 15 CFP è invece utilizzata per inviare l’autocertificazione per l’accreditamento di 15 Crediti Formativi Professionali per attività di aggiornamento informale legata all'attività professionale svolta nel 2014, sia essa svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme.
Per accedere al modulo di autocertificazione online è necessario inserire le credenziali (Codice Fiscale e Numero di iscrizione Albo) e confermare i dati presenti nell'archivio e relativa email personale per l’invio della comunicazione. L’utente riceverà all'indirizzo email personale indicato un messaggio con il link per iniziare la compilazione dell'autocertificazione on line.
Le singole attività professionali effettuate nell'anno oggetto di autocertificazione vanno descritte con gli opportuni riferimenti, al fine di consentire una corretta e puntuale verifica di quanto dichiarato a seguito di eventuale controllo disposto dal CNI.
Tra le tipologie di attività di aggiornamento possono essere indicate le seguenti:
  • Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, formazione all'uso di software e hardware tecnici di nuovo acquisto o aggiornamento);
  • Aggiornamenti normativi, di carattere tecnico, connessi all'attività svolta;
  • Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili pertinenti al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo, ecc.);
  • Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale;
  • Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente;
  • Attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi;
  • Attività di ricerca tecnico scientifica;
  • Altre attività.
Il Blog mette a disposizione degli utenti i moduli di autocertificazione in versione PDF editabile, redatti dall' Ing. Giuseppe Vitale sulla base del format utilizzato dal CNI. Per firmare il modulo è sufficiente inserire una immagine della propria firma (scansione) utilizzando l'apposita funzione dei lettori PDF. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Adobe Reader per evitare problemi di compatibilità.

Modello Autocertificazione Brevetti Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Gruppi di Lavor Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Pubblicazioni Libri Manuali Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering
Modello Autocertificazione Supplenza Commissione Esame di Stato Editabile - CNI - V-Studio Engineering

lunedì 1 dicembre 2014

Formazione continua Ingegneri - nuovo modello autocertificazione e linee di indirizzo

V-Studio Engineering
Con le circolari 19 novembre 2014, n. 449 e 450 inerenti la formazione continua degli ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato il modello per l’auto-dichiarazione delle attività di aggiornamento informale, completo delle linee guida per la compilazione, e le nuove linee di indirizzo della formazione continua.
Per l'aggiornamento informale svolto nell'ambito della propria attività lavorativa, svolta in forma di libera professione o di dipendenza nelle varie forme (pubblica o privata), vengono assegnati 15 CFP.
Come descritto nel documento, l'invio dell'istanza sarà consentito a partire dal 2 dicembre fino al 15 gennaio 2015 e sarà gestito in tutte le sue fasi attraverso il portale del CNI dedicato alla Formazione www.formazionecni.it.
In attesa di capire se il modello per l'auto-dichiarazione delle attività di aggiornamento informale va compilato direttamente online o allegato al portale formazione in fase di registrazione, V-Studio Engineering ha già pronta la versione editabile del modello, nelle varianti con e senza firma digitale. Tali modelli verranno allegati a questo post dopo il 2 dicembre, in caso risultassero utili allo scopo.
Nell'attesa consiglio gli utenti di leggere le due circolari del CNI per i vari approfondimenti.

Link Circolare 19 novembre 2014, n. 449 - CFP per aggiornamento informale - Modulo di autocertificazione
Link Circolare 19 novembre 2014, n. 450 - Formazione - Linee di indirizzo n. 3

Aggiornamento - Per conoscere le ultime novità in materia di formazione professionale degli ingegneri consiglio il post Formazione continua ingegneri - nuovi modelli autocertificazione crediti informali

venerdì 14 novembre 2014

Sblocca Italia convertito in Legge - nuovi aggiornamenti al Testo Unico Edilizia

permesso di costruire
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sul Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", meglio noto come "Sblocca Italia".
La legge conferma in linea di massima l'impianto del D.L. 133/2014 relativamente a semplificazioni ed altre misure in materia di edilizia e reintroduce, con l'articolo 17-bis, l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio Unico in sede di Conferenza unificata tra governo, regioni e autonomie locali.
L'intento è quello di unificare la regolamentazione edilizia per tutti i comuni italiani al fine di uniformare le norme e gli adempimenti e semplificare, conseguentemente, l'attività dei professionisti tecnici e degli operatori nel settore dell'edilizia.
Con il comma 2 dell’articolo 6-ter viene inoltre inserito nel D.P.R. n. 380/2001, l'articolo 135-bis con cui si prevede l'obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione - con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 - di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. L'obbligo si applica non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
Consiglio ai lettori del Blog di leggere l'articolo "Sblocca Italia - Testo Unico Edilizia coordinato con D.L. 133/2014" per approfondire le modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia e per scaricare il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) aggiornato a novembre 2014 e integrato con le ultime modifiche legislative.

Novità: Ti potrebbe interessare anche l'articolo DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015

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mercoledì 29 ottobre 2014

Sblocca Italia - Testo Unico Edilizia coordinato con D.L. 133/2014

DPR 380/2001
Aggiornamento SCIA 2 - Clicca qui

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, meglio noto come Decreto Sblocca Italia, sono entrate in vigore le disposizioni e le misure relative al rilancio dell'edilizia, con numerose modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'intento del legislatore è stato quello di rilanciare il settore edile attraverso la semplificazione delle procedure edilizie e la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo.
Di seguito vengono illustrate le principali novità contenute nello Sblocca Italia.

Ridefinizione di manutenzione straordinaria
Il Legislatore ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), sostituendo il riferimento alle superfici con quello relativo alla volumetria complessiva: la conseguenza più rilevante è l'ampliamento della platea di interventi realizzabili con l'utilizzo della Comunicazione inizio lavori (CIL). Per inciso, il cittadino che utilizza la CIL (asseverata o meno) invece del permesso di costruire ha il vantaggio di non dover pagare gli oneri.
Si precisa, altresì, che rientra nella manutenzione straordinaria anche l'intervento consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
In pratica, sono ora da ricondurre agli interventi di manutenzione straordinaria, ed al conseguente regime edilizio della Comunicazione di inizio lavori, gli interventi che comportino la ridistribuzione dei volumi nell'ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio.

Interventi di conservazione
Il legislatore ha introdotto la possibilità per le Amministrazioni comunali di individuare nello strumento urbanistico gli edifici esistenti, presumibilmente in disuso o fatiscenti, non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse.
In pratica, detti edifici potranno essere espropriati o, preferibilmente, riqualificati da parte dei proprietari con modalità agevolate non individuate dalla norma (si potrebbe pensare ad una riduzione di tributi locali a favore dei proprietari o a riduzioni di oneri per il rilascio del titolo).

Asseverazione comunicazione di inizio lavori e aggiornamento catastale d'ufficio
Il nuovo testo dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001, chiarisce che l'asseverazione da parte del tecnico, necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, viene resa direttamente nell'ambito della Comunicazione di inizio lavori. Non è più necessario, quindi, allegare una separata relazione tecnica asseverata. Tra i requisiti che occorre asseverare, è stata correttamente inserita la necessità che gli interventi non interessino parti strutturali degli edifici.
Peraltro viene eliminata la necessità, per i citati interventi relativi ai locali adibiti ad uso produttivo d'impresa, di allegare le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.
Sempre con l'evidente finalità semplificatoria, il Legislatore ha modificato il comma 5 del citato art. 6, precisando che la Comunicazione di inizio lavori vale anche ai fini delle necessarie variazioni catastali e sostituendo l'obbligo di adempimento a carico dell'interessato con la comunicazione d'ufficio direttamente dal Comune all'Agenzia delle Entrate/Territorio.

Interventi di ristrutturazione edilizia sottoposti a permesso di costruire
Cambia il testo dell’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001, sulla scia delle modifiche di cui agli artt. 3 e 6. In base al nuovo testo sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Coerentemente con le modifiche introdotte all'art. 3, comma 1, lettera b), gli interventi che comportano modifiche nella distribuzione delle superfici, frazionamenti, accorpamenti, ecc., vengono ricondotti al regime della manutenzione straordinaria.

Permesso di costruire in deroga
Viene ampliata l'operatività dell'istituto del permesso di costruire in deroga (già utilizzato per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico), prevedendo che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Agevolazioni in materia di contributi per il rilascio del permesso di costruire
Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, il nuovo comma 2-bis dell'art. 16 prevede che il contributo per il rilascio del permesso di costruire sarà legato al solo costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione saranno direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resterebbe proprietario. Trattasi di modalità alternativa, evidentemente lasciata alla scelta degli interessati; ovviamente, dovranno essere concordate modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.
Si prevede che nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano incentivati (evidentemente con una riduzione del relativo costo) gli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione, in particolare nelle aree a maggiore densità del costruito.
Si consente ai Comuni, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di deliberare che i relativi costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Termini per inizio e fine lavori
Viene eliminata la tassatività dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Essa è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Si tratta quindi di una casistica nella quale la proroga deve essere accordata.

SCIA per varianti non essenziali ad interventi assentiti da permesso di costruire
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore

Disciplina del mutamento della destinazione d'uso
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Il Blog V-Studio Engineering mette a disposizione il Testo Unico sull'Edilizia aggiornato con tutte le modifiche ed integrazioni del Decreto Sbocca Italia e dei precedenti provvedimenti normativi.

Novità: Ti potrebbe interessare anche l'articolo DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia integrato e coordinato con Legge 221/2015


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sabato 30 agosto 2014

Decreto "Spalma Incentivi" convertito in legge - le novità

spalma incentivi
In Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto “decreto spalma incentivi”, recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Taglio bollette e rimodulazione tariffe incentivanti
Il provvedimento prevede agevolazioni per le PMI attraverso un taglio delle bollette energetiche. La copertura dei costi di attuazione di questa misura avverrà con la rimodulazione degli incentivi già riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei Servizi Energetici eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 26, comma 2).
A partire dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 (art. 26, comma 3):
  1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2. Nello specifico:
    • 12 anni residui - riduzione incentivo pari al 25%
    • 13 anni residui - riduzione incentivo pari al 24%
    • 14 anni residui - riduzione incentivo pari al 22%
    • 15 anni residui - riduzione incentivo pari al 21%
    • 16 anni residui - riduzione incentivo pari al 20%
    • 17 anni residui - riduzione incentivo pari al 19%
    • 18 anni residui - riduzione incentivo pari al 18%
    • oltre 19 anni residui - riduzione incentivo pari al 17%
  2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
  3. la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
    • 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
    • 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
    • 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione 3.
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia, le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante calcolata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012.

Fondi per l'efficientamento energetico di scuole e università pubbliche
Il Decreto prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia (art. 9).
L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di una diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, dalla quale si evinca un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 20 anni (10 anni per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi).
L'importo massimo finanziabile di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno dell'edificio, comprensivo dell'involucro.
I finanziamenti vengono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell'ordine cronologico di invio delle domande.
Per la copertura dei costi di suddetta misura, vengono stanziati 350 milioni di euro a valere sul fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Credito di imposta per le imprese
Il Decreto prevede, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito di imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (art. 18). L’agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore della norma.
Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e, ad ogni modo, va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato.

Semplificazioni a favore dei nuovi impianti a fonti rinnovabili
L'art. 7-bis stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE.

Clicca qui per scaricare il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la Legge 11 agosto 2014, n. 116