domenica 6 aprile 2014

Dati catastali e ipotecari: consultazione online gratuita per i contribuenti

catastoContinua, seppur a rilento e con qualche difficoltà, il processo di semplificazione e telematizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate infatti, con Provvedimento n. 31224 del 2014, ha definito modalità e tempi di accesso alla procedura di consultazione telematica gratuita delle proprie banche dati, in attuazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, cosiddetto Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

In particolare, a partire dal 31 marzo 2014 e attraverso i canali Entratel e Fisconline, le persone fisiche potranno consultare online le banche dati ipotecarie e catastali, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente agli immobili dei quali risultano titolari, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Nel dettaglio, comodamente dal proprio PC, sarà possibile consultare le informazioni di seguito elencate:

  • visura catastale (per soggetto e per immobile);
  • mappa con la particella terreni;
  • planimetria del fabbricato;
  • visura ipotecaria.
Per accedere alla consultazione, il codice fiscale del richiedente deve coincidere con quello del proprietario dell’abitazione o del soggetto che vanta su di essa i diritti reali di godimento.
La procedura telematica è attiva per gli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare. Il servizio di consultazione di questi dati è già disponibile negli uffici provinciali del Territorio. Le informazioni catastali potranno essere consultate gratuitamente anche presso gli sportelli catastali decentrati da soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso, la domanda va presentata da un legale rappresentante che, oltre a consegnare il proprio documento di identità, deve dimostrare la sua qualità di rappresentante.
Sempre in un'ottica di semplificazione sarà possibile l'invio telematico degli atti alle Conservatorie dei Registri Immobiliari, tramite modello unico informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, esteso adesso anche a tutti i pubblici ufficiali, come i segretari comunali, gli ufficiali roganti della pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione, oltre che ai notai. Dal 31 marzo 2014, anche i pubblici ufficiali possono quindi inviare online i documenti che costituiscono il titolo per gli atti da presentare alle Conservatorie dei registri immobiliari. Non sarà, quindi, più necessario recarsi presso gli uffici per richiedere le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

sabato 5 aprile 2014

D.P.R. 380/2001, il Testo Unico sull'Edilizia aggiornato ad Aprile 2014

testo unico edilizia
Novità - Vedi in fondo al Post

Il Testo Unico sull'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è un provvedimento normativo che detta e coordina, in un unico volume, i principi generali e fondamentali e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività edilizia.
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D.P.R. n. 380 rispetto alla precedente normativa spiccano:
- l'istituzione del SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) con l'intento di creare, nel caso di intervento edilizio, un unico canale di interfaccia tra amministrazione pubblica e cittadino svincolando quest'ultimo dall'obbligo di presentare varie istanze in vari uffici competenti per territorio o per determinati aspetti;
- l'abolizione di alcuni atti amministrativi (Autorizzazione edilizia e Concessione edilizia, sostituiti dal Permesso di Costruire) al fine di velocizzare notevolmente i tempi per l'esecuzione delle opere;
- l'ampliamento dell'applicazione della denuncia di inizio attività (DIA), oggi in parte sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolge sul territorio.

Il Testo Unico sull'Edilizia disciplina, nello specifico, i seguenti aspetti dell'attività edilizia:
  • le tipologie di interventi edilizi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica);
  • i titoli abilitativi rilasciati dal Comune (Permesso di Costruire, DIA, ecc.);
  • le caratteristiche e le funzioni delle Commissioni Edilizie;
  • lo Sportello Unico per l'Edilizia;
  • gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo di costruzione;
  • l'agibilità degli edifici;
  • le norme per la sicurezza degli impianti;
  • la vigilanza sull'attività urbanistica, le responsabilità e le sanzioni.
Come da tradizione degli organi politici italiani, il Testo Unico ha subito notevoli modifiche ed integrazioni nel corso degli ultimi anni che di certo non hanno semplificato il lavoro dei tecnici; si riporta, a titolo informativo, l'elenco di decreti e leggi che hanno modificato e integrato il D.P.R. n. 380 del 2001:
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • Legge 1 agosto 2002, n. 166;
  • D.lgs 27 dicembre 2002, n. 301;
  • D.lgs 1 agosto 2003, n. 259;
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326;
  • D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
  • D.lgs 29 marzo 2004, n. 99;
  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304;
  • Legge 28 novembre 2005, n. 246;
  • D.lgs 22 febbraio 2006, n. 128;
  • D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
  • Legge 26 febbraio 2007, n. 17;
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • D.lgs 3 marzo 2011, n. 28;
  • Legge 22 maggio 2010, n. 73;
  • D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  • D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
  • Legge 12 luglio 2011, n. 106;
  • Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • Legge 7 agosto 2012, n. 134;
  • Legge 9 agosto 2013, n. 98;
Novità - Il D.P.R. 380/2001 è stato modificato dalla Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014, noto come Sblocca Italia. Clicca qui per accedere al post "Sblocca Italia - Testo Unico Edilizia coordinato con D.L. 133/2014" ed effettuare il download dell'ultima versione, edita dall'Ing. Giuseppe Vitale


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giovedì 3 aprile 2014

Inarcassa: deroga al contributo minimo soggettivo per i redditi bassi

inarcassa
E' di pochi giorni la notizia di una importante misura a sostegno ingegneri e architetti liberi professionisti da parte della Cassa di Previdenza. Inarcassa, infatti, al fine di rispondere alle difficoltà dei tanti professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica negativa e di una crisi generalizzata del settore edile, ha ottenuto dai ministeri vigilanti l'approvazione di un'importante modifica al Regolamento Generale di Previdenza. Nel dettaglio, grazie a tale modifica, gli iscritti che presuppongono di dichiarare dei redditi, per l'anno 2014, inferiori a 15.690 €, già da questo anno possono evitare il versamento del contributo soggettivo minimo (pari a 2.275 € per l'anno 2014) e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.
La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non consecutivi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (articolo 4 comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza).
In pratica, il contributo soggettivo ordinario da pagare è pari, per l'anno 2014, al 14,5% dei redditi, con un minimo di 2.275 € (corrispondente al 14,5% di 15.690 €); il professionista che percepisce un reddito inferiore a quella soglia è costretto a pagare una percentuale più alta del 14,5%, ad esempio del 19% per un reddito di 12.000 €, o del 22,75% per un reddito di 10.000 €. Ora invece, con questa modifica al regolamento, si potrà scegliere di pagare comunque il 14,5% del reddito dichiarato, derogando al minimo contributivo, per un periodo massimo di cinque anni (anche non consecutivi).
Per accedere a questa agevolazione gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione per il pagamento dei contributi.
Sono esclusi i giovani professionisti di età inferiore a 35 anni, che già oggi versano importi contributivi ridotti di due terzi e possono comunque contare sull'accredito del periodo assicurativo intero, e i pensionati, che versano il 50% del contributo soggettivo minimo.
L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell'anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale completa.
A breve saranno disponibili sul sito web Inarcassa le istruzioni e le modalità per esercitare la facoltà di deroga.

mercoledì 2 aprile 2014

Bando Efficienza Energetica: 100 milioni di euro per le imprese del sud

efficienza energetica impreseIl Bando Efficienza Energetica (D.M. 5 dicembre 2013), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 (POI Energia), è rivolto alle imprese localizzate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e si pone l'obiettivo di finanziare programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di una unità produttiva esistente.
Le misure prevedono l'erogazione di un finanziamento agevolato senza interessi con ammortamento della durata di 10 anni, a far data dal momento del completamento del programma d'investimento (data erogazione a saldo del finanziamento concesso). Il massimale agevolabile è fissato nella misura del 75% del costo ammissibile del programma d'investimento. Il restante 25% deve essere apportato dal beneficiario a titolo di mezzi propri e/o di indebitamento bancario non coperto da alcuna agevolazione pubblica.

Quali sono i programmi ammissibili?
I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all'interno di un'unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria pari ad almeno il 10%.

Quali sono le tipologie di intervento ammesse al finanziamento?
Sono quelli elencati nell'articolo 5 comma 1 del bando. Nello specifico, interventi di:
  • isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
  • razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
  • installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
  • installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili, con potenza inferiore a 500 kW elettrici.
Quali sono i requisiti per l'ammissibilità alle agevolazioni?
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni le imprese devono essere costituite da almeno 2 anni ed iscritte nel Registro delle Imprese in regime di contabilità ordinaria; i programmi di investimento inoltre, oltre a soddisfare i requisiti di carattere territoriale precedentemente citati, devono:
  • prevedere spese ammissibili (al netto dell'IVA) non inferiori a euro 30.000 e non superiori a euro 3.000.000;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
  • prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni né i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature né i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto contratto chiavi in mano.

Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:
  • opere murarie e assimilate, di valore non superiore al 40% dell'investimento ammesso, nel caso di interventi diversi da quelli riguardanti l'isolamento termico degli edifici;
  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma.
Limitatamente alle sole imprese di piccola e media dimensione sono ammissibili anche le spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica dell'unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili.

Quali sono le modalità di richiesta delle agevolazioni?
La domanda per la richiesta delle agevolazioni e la documentazione necessaria, previa apposizione di firma digitale, devono essere presentate, pena l'invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014, attraverso apposita piattaforma informatica accessibile dalla sezione "Bando Efficienza Energetica" del sito del MISE www.mise.gov.it. Le imprese potranno iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 15 aprile 2014.

AGGIORNAMENTO - Al fine di correggere alcuni errori materiali, il Decreto direttoriale 27 marzo 2014 ha sostituito gli allegati 3 “Tabella di conversione TEP” e 8 “Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013” al Decreto direttoriale 19 marzo 2014, contenente le modalità di istruttoria delle domande e i successivi adempimenti a carico delle imprese che intendono partecipare al Bando “Efficienza energetica” (D.M. 5 dicembre 2013).

sabato 29 marzo 2014

Bonus 65%: ammesse demolizioni e ricostruzioni con sagoma diversa

ecobonus 65%Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90), cosiddetto Decreto Ecobonus, ha apportato sostanziali modifiche alla vigente normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, introducendo misure a sostegno dell'efficienza energetica degli edifici. A tal proposito, tra le varie disposizioni, è da rilevare l'innalzamento al 65% della percentuale detraibile sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
Le incentivazioni di natura energetica, ampiamente trattate in un precedente post, non sono le uniche previste dalla Legge. Il comma 1 dell'art. 15, infatti, pone l'accento anche su misure e incentivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti.
Le agevolazioni fiscali riguardano tutte le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica (art. 16 comma 1-bis), cioè nelle zone 1 e 2 individuate secondo i criteri dell'OPCM n. 3274 del 2003. La detrazione massima ammissibile per interventi strutturali è fissata in € 96.000 per unità immobiliare. Nello specifico, è possibile detrarre le spese concernenti gli interventi di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera i) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, relativi a:
  • adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (valutazione di sicurezza statica, vulnerabilità sismica, progettazione interventi);
  • interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (ad esempio indagini e relazioni geologiche, campagna di prove sui materiali, ecc.).
Gli interventi di cui sopra, rientranti nella classificazione di ristrutturazioni edilizie, sono stati oggetto di ulteriori e recenti modifiche legislative. Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), cosiddetto Decreto del Fare, ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ridefinendo il concetto di ristrutturazione edilizia, sopprimendo il vincolo di sagoma e introducendo un vincolo di volumetria. In sintesi, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con sagoma qualsiasi e volumetria uguale a quella preesistente.
Alla luce di queste novità legislative il bonus del 65% per interventi di ristrutturazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa, nel rispetto però della volumetria preesistente. Questo concetto è stato ribadito dall'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con la nuova FAQ 68-bis.
L'Enea ha spiegato, inoltre, che con il Decreto del Fare sono stati inseriti negli interventi di ristrutturazione anche quelli per il ripristino degli edifici, o di parte di essi, crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; nelle zone omogenee A (centri storici) bisogna inoltre accertare che il Comune non abbia escluso con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. La Legge del Fare ha infatti concesso agli enti locali di valutare caso per caso la presenza di condizioni specifiche da sottoporre a tutela.
Infine, se l'intervento di ristrutturazione prevede anche un ampliamento, la detrazione è ammissibile unicamente per le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio, in quanto l'ampliamento costituisce a tutti gli effetti una nuova costruzione.